Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del delegato di Cassa Forense, Avv. Vincenzo Barile:

Care colleghe e cari colleghi,
Il 13 dicembre u.s. il Tar del Lazio, con sentenza n. 18854/2023, pubblicata in pari data, ha respinto il ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo per l’anno 2023.
La vicenda risale al settembre 2022, quando il Comitato dei Delegati aveva deliberato di prorogare, anche per l’anno 2023, la temporanea sospensione del pagamento del contributo minimo integrativo.
Cassa Forense, va sottolineato, ha sempre ritenuto la decisione dei Ministeri basata su motivazioni non condivisibili perché dannosa per l’autonomia dell’Ente e tale da non considerare adeguatamente le ragioni sottese alla sospensione del pagamento in favore degli iscritti, tenuto conto che la sospensione temporanea della riscossione era funzionale all’entrata in vigore, a partire dal 2024, della riforma strutturale della Previdenza Forense.
Di seguito si riportano le istruzioni dettagliate riguardanti gli obblighi di pagamento e si evidenzia che Cassa Forense non è nelle condizioni di poter differire, neppure parzialmente, il pagamento del contributo dovuto pari ad € 805,00, atteso che la vigente normativa previdenziale prescrive che il pagamento dei contributi annuali debba essere obbligatoriamente effettuato entro l’anno di competenza.

Grazie per l’attenzione

PAGAMENTO CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO 2023 – ESCLUSIONI – RIDUZIONI
– Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all’albo, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con mod 5/2024.
– Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione all’albo sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50.
– Gli Avvocati iscritti alla Cassa per i quali il 2023 è il 10 anno o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell’intero contributo minimo integrativo € 805,00.
– Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l’esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.
– Per i pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022 dal 2023 vige l’esonero dal pagamento della contribuzione minima integrativa.
Il suddetto contributo, con scadenza 31.12.2023, sarà posto in riscossione a partire da martedì 19 dicembre 2023 a mezzo PagoPa ricavabile dall’area personale del sito cassaforense.it
Il delegato Cassa
Avv. Vincenzo Barile