CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

Verbale n. 2129 del 30.03.2023

– OMISSIS –

Il Consiglio dell’Ordine, all’esito di una approfondita disamina dell’annosa questione relativa alla gestione amministrativa e finanziaria delle pratiche di gratuito patrocinio; sentiti gli Iscritti nell’assemblea straordinaria tenutasi il 16.03.23; visto il D.P.R. 115/2002, artt. 74 e segg.; visto l’art. 29 L. 247/2012, ha redatto il seguente documento che analizza le criticità e formula le proposte di seguito esposte.

ANALISI DELLE CRITICITA’

  1. compensi non conformi ai parametri forensi i cui al D.M. n. 55/2014, secondo quanto disposto dall’art. 82, comma 1, DPR n. 115/02, secondo cui “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione alla incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. (cfr. Cass. Civ. sez. VI ord. n. 4759/22).

Sono state constatate liquidazioni in misura abnormemente inferiore rispetto ai parametri minimi previsti dal d.m. 10/3/2014 n. 55, e senza alcuna motivazione

  1. ritardi delle liquidazioni, anche pluriennali, che si incrementano nelle seguenti fasi:

– dal deposito della istanza di liquidazione del difensore alla emissione del decreto di liquidazione;

– dalla notifica del decreto di liquidazione al passaggio all’ufficio liquidazione spese di giustizia (Mod. 12);

– dall’arrivo del fascicolo all’ufficio liquidazione spese di giustizia alla richiesta di emissione della fattura.

Dette criticità, oltre a negare il diritto al compenso giusto ed in tempi ragionevoli, impedisce ai difensori che vantano crediti “per spese, diritti ed onorari di avvocato, sorti ai sensi dell’art. 82 e seguenti del T.U. spese di giustizia” in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, di compensarli con i contributi dovuti alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali, ex art. 778 legge 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 60, della legge 29/12/2022 n. 197. Non è superfluo rammentare che la recentissima modifica legislativa è stata introdotta per consentire sia di ridurre i tempi di pagamento dell’attività professionale sia di snellire l’attività degli uffici giudiziari, che grazie alla compensazione verrebbero esentati dal compimento delle fasi ulteriori per il pagamento effettivo.

ANALISI DELLE CAUSE

  • Carenza di personale negli Uffici del Gratuito patrocinio e di Liquidazione delle spese di giustizia.

Entrambi gli Uffici sono sottodimensionati e tale criticità si accentuerà nell’immediato futuro in considerazione del progressivo incremento delle pratiche trattate.

Il Consiglio ha, peraltro, constatato che i dati che destano maggiore preoccupazione sono proprio quelli relativi all’arretrato, cioè i procedimenti di liquidazione pendenti da moltissimi anni. Una vera e propria zavorra destinata ad incidere sull’efficienza dell’Ufficio nella sua generalità, poiché le criticità di una articolazione inficia inevitabilmente le performance dell’intero Ufficio.

In particolare, nell’Ufficio di liquidazione delle spese di giustizia sono giacenti circa un migliaio di fascicoli, dei quali quasi due terzi sono pronti per la richiesta di emissione della fattura, in quanto i crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del d.p.r. n. 115/2022, non opposto. La fattura non può essere richiesta perché manca il personale!

2) Il testo unico delle spese di giustizia non prevede un secondo controllo della situazione reddituale del soggetto ammesso al beneficio, dopo il deposito da parte del difensore dell’istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, bensì prevede unicamente il diritto dello Stato di recuperare quanto liquidato in caso di revoca del beneficio per insussistenza dei requisiti ex art. 112.

L’Ispettorato generale del Ministero di Giustizia ha evidenziato che la prassi invalsa, presso alcuni uffici, di subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione degli onorari alle risultanze delle verifiche reddituali svolte dagli uffici giudiziari a ciò delegati, si ponga “in contrasto con il dettato normativo dell’art. 83, comma 3-bis, del testo unico sulle spese di giustizia che prevede la contestualità del decreto di liquidazione con la pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale cui si riferisce la richiesta …”.

La risposta del Ministero, Dipartimento per gli Affari di giustizia -Direzione generale della giustizia civile-Ufficio 1, al quesito circa la correttezza  della prassi di alcuni  uffici di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli Uffici finanziari in merito alle condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio dello Stato, dovrebbe dissolvere qualsiasi equivoco interpretativo della norma in commento: “ L’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 delinea un modus procedendi che pare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e senza alcun filtro, a fronte dell’istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all’ufficio finanziario, rimandando all’esito degli stessi (e dunque anche a distanza di molto tempo) l’adozione del decreto di pagamento. Al contrario, si pongono in linea con questa disposizione quelle prassi virtuose introdotte da alcuni uffici giudiziari in virtù delle quali si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.” (cfr circolare 10 gennaio 2018)

La chiarezza della circolare fulmina anche la prassi tranese, che subordina la liquidazione dei compensi alla preventiva acquisizione degli accertamenti finanziari, e che si traduce in una attesa ingiusta ed illegittima, foriera di responsabilità amministrativa, che si affianca alle altre ipotesi di responsabilità invece previste dall’art. 172 T.U. delle spese di giustizia.

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PROPOSTE

  • Incrementare il personale addetto all’Ufficio del Gratuito Patrocinio ed all’Ufficio Liquidazione delle spese di giustizia. La previsione di una task force di personale di cancelleria applicato a detti uffici, anche in via d’urgenza, per smaltire lo spaventoso arretrato, ad iniziare da quello con vetustà funzionale anche decennale, rappresenterebbe una iniziativa lodevole, ancorché necessaria ed indifferibile per garantire l’efficienza ed il funzionamento dell’intero Ufficio.
  • revocare i decreti presidenziali del 15.10.2018 (prot. 459/2018), 6.2.2019 n. 4, 11.05.2021 (prot. 144/2021) integrato in data 01.06.2021, poiché in contrasto con l’art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, e con la citata circolare del Ministero della Giustizia in data 10 gennaio 2018.
  • attuare dell’art. 83, comma 3 bis, DPR 115/02, secondo cui i compensi devono essere liquidati al termine di ciascuna fase o grado del procedimento e, comunque, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che lo definisce.
  • Liquidazione di compensi conformi ai parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., secondo quanto disposto dall’art. 82, comma 1, DPR n. 115/02.

Questo Consiglio ha elaborato due distinte tabelle, per il penale e per il civile, che si allegano al presente documento (all.1), al fine di ottimizzare ed uniformare la liquidazione dei compensi secondo i citati parametri, che, si rammenta, sono vincolanti in sede di liquidazione giudiziale, e devono essere sempre rispettosi del disposto dell’art. 2233, comma 2, C.C., che preclude la liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

L’utilizzo delle tabelle, laddove condivise dal Tribunale, consentirebbe liquidazioni omogenee, congrue, effettive e rapide.

  • Adozione di un protocollo che, oltre a richiedere ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento (dichiarazione dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il computo del reddito, ecc.), prevedere un termine di quattro mesi, decorso il quale, in assenza di segnalazione degli Uffici finanziari, si considerino sussistere le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata.

A tali fini si sottopone una proposta di protocollo (all. 2).

Il Consiglio,

dopo ampia discussione, approva all’unanimità il documento e i relativi allegati e manda alla segreteria per l’inoltro alla Presidenza del Tribunale.

– OMISSIS –

      Il Consigliere Segretario                                                              Il Presidente

F.to Avv. Giuseppina Panessa                                              F.to Avv. Francesco Logrieco

 


ESTRATTO_VERBALE_30_03_2023_N_2129