CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE
(approvato nella seduta consiliare del 23 marzo 2023 – Deliberazione n. 2128)

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

Visto il R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, conv. nella L. 22/01/1934 n. 36;

Visto il R.D. 22/01/1934 n. 27;

Visto la Legge 24/07/1985 n. 406 ed il D.P.R. 10/04/1990 N. 101;

Visto il D.L. 112/2003 convertito in L. 180/2003, recante la Riforma dell’esame per l’iscrizione negli Albi degli Avvocati;

Visto il D.P.R. 101/90, secondo cui la pratica forense deve essere svolta con assiduità e diligenza presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento dell’attività propria della professione;

Visto l’art. 4 del D.P.R. 101/90 che fissa il compito del Consiglio dell’Ordine di vigilare sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni;

Visto l’art. 6 del D.P.R. 101/90 che prevede l’obbligo per il praticante di tenere apposito libretto rilasciato enumerato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine ovvero suo delegato nel quale deve essere annotato tra l’altro un numero di udienze escluse quelle di mero rinvio non inferiore a 20 nel semestre;

Vista la Legge n. 247 del 31.12.2012 (Legge Professionale Forense);

Visto il D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013;

Visti i DD.MM. Giustizia n. 58/2016, n. 70/2016 e n. 17/2018;

Visto l’art. 11, comma 2-bis del D.L. n. 80/2021 conv. con modificazioni nella L. n. 113/2021 ed il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 29/04/2022, n. 58/A;

Ritenuta l’opportunità di approvare un Regolamento per lo svolgimento della pratica forense vincolante per gli iscritti al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell’Ordine di Trani

 

APPROVA

il seguente

REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE

premessa

Il laureato in Giurisprudenza che voglia avviarsi alla professione forense deve svolgere un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dalla Legge e dal presente regolamento.

L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell’interesse dell’Ordine forense, il ruolo di “precettore” nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Il regolamento è sorretto dall’esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo.
Oltre a perseguire l’effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all’Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

Ai sensi del presente Regolamento per praticante si intende colui che svolge l’iter per la formazione professionale.

 

Titolo I
Iscrizione nel Registro Praticanti

Articolo 1

1.Il laureato in Giurisprudenza che intenda iscriversi nel Registro dei Praticanti Avvocati di cui all’art. 15, comma 1, lett. g) della L. n. 247/2012, deve presentare apposita domanda rivolta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani nelle forme del modulo predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Consiglio corredata dai documenti ivi indicati (https://www.ordineavvocatitrani.it/modulistica/ – sottosezione “modulistica praticanti”).

2.Alla domanda di iscrizione al Registro Praticanti deve essere allegata una dichiarazione dell’aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:

a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;

b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;

c) se svolge la pratica per l’accesso ad altre professioni.

3.Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell’Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.

4.Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell’Ordine entro 30 gg. dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1.

5.Alla domanda di iscrizione nel Registro Praticanti dovrà essere allegata una dichiarazione dell’avvocato presso il quale il praticante intenda svolgere la pratica, la quale deve contenere:

a) il numero ed il nome di altri eventuali praticanti frequentanti lo studio;

b) l’attestazione di frequenza nello Studio;

c) la garanzia di formazione del praticante anche attraverso l’esame delle pratiche e l’uso dei beni strumentali dello Studio ed all’uopo nominandolo incaricato al trattamento dei dati personali previsto dal G.D.P.R. 2016/679 e D. L.vo 196/03;

d) l’impegno di esclusione dello svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse con la formazione professionale;
e) l’impegno a consentire al praticante di frequentare la Scuola Forense;

f) l’attestazione dell’avvocato di essere in regola con l’obbligo formativo ex art. 25 Regolamento Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014, ovvero di esserne esentato od esonerato;

6.Il Consiglio dell’Ordine verifica la ricorrenza e sussistenza dei suddetti requisiti e condizioni del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere la pratica e, in caso contrario, nega l’iscrizione al Registro Praticanti o, ove già concessa, la revoca.

7.Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell’avvocato presso il quale viene svolta la pratica.

8.Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine di Trani entro 30 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità di cui al comma 5 secondo il modulo disponibile sul sito istituzionale (https://www.ordineavvocatitrani.it/modulistica/ – sottosezione “modulistica praticanti”).

Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

9.Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l’attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine indicando le modalità concrete di svolgimento del tirocinio; all’uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa secondo il modulo disponibile sul sito istituzionale (https://www.ordineavvocatitrani.it/modulistica/ – sottosezione “modulistica praticanti”).

10.In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due studi legali i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.

 

Modalità di svolgimento della pratica

Articolo 2

1.Il tirocinio professionale ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della delibera di iscrizione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

2.Il tirocinio può essere svolto:

I. presso un avvocato con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a 5 (cinque) anni.

Il tirocinio si svolge principalmente presso lo studio legale e sotto il controllo dell’avvocato, e comporta lo svolgimento delle attività proprie della professione.

Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, riservatezza, e nel pieno e completo rispetto delle norme di deontologia professionale.

L’assiduità consiste nella frequenza dello studio professionale e/o operando sotto la diretta supervisione del professionista.

La diligenza del praticante consiste nella doverosa attenzione e nell’impegno profusi durante lo svolgimento del tirocinio.

La riservatezza è un dovere del praticante, in conformità al Codice Deontologico, e consiste nel divieto di divulgare informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Oltre che nella frequenza dello studio di un avvocato, il tirocinio professionale consiste nella frequenza con profitto dei corsi di formazione di cui all’art. 43 della Legge Professionale (c.d. scuole forensi).

II. presso un ufficio giudiziario, presso l’Avvocatura dello Stato, o presso l’ufficio legale di un ente pubblico, come previsto dall’art.  41, n. 6, L.P., per non più di dodici mesi ai sensi del D.M. Giustizia n. 58/2016

Il praticante, previa deliberazione del Consiglio dell’Ordine e dell’Ufficio Giudiziario interessato, con la quale sia approvato il progetto formativo di cui all’art. 3 del D.M. 17/03/2016 n. 58, potrà espletare il tirocinio, per un periodo massimo di dodici mesi, prestando la propria attività presso gli Uffici Giudiziari o presso l’Avvocatura dello Stato, o presso l’ufficio legale di un ente pubblico, come previsto dall’art.  41, n. 6, LP.

Dovrà comunque essere sempre assicurato per almeno un semestre lo svolgimento del tirocinio presso un avvocato o presso l’Avvocatura dello Stato.

III. per non più di sei mesi in un altro Paese dell’Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione

Il tirocinio professionale può essere parzialmente svolto in un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia presso professionisti legali.

Qualora il praticante intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà darne comunicazione formale all’Ordine di iscrizione, indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il semestre di tirocinio, la qualifica di quest’ultimo e la sua equipollenza al titolo di “avvocato” sulla base della vigente normativa.

Il praticante dovrà allegare alla comunicazione la dichiarazione di disponibilità dell’avvocato straniero unitamente a quella del dominus italiano.

Al termine del semestre svolto all’estero il praticante consegnerà al consiglio

dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio.

Tale documentazione andrà prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio e andrà accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

Il consiglio dell’ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconoscerà il periodo svolto all‘estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuterà la convalida con delibera motivata.

IV. per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza.

Ai sensi dell’art. 5 DM. 70/2016 il C.N.F. ha stipulato la convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.

I Consigli dell’Ordine possono stipulare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.M. 17marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-O1),la stipula delle quali è condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani ha, a tal fine ed ai sensi dell’art. 40 della Legge n. 247/2012, stipulato specifiche convenzioni, reperibili e consultabili sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link https://www.ordineavvocatitrani.it/contenuti/convenzioni/

V. frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali

Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 398/97, è valutato per la durata di un anno di pratica forense, ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 475/2001, e ciò sia se l’iscrizione alla scuola di specializzazione abbia preceduto l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa.

In ogni caso il semestre residuo, da intendersi ai fini del presente Regolamento quale unico, e dunque ultimo, semestre di pratica, che decorre dall’iscrizione nel registro dei praticanti, dovrà essere di pratica effettiva e come tale sarà valutato dal Consiglio anche ai fini della concessione del certificato di compiuta pratica.

Il praticante all’atto dell’iscrizione nel registro praticanti, o comunque in momento successivo qualora solo in seguito intervenisse l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, deve comunicare al Consiglio dell’Ordine la sussistenza di tale condizione e dichiarare che intende avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. n. 475/2001, indicando il periodo che andrà a sostituire.

La presentazione al Consiglio dell’Ordine del diploma di specializzazione, unitamente all’attestazione di avvenuta frequenza con profitto dell’ultimo semestre dei corsi ex art. 43 L.247/2012, costituisce titolo idoneo ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

VI. presso gli uffici giudiziari ai sensi del D.L. 69/2013

L’art. 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di 18 (diciotto) mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati della Corte di Cassazione, delle Corti di appello, dei Tribunali ordinari, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, degli uffici requirenti, degli uffici e dei Tribunali di sorveglianza, dei Tribunali per i Minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

In base al D.M. n. 70/2016, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale.

La domanda di accesso è online sul sito del Ministero della Giustizia (Home/ come fare per/ Studio e formazione / fare un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari) da utilizzare a partire dal 17 gennaio 2022 ed è necessario lo Spid.

L’esito positivo del tirocinio è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile.

Si puntualizza ancora che:

–  Se lo stage ex art. 73 viene svolto senza l’iscrizione al registro dei praticanti, lo stagista – terminato lo stage con esito positivo – può chiedere entro 30 giorni l’iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

–  Se lo stage ex art. 73 viene svolto part time (20 ore) e lo stagista si iscrive al Registro dei praticanti in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage stesso, potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio negli ultimi 6 mesi, con valutazione rimessa al Consiglio dell’Ordine.

In ogni caso si ricorda che lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 affinché possa essere valutato per il periodo di un anno, lo stesso dovrà essere concluso con l’attestazione di esito positivo rilasciata dall’Ufficio Giudiziario.

Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato solo dopo l’ottenimento dell’attestazione di esito positivo dello stage.

Resta fermo per lo stagista:

a) obbligo di frequenza della scuola forense;

b) obbligo di presentazione di relazioni semestrali afferenti questioni giuridiche trattate durante lo stage;

c) obbligo di svolgere il colloquio semestrale su tutte le materie.

 

Articolo 3

Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l’approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò sia compatibile con la formazione professionale.

 

Articolo 4

1.Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l’avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all’albo professionale, sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla Legge n. 247/2012 anche in materia di formazione, e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento.
Ogni avvocato non può avere più di tre praticanti che svolgano contemporaneamente il tirocinio presso il proprio studio, salva deroga concessa dal Consiglio dell’Ordine su circostanziata e motivata istanza.

2.L’avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell’attività in Studio, nella redazione degli atti, nella partecipazione alle udienze ovvero nelle attività sostitutive delle stesse secondo le norme del processo telematico (ad es., art. 127-ter c.p.c.) e ad ogni altra attività connessa, assicurando l’effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione.

3.L’avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.

4.Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l’avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all’osservanza dei relativi principi e doveri.

5.La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell’avvocato.

6.L’infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l’avvocato sia per il praticante.

7.Nel caso in cui il praticante abbandoni ingiustificatamente lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni con esclusione del periodo feriale, l’avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine.

8.I periodi di sospensione dell’attività non giustificati da grave motivo superiori a 30 giorni consecutivi non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.

9.In ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l’avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo Studio.

 

Articolo 5

1.Al praticante deve essere assegnato all’interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell’attività professionale.

2.Il praticante ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello Studio.

3.Il praticante deve essere escluso dallo svolgimento di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse con la formazione professionale.

 

Articolo 6

1.Con l’iscrizione nel registro praticanti verrà emesso dal Consiglio dell’Ordine il libretto di pratica forense che deve essere tenuto e compilato dal praticante e dall’avvocato presso cui viene svolta la pratica forense per la parte che gli compete.

2.Sul libretto è apposta la foto del praticante e dovrà esservi allegata la dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso cui viene svolta la pratica forense.

3.Il libretto dovrà essere debitamente compilato prima della sua consegna per la vidimazione semestrale.

4.Il libretto della pratica forense dovrà essere consegnato per la vidimazione alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dal compimento di ogni semestre di pratica forense. L’omessa consegna ovvero il ritardo ingiustificato di oltre 30 giorni dal termine per la consegna del libretto potrebbe comportare la perdita della vidimazione del semestre o la cancellazione dal Registro praticanti.

5.Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dall’art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro speciale.

 

Articolo 7

1.Per ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, con esclusione di quelle di mero rinvio per tali intendendosi quelle nelle quali non viene svolta attività difensiva.

In luogo della partecipazione alle udienze in presenza, potranno essere annotate le note scritte di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. che debbono contenere attività difensiva e non di mero rinvio.

2.Nel libretto di pratica forense dovrà essere indicato negli appositi spazi la data, il numero di ruolo, l’autorità giudiziaria ed una succinta descrizione dell’attività svolta in udienza ovvero nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..

3.Non possono essere annotate sul libretto della pratica forense più di due udienze al giorno.

4.L’attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall’indicazione nominativa dello stesso nel verbale d’udienza; mentre la partecipazione alla redazione delle note scritte di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. deve essere specificamente indicata nelle stesse.

 

Articolo 8

1.Il praticante, per ogni semestre, deve indicare nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziali o stragiudiziali (diversi fra loro), alla redazione dei quali egli ha collaborato; illustrare brevemente almeno 2 (due) questioni giuridiche da lui esaminate.

2.Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema. Qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziali deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.

3.L’avvocato attesta la veridicità della collaborazione e della redazione degli atti indicati sul libretto della pratica forense mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto di pratica e in calce alle relazioni riassuntive.

4.Al termine di ogni semestre di pratica, il praticante deve altresì presentare una relazione riassuntiva dell’attività svolta ed una relazione in materia deontologica.

5.Al termine di ogni semestre –ed entro 30 gg. dalla scadenza dello stesso– il praticante dovrà consegnare alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall’avvocato affinché sia vidimato dopo che sia stata effettuata la verifica positiva dell’esercizio effettivo della pratica con le modalità di cui al comma 6.

6.Il Consiglio dell’Ordine verificherà l’effettiva pratica svolta al termine di ogni semestre con un colloquio del praticante con un suo componente.

 

Titolo II
Praticante abilitato al patrocinio sostitutivo

 

Articolo 9

1.Decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e purché abbia sostenuto con profitto almeno una verifica periodica semestrale di cui all’art. 5 del presente Regolamento, il praticante avvocato può chiedere al Consiglio dell’Ordine l’autorizzazione ad esercitare attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e degli avvocati appartenenti allo studio professionale del proprio dominus, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratti di affari non curati direttamente dal medesimo. Lo svolgimento della suddetta attività professionale sostitutiva può aver luogo solo in presenza di una espressa delega scritta da parte dell’avvocato in favore del praticante abilitato. Il praticante abilitato non può essere inserito nel mandato giudiziale difensivo.

2.II Consiglio dell’Ordine deve pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione al patrocinio sostitutivo entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato dal Consiglio dell’Ordine: a) al richiedente presso l’indirizzo PEC dichiarato ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; b) all’indirizzo PEC dell’avvocato o dell’ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

3.Per poter esercitare il patrocinio sostitutivo il praticante avvocato assume davanti al Consiglio dell’Ordine, riunito in pubblica seduta, l’impegno solenne di osservare i relativi doveri, secondo la formula: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

4.II verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell‘Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

5.L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. La durata massima dell‘abilitazione è pari a cinque anni, salvo il caso di sospensione dell’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l‘iscrizione nel registro.

6.In ambito civile, il patrocinio sostitutivo si estende ai procedimenti di competenza del Tribunale, quale giudice di primo grado, e del Giudice di Pace, senza limiti di valore e senza limiti territoriali.

7.In ambito penale, il patrocinio sostitutivo si estende ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 51/1998, rientravano nella competenza del pretore, senza limiti territoriali.

8.A decorrere dal 1 ° gennaio dell’anno successivo al conseguimento del patrocinio sostitutivo in capo al praticante abilitato grava l’obbligo di formazione continua, disciplinato dall’art. 11 della L. n. 247/2012 e dal Regolamento n.6/2014 del C.N.F.

 

Titolo III
Scuola Forense

 

Articolo 10

1.Il Consiglio dell’Ordine organizza i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato attraverso la Scuola Forense di Trani ed all’uopo può avvalersi della collaborazione dell’Università, di Fondazioni ed altri soggetti o istituzioni.

2.A decorrere dall’avvenuta iscrizione al Registro dei praticanti, la frequenza della Scuola Forense è obbligatoria e costituisce utile integrazione della pratica forense ai sensi dell’art. 43, comma 1, della Legge n.247/2012, nonché condizione imprescindibile per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

3.L’effettiva frequenza con profitto dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di Avvocato è attestata dall’idonea certificazione rilasciata dalla Scuola Forense, previo superamento delle verifiche all’uopo periodicamente predisposte ai sensi della vigente normativa.

4.Ogni praticante Avvocato, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della pratica forense (tirocinio presso lo studio professionale, tirocinio o stage presso gli uffici giudiziari, etc. etc.) è obbligato a frequentare con profitto almeno l’80% del monte ore didattico minimo previsto dalla vigente normativa.

5.Il Consiglio dell’Ordine, attraverso la Scuola Forense di Trani, organizza altresì annualmente il “Corso intensivo di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato”, la cui iscrizione è aperta a tutti i praticanti interessati.

6.Tutti i praticanti avvocati, per tutto il periodo di frequenza ai corsi di formazione per l’accesso alla professione, sono tenuti al rispetto del vigente Regolamento della Scuola Forense di Trani.

 

Titolo IV

Interruzione e sospensione del tirocinio – Cancellazione dal registro praticanti e dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio – Trasferimento – Oneri contributivi

 

Articolo 11

Il tirocinio è svolto di regola in forma continuativa per un periodo di diciotto mesi con decorrenza dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

Le ipotesi di interruzione e di modalità di comunicazione al Consiglio dell’Ordine sono quelle tassativamente disciplinate dall’art.7 del D.M. 70/2016.

La sospensione del tirocinio per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi dovrà essere giustificata e comunicata tempestivamente al Consiglio dell’Ordine. Il periodo di sospensione non potrà essere computato ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Non è prevista una durata massima della sospensione, ma nel caso di interruzione che si protragga per più di sei mesi, senza giustificato motivo, anche di carattere personale, il tirocinio si intenderà interrotto con conseguente cancellazione dal registro dei praticanti. Resta salva la facoltà di chiedere una nuova iscrizione al registro che potrà essere deliberata previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

 

Articolo 12

In osservanza di quanto previsto dall’art. 17 comma 10 L. n. 247/2012 richiamato dall’art. 4 comma 4 D.M. 70/2016, il Consiglio dell’Ordine delibera la cancellazione dal registro dei praticanti nelle seguenti ipotesi:

  1. Interruzione della pratica per oltre sei mesi fuori dalle ipotesi previste dall’art. 7 del D. M. n. 70/2016;
  2. Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
  3. Nei casi previsti per la cancellazione dall’Albo ordinario, in quanto compatibili;
  4. Su richiesta della parte.

Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall’allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all’articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il Consiglio dell’Ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

 

Articolo 13

Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, il praticante ha facoltà di mutare il dominus presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi presso altro avvocato. A tal fine il praticante dovrà dare immediata comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine, allegando le dichiarazioni degli avvocati interessati che garantiscano la continuità del tirocinio.

Il Consiglio dell’Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto

 

Articolo 14

Ogni praticante è tenuto al pagamento della quota annuale di iscrizione al registro. Il mancato adempimento di tale onere darà la facoltà al Consiglio dell’Ordine di sospendere il praticante inadempiente dal tirocinio.

 

Titolo V
Poteri del Consiglio dell’Ordine

 

Articolo 15

1.Il Consiglio dell’Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo tra gli iscritti all’Albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l’avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

2.Il Consiglio dell’Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l’effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica.

3.Il Consiglio dell’Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in modo inadeguato.

 

Articolo 16

1.Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.

2.L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è obbligato, nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà, all’osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dalla Legge Professionale e dal Codice Deontologico e dal presente regolamento.

3.L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e sugli ordinamenti professionale e previdenziale.

 

Articolo 17

Al termine del periodo di pratica, il praticante deve richiedere il rilascio del relativo certificato utilizzando la modulistica esistente nel sito istituzionale dell’Ordine (https://www.ordineavvocatitrani.it/modulistica/– sottosezione “modulistica praticanti”).

 

Titolo VI
Efficacia del Regolamento e norme transitorie

 

Articolo 18

1.Il presente regolamento entrerà in vigore dal trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione sul sito Istituzionale (https://www.ordineavvocatitrani.it/modulistica/).

2.Il presente regolamento verrà comunicato al Presidente del Tribunale di Trani.

Trani, 23 marzo 2023

 

Il Consigliere Segretario                                                      Il Presidente

Avv. Giuseppina Panessa                                           Avv. Francesco Logrieco