REGOLAMENTO SULLE FUNZIONI, DEONTOLOGIA, ISTITUZIONE E TENUTA ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEI MINORI

Approvato con delibera n. 2136 del 18/05/2023

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

al fine di tutelare i diritti e le esigenze dei minori nei procedimenti che li coinvolgono e garantire l’esercizio della funzione del curatore speciale del minore nel rispetto della normativa di legge, delle linee guida del Consiglio d’Europa e delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense, adotta il seguente regolamento.

Art. 1 – Doveri deontologici e compiti del curatore speciale del minore

In virtù dell’importanza e rilevanza delle figure di curatore speciale, di avvocato difensore e di tutore del minore, della delicatezza del ruolo svolto di rappresentante del minore processualmente e (in alcuni casi) sostanzialmente con indicazione specifica di poteri e competenze da esercitare anche fuori dal processo, l‘avvocato, a tal fine nominato, deve rispettare i doveri deontologici e assolvere i compiti, come di seguito indicati:

1.1 possedere una formazione specifica e qualificata, da mantenere e aggiornare costantemente, unitamente ad una reale motivazione a rivestire l’incarico;

1.2 operare in perfetta autonomia, ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;

1.3 manifestare la propria incompatibilità, astenendosi dall’assumere l’incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo famigliare;

1.4 intrattenere con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano dei minori rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;

1.5 valutare caso per caso l’opportunità, le modalità e i tempi per relazionarsi con i genitori del minore, anche previa consultazione con i difensori dei genitori;

1.6 costituirsi tempestivamente in giudizio in proprio, ex art. 86 c.p.c., ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, curando con diligenza e puntualità l’adempimento di tutti gli incombenti processuali; partecipare personalmente alle udienze promuovendo l’effettività del contradditorio;

1.7 adoperarsi affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano con le modalità più confacenti all’interesse del medesimo, tenuto conto dell’età e delle condizioni psico-fisiche, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta, dei servizi sociali, dell’eventuale tutore e delle altre figure significative; riguardo al minore infradodicenne valutare, altresì, l’opportunità del colloquio stesso e della partecipazione dei soggetti sopra indicati, nonché del proprio eventuale Consulente;

1.8 partecipare all’ascolto del minore in sede processuale, sensibilizzare e sollecitare le Parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla condotta dei genitori prima e durante l’incombente e attivarsi affinché sia garantita al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero;

1.9 nel caso di ascolto del minore delegato dal giudice al CTU, il Curatore Speciale può assisterlo senza necessità di preventiva autorizzazione. Ove sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore quale “fonte privilegiata”, il Curatore Speciale deve offrire la massima collaborazione, costituendo detto colloquio un incombente “ordinario” di espletamento della CTU, in contraddittorio con i CTP;

1.10 nel suo duplice ruolo di rappresentante processuale del minore e di difensore tecnico dello stesso, deve mantenere con i colleghi avvocati che rappresentano i genitori e le eventuali altre parti comportamenti leali e corretti, rispettosi del dovere di colleganza;

1.11 garantire l’anonimato del proprio assistito e astenersi dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente;

1.12 nell’adempimento del proprio mandato ha diritto di richiedere informazioni e ottenere copie degli atti utili e necessari, al tutore, se esistente, all’assistente sociale, agli educatori sociali, al personale sanitario, agli insegnanti, al terapeuta, e a eventuali altre figure ritenute significative, quali ad esempio gli affidatari, confrontandosi con gli stessi.

 

Art. 2. – Istituzione Elenco

Al fine di garantire l’assolvimento delle funzioni nel rispetto dei doveri deontologici e dei compiti di cui all’articolo precedente, viene istituito presso l’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Trani, un elenco nel quale verranno iscritti gli avvocati che intendano assumere l’incarico, svolgere le funzioni di curatore speciale che siano in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento. Il presente regolamento, unitamente all’elenco, verrà trasmesso alle Autorità Giudiziarie territorialmente competenti, le quali avranno cura di nominare le suddette figure con facoltà di attingere i nominativi dal predetto elenco.

Art. 3 – Elenco dei Curatori Speciali del minore

Hanno titolo per essere inseriti nel suddetto elenco gli Avvocati che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) essere iscritti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani;

b) aver maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati di almeno tre anni;

c) avere una comprovata esperienza nell’ambito delle procedure minorili civili e/o penali, attestando mediante autocertificazione con l’indicazione dei numeri dei procedimenti di aver svolto non meno di 2 incarichi di curatore speciale, oppure aver svolto incarichi non inferiori a 5 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori, nell’ultimo biennio;

d) aver frequentato un corso di alta formazione specialistica in materia di diritto dei minori e delle famiglie, o aver frequentato proficuamente un corso di formazione specialistica in materia di “Curatore speciale del minore”, organizzato e accreditato da parte del Consiglio dell’Ordine di Trani o da una delle associazioni specialiste nel settore del diritto di famiglia e dei minori, come accreditate presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani; ovvero un Corso di Formazione realizzato da un’associazione forense specialistica nel settore del diritto di famiglia e dei minori, che sia stato approvato e accreditato da altri Consigli dell’Ordine e/o dal CNF. Ciascun corso abilitante dovrà avere una durata minima di almeno 15 ore;

e) non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all’avvertimento;

f) non avere subito condanne penali;

g) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati;

h) essere in regola con i crediti formativi.

I requisiti innanzi indicati devono essere tutti contemporaneamente sussistenti, tranne quelli di cui alle lettere c) e d) che sono alternativi tra loro.

 

Art. 4. – Iscrizione all’Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dal Consiglio dell’Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui al precedente art.3.

La domanda dovrà essere presentata in carta libera alla segreteria dell’Ordine a mezzo mail-pec all’indirizzo: segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it, con l’indicazione del seguente oggetto: “iscrizione elenco curatore speciale del minore”, unitamente agli allegati richiesti, nonché contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

 

Art. 5 – Tenuta dell’Elenco

5.1 L’Elenco riporta l’indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata ed i recapiti telefonici degli iscritti.

5.2 L’Elenco è pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Trani ed è liberamente consultabile.

5.3 La tenuta dell’Elenco compete al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani che può delegare a tale fine la Commissione Famiglia, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione.

5.4 Contro i provvedimenti del Presidente e del Consigliere facente funzioni, è ammesso ricorso al Consiglio dell’Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

5.5 La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell’Elenco, è biennale.

 

Art. 6 – Cancellazione ed esclusione dall’Elenco

6.1 L’Avvocato è cancellato dall’Elenco se venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all’art. 3.

6.2 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l’esclusione di un iscritto dall’Elenco qualora, dopo aver convocato l’interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all’Elenco ovvero non abbia accettato, senza giustificazione, due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 7 – Aggiornamento

L’avvocato, iscritto nell’elenco, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d’Europa e delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense, dovrà curare il proprio aggiornamento, con la frequenza, almeno ogni due anni di un corso specifico su questioni teoriche e pratiche attinenti la materia o con la partecipazione a singoli eventi formativi, seminari, convegni, accreditati dai Consigli dell’Ordine o dal CNF della durata minima di almeno 15 ore.

 

Art. 8 – Durata e Rinnovo del Regolamento 

L’iscrizione nell’elenco avrà la durata di 2 anni e la domanda relativa al primo popolamento dovrà essere presentata entro la data del 30.06.2023. Le successive domande saranno vagliate alla scadenza di ogni semestre successivo alla formazione del primo elenco.

 

 Il Consigliere Segretario                                                                                          Il Presidente

Avv. Giuseppina Panessa                                                                              Avv. Francesco Logrieco


DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO CURATORI SPECIALI DEL MINORE