Il Consiglio, con verbale n. 2148 del 28/09/2023, ha così deliberato:

 

Obbligo frequenza Scuola Forense

 

Alcuni Praticanti hanno chiesto se coloro che si sono iscritti al Registro dopo il 01/04/2022, e che abbiano frequentato il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73, co. 13 del D.L. n. 69 del 2013, abbiano l’obbligo di frequentare il corso di formazione ex art. 43, co. 1 della L. n. 247/2012, e per quale durata.

Il Consiglio, all’esito di un’ampia disanima della questione, delibera come segue:

Occorre premettere che l’art. 43, co.1 della L. n. 247/2012 dispone testualmente: “Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge”.

Il successivo art. 44 della legge citata, così dispone: “L’attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e il CNF”.

L’art. 73, co.13 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, dispone: “Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio, l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’art. 16 del Decreto legislativo 17.11.1997 n. 398”.

Il DM n. 17/2018, infine, non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti avvocati che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 (cfr. Parere CNF del 15.07.2022).

Questo Consiglio, pur consapevole dell’esistenza di orientamenti diversi, ritiene che l’interpretazione sistematica delle norme sopra citate, rafforzata dall’art. 3, co. 2, D.L. n. 69/2013, non consenta di accedere ad una interpretazione derogatoria dell’obbligatorietà dei corsi di formazione di cui all’art. 43, L. n. 247/2012 per un periodo non inferiore a diciotto mesi, anche per i praticanti che svolgono o abbiano già svolto il periodo di tirocinio presso gli Uffici giudiziari ex art. 73 del D.L. n. 69/2013.

Detta opzione interpretativa appare anche l’unica in grado di assicurare al praticante avvocato le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato; le conoscenze per la gestione di uno studio legale; l’apprendimento ed il rispetto dei principi etici e le regole deontologiche che governano la professione.

La presente Delibera troverà applicazione alle domande di iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati presentate dopo la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale.

Per il periodo transitorio, i Praticanti che abbiano già svolto o stiano svolgendo presso gli Uffici giudiziari il patrocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica dovranno frequentare obbligatoriamente e con profitto per sei mesi il corso di formazione ex art. 43 L. 247/2012 (Scuola Forense), in concomitanza con lo svolgimento della pratica forense, per lo stesso periodo di sei mesi, presso lo studio di un avvocato.