DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

del REGOLAMENTO per la FORMAZIONE CONTINUA

 (approvato nella seduta consiliare del 20/04/2023 con delibera n. 2132)

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

 –  visto l’art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’Ordinamento delle professione forense in G.U. venerdì 18 gennaio 2013, n.15), rubricato “Formazione continua”, che pone a carico dell’avvocato l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia;

– visto il comma 3 dell’art. 11 L. cit., che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;

–  visto il comma 1 lettera f) dell’art. 35 L. cit., che affida al Consiglio Nazionale Forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’Ordine circondariali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

–  visto il comma 1 lettere d), i) e p) dell’art. 29 L. 247/2012, che affida ai Consigli dell’Ordine compiti di promozione e organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;

–visto il vigente Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 per la Formazione continua, (di seguito REG) nel quale sono fissati principi generali della formazione continua professionale, i contenuti soggettivi e oggettivi dell’obbligo formativo, nonché le specifiche modalità di svolgimento della formazione, i criteri e le procedure di accreditamento degli eventi formativi e infine, i compiti riservati a ciascun COA in tema di valutazione e verifica dello svolgimento della formazione stessa;

– letti in particolare gli artt. 9, 19 e 24 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF, che affidano ai COA specifici compiti di iniziativa, coordinamento, valutazione e vigilanza sull’attività di formazione professionale continua;

– ritenuta pertanto l’esigenza di individuare un complesso di norme di attuazione del predetto Regolamento n. 6/2014 del CNF a chiarimento delle procedure adottate da questo COA in ambito di formazione.

APPROVA

 le seguenti

 

Disposizioni di Attuazione

del Regolamento per la Formazione Professionale Continua

(Regolamento n. 6, approvato dal CNF il 16.7.2014, in vigore dall’1.1.2015, e s.m.i.)

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Premessa

Le presenti disposizioni regolano l’attuazione del “Regolamento per la formazione continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014, n. 6 e s.m.i., le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani si riserva di integrare o modificare periodicamente le presenti disposizioni sulla base delle necessità che emergeranno nella loro applicazione pratica, ovvero a seguito degli interventi legislativi, ovvero delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle sentenze, delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell’art. 8 n. 2 dello stesso Regolamento

Articolo 1

(Il COA – funzioni e competenze)

  1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani (di seguito indicato anche come COA) favorisce la formazione professionale continua per consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, a tal fine:
  2. a)sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento del relativo obbligo da parte degli iscritti (art. 9 REG.);
  3. b)organizza e promuove eventi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti (art.29 lett. d) L.247/12);
  4. c) svolge i compiti indicati nell’art. 11 L. 247/12 per controllare la formazione continua degli avvocati (art.29 lett. i L.247/12);
  5. d)può costituire la Commissione locale per l’accreditamento delle attività formative riservate alla competenza del COA (art.19 REG.);
  6. e)predispone il Piano dell’offerta formativa (POF) (art.23 REG.);
  7. f)rilascia agli iscritti l’attestato di formazione continua (art.25 REG.).
  8. Il COA provvede a dare adeguata pubblicità agli Avvocati delle attività e iniziative formative promosse tramite il proprio sito web.
  9. Il COA compie accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative e può disporre la riduzione o la revoca dei CF conseguiti dagli iscritti in base all’esito della verifica.

 

Articolo 2

(Altri soggetti promotori)

  1. Oltre che dal COA, le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati (art.10 REG.). Tuttavia, il COA accrediterà gli eventi proposti soltanto da quei soggetti pubblici o privati che dimostrino con idonea documentazione di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato e che abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
  2. I requisiti di cui al punto precedente si intendono automaticamente posseduti dalle associazioni forensi già accreditate dal COA Trani.
  3. Il COA accredita presso di sé esclusivamente le associazioni forensi che annoverino almeno 50 avvocati iscritti all’Ordine di Trani.

L’accreditamento viene concesso all’associazione previa istanza inviata alla segreteria dell’Ordine corredata: dallo statuto dell’associazione, dall’organigramma dell’associazione, dall’elenco dei soci e dai moduli di iscrizione sottoscritti dai soci.

Articolo 3

(Coorganizzazione e patrocinio morale degli eventi formativi)

  1. Il COA è disponibile a coorganizzare eventi formativi con altri soggetti proponenti, purché caratterizzati da un programma di particolare interesse e pregio giuridico.

A tal fine il COA si riserva di richiedere agli organizzatori ogni chiarimento o documentazione utile a procedere a tale valutazione.

  1. Il COA è altresì disponibile a concedere il proprio patrocinio morale non oneroso solo per gli eventi formativi e sociali di particolare interesse giuridico, previa richiesta inviata a mezzo email alla Segreteria dell’Ordine.

 

Articolo 4

(Attività formative accreditate dal COA)

  1. Il COA ex art. 17 REG è competente a concedere l’accreditamento per gli eventi a rilevanza locale:
  • attività di aggiornamento svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli artt. 43 e 46 L. 247/12 nonché artt. 3 e 17 Reg. n. 6/2014 C.N.F., quali ad esempio:
  1. I) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
  2. II) seminari su aggiornamenti normativi;

III)tavole rotonde su argomenti o casi giuridici;

  • svolgimento di relazioni o lezioni in corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, in master di primo e secondo livello, in corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, nella scuola forense integrativa del tirocinio, nella scuola per difensori d’ufficio, nei corsi per mediatori professionali, purché svolte nell’ambito della circoscrizione territoriale del COA;
  • pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza locale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense, purché a rilevanza locale;
  • contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati, aventi sede nella circoscrizione territoriale del COA;
  • partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, costituite da soggetti operanti nella circoscrizione territoriale del COA;
  • partecipazione dei propri iscritti alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, con esclusione della partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
  • attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzate o accreditate dal COA.
  1. Qualora l’attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA del distretto della Corte d’Appello di Bari, la competenza per l’accreditamento è del COA distrettuale.
  2. Gli eventi a rilevanza distrettuale, interdistrettuale, regionale e nazionale, gli eventi seriali, la Formazione a distanza, degli eventi che si svolgono all’estero, i corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista e i corsi diretti all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, sono di competenza del CNF.

Articolo 5

(Eventi in modalità FAD)

  1. Gli eventi in modalità FAD sono accreditati in via esclusiva dal CNF ex art 17 c. 2 e 22 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16 luglio 2014.
  2. In deroga alle richiamate disposizioni, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 e con i criteri di cui all’art. 21 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014; del pari le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il CNF, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 e con i criteri di cui all’art. 21 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità e la effettiva presenza dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso e sino al suo termine.

 

Articolo 6

(Commissione locale per l’accreditamento delle attività formative)

  1. Il COA su proposta del Presidente può nominare e costituire con delibera la Commissione locale per le attività formative.
  2. La Commissione locale è composta da un Consigliere coordinatore e dagli altri Consiglieri nominati. Ai lavori della Commissione locale possono partecipare, su invito, anche altri professionisti ed esperti di formazione.
  3. La Commissione locale cura l’istruttoria e l’accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l’effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del Regolamento per la Formazione continua del CNF.

In particolare la Commissione locale:

  1. a)è competente a concedere l’accreditamento al soggetto promotore;
  2. b)cura la relativa attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa;
  3. c)si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata;
  4. d)attribuisce il numero di crediti formativi (CF) nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 REG.;
  5. e)riconosce dietro domanda e previa istruttoria, la partecipazione ad attività e iniziative non previamente accreditate;
  6. f)provvede a dare agli Avvocati adeguata pubblicità delle attività e iniziative formative promosse;
  7. g)sottopone al COA una bozza del Piano dell’offerta formativa (POF), con indicazione degli eventi che si intendono promuovere nel corso del semestre successivo, da inviare eventualmente al CNF ai fini dell’inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi;
  8. h) promuove accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative, riducendo o revocando i CF attribuiti in base all’esito della verifica;
  9. i)cura l’istruttoria delle istanze degli iscritti che richiedano al COA esoneri, riduzioni ovvero il rilascio dell’attestato di formazione continua di cui all’art.25 REG.;
  10. j) cura sul sito internet del COA l’elenco degli iscritti muniti dell’attestato di formazione continua;
  11. k)riferisce al COA i casi di violazione dei doveri di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento, ai fini del rilievo delle infrazioni disciplinari di cui al vigente Codice Deontologico.

 

Articolo 7

(Procedura di accreditamento)

  1. L’evento formativo di cui si chiede l’accreditamento deve possedere necessariamente i requisiti previsti e disciplinati dall’art. 21 REG CNF, a cui si rinvia integralmente. Il COA non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati come relatori o moderatori avvocati che non abbiano assolto all’obbligo formativo.
  2. La procedura di accreditamento degli eventi formativi è disciplinata dall’art. 22 REG e così di seguito esplicata:
  • La domanda di accreditamento deve essere redatta secondo il modello pubblicato sul sito del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani e consultabile/estraibile dal seguente link https://www.ordineavvocatitrani.it/modulistica/#1c2a4705c99fdce6f
  • La domanda deve essere inviata a mezzo e-mail alla segreteria dell’Ordine almeno venti giorni prima dell’evento formativo. Sono esclusi dall’applicazione di tale termine gli eventi organizzati dal COA.
  • Ai fini del computo del termine per la richiesta di accreditamento, la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto e il 31 agosto di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l’ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell’Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.
  • Al fine di verificare la sussistenza dei criteri per l’accreditamento previsti e disciplinati dall’art. 21 REG., la domanda di accreditamento deve essere corredata: a) dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori; b) da una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell’iniziativa.

In caso di evento strutturato in più sessioni, la domanda deve specificare se l’accreditamento sia richiesto per singoli moduli o per l’intero corso.

  1. La Segreteria dell’Ordine provvede a trasmettere l’istanza di accreditamento dell’evento formativo alla Commissione formazione che, effettuate le opportune verifiche, concede o meno l’accreditamento con decisione motivata emessa entro la prima seduta consiliare utile successiva al deposito dell’istanza. La Commissione decide entro tale termine sempre che l’istanza sia pervenuta nel termine di due giorni prima della seduta consiliare.
  2. La Commissione attribuisce il numero di CF nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 REG.

 

Articolo 8

(Prenotazione agli eventi formativi – Sistema “Riconosco”)

  1. La prenotazione degli iscritti agli eventi formativi accreditati dal COA avviene attraverso il sistema “Riconosco”, giusta delibera del Consiglio n. 1742 del 16.2.2012. È facoltà del COA concedere deroghe in presenza di casi di forza maggiore e situazioni particolari preventivamente motivate e documentate.
  2. Gli Avvocati non iscritti all’Albo dell’Ordine di Trani potranno partecipare agli eventi formativi accreditati dal COA. Previa richiesta, gli stessi potranno ottenere l’attestato di partecipazione.
  3. La Commissione locale può riconoscere – agli iscritti all’Albo degli Avvocati di Trani – come utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate, a seguito di domanda degli interessati corredata dell’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento per la Formazione n. 6 del CNF, da presentarsi entro sei mesi dalla conclusione del corso.
  4. La Commissione locale vigila sui casi di abuso del sistema Riconosco da parte di coloro che effettuano la prenotazione seriale agli eventi senza tuttavia parteciparvi (salvi ovviamente i casi di conclamato e/o documentato impedimento o forza maggiore) e senza annullare preventivamente (almeno 36 ore prima) la prenotazione.

In caso di mancata partecipazione ad almeno tre eventi consecutivi prenotati, il COA, previa audizione dell’interessato, potrà inibire all’iscritto l’accesso al sistema Riconosco limitatamente alla prenotazione degli eventi formativi per la durata massima di due mesi.

  1. Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, previa autorizzazione del COA, provvederanno alla registrazione dei partecipanti su foglio-presenza indicante gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti, le generalità dei partecipanti e la loro firma al momento dell’entrata e dell’uscita. L’originale del foglio-presenza dovrà pervenire alla Segreteria dell’Ordine al massimo entro sei giorni da quello dell’evento formativo, pena il mancato riconoscimento dei crediti formativi maturati dai partecipanti nel corso del medesimo evento.
  2. La Commissione vigila sul rispetto dei doveri di formazione e aggiornamento professionale e in caso di violazioni per mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo formativo, ovvero di uso improprio del tesserino di riconoscimento magnetico e/o attraverso sottoscrizione per conto altrui, riferisce al COA che potrà adottare, con provvedimento motivato e previa audizione degli interessati, la sanzione dell’azzeramento dei crediti formativi relativi all’evento nel corso del quale è avvenuto l’abuso (anno in corso acquisiti sino al momento dell’infrazione nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso alla falsa attestazione di presenza). Tanto, a prescindere dalla valutazione disciplinare del comportamento degli interessati.

Articolo 9

(Adempimento dell’obbligo formativo)

  1. Gli iscritti tenuti all’obbligo della formazione continua dovranno depositare o inviare alla Segreteria del COA, entro il termine perentorio del 28 febbraio successivo alla scadenza del triennio di valutazione, una relazione sintetica autocertificata sugli eventi formativi frequentati e sulla ulteriore attività formativa svolta, con indicazione dei CF conseguiti.
  2. Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo e previa verifica della effettività dell’adempimento, il COA rilascia all’iscritto – anche qualora abbia superato 25 anni di iscrizione all’albo o abbia compiuto 60 anni di età – l’attestato di formazione continua di cui all’art.25 REG.
  3. La violazione del dovere di formazione e di aggiornamento professionale, nonché la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico e comporta l’avvio del procedimento disciplinare.

Articolo 10

(Esenzioni, esoneri e riduzioni)

  1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 Reg. sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale (ex art. 20 comma 1 L.247/12) per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’Albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
  2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 Reg. su domanda degli interessati sono altresì esonerati dall’obbligo formativo – limitatamente al periodo di durata dell’impedimento – gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
  3. a)gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  4. b)grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
  5. c)interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
  6. d)cause di forza maggiore;
  7. e)altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF;
  8. f) per gli addetti all’Ufficio del Processo, limitatamente alla durata del loro incarico.
  9. L’iscritto documenta la causa e la durata dell’impedimento al COA, il quale a seguito di istruttoria determina la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto e alle modalità dell’impedimento.
  10. In particolare, per l’impedimento previsto al capo 2 lett. a) del presente articolo, il COA determina la riduzione:
  11. I)a 3 CF annui, di cui due nelle materie obbligatorie, in ipotesi di gravidanza e parto e durante il primo anno di vita del/la figlio/a;
  12. II)a 5 CF annui, di cui due nelle materie obbligatorie, durante il secondo anno di vita del/la figlio/a;

III) a 7 CF annui, di cui due nelle materie obbligatorie, durante il terzo anno di vita del/la figlio/a.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

  1. Le presenti Disposizioni di Attuazione del Regolamento per la Formazione Professionale Continua n. 6 del CNF del 16.7.2014, entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Consiglio dell’Ordine.

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                  Il Presidente

Avv. Giuseppina Panessa                                                       Avv. Francesco Logrieco