CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

 

Verbale n. 2126 del 09.03.2023

REGOLAMENTO

SUL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE

 

TITOLO I

OPINAMENTO PARCELLE

 

Art. 1 – (Presentazione dell’istanza)

Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza tramite p.e.c. e redatta sulla base della modulistica fornita dal Consiglio dell’Ordine, da inoltrare alla PEC segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it.

Unitamente all’istanza di opinamento l’Avvocato o il Praticante Avvocato dovrà versare al Consiglio, secondo le modalità fissate dal successivo art.17 del presente Regolamento, la somma di Euro 30,00 a titolo di contributo spese forfettarie  di segreteria.

L’istanza deve contenere:

  1. tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l’incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);
  2. l’indicazione del valore della pratica, ove possibile, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
  3. l’elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis;
  4. l’indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri base;
  5. il numero di parti per le quali è stata svolta l’attività professionale;
  6. la descrizione sommaria dell’attività professionale svolta;
  7. nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
  8. nei casi di richiesta di parere per difesa d’ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine.

Le notule, debitamente redatte e sottoscritte, vanno allegate all’istanza oppure inserite nell’istanza stessa.

La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Trani o suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell’Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto a formalizzare il  diniego né ad archiviare  gli atti depositati.

 

Art. 2 – (Allegazioni)

All’istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile:

  • a) per la identificazione del conferimento dell’incarico con specificazione dell’oggetto dello stesso, allegando in caso di enti pubblici gli atti amministrativi necessari al fine;
  • b) per la valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.).

Nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo è indispensabile allegare la sentenza dichiarativa di fallimento.

Nei casi di richiesta di parere per difesa d’ufficio è indispensabile allegare il provvedimento di nomina.

 

Art. 3 – (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al procedimento di opinamento saranno effettuate a mezzo pec, o raccomandata a.r. ma solo in caso di mancato funzionamento della PEC del destinatario o “presa visione” del diretto interessato.

 

Art. 4 – (Incarichi congiunti)

Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata. Pertanto, gli avvocati nella redazione della parcella dovranno indicare le attività specificamente svolte da ciascuno di essi ed allegare eventuali convenzioni intercorse con il cliente.

 

Art. 5 – (Assegnazione al Consigliere relatore e responsabile del procedimento)

Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza di opinamento e/o liquidazione, il Presidente dell’Ordine assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, quindi, la posizione di Relatore ed i poteri funzionali di “responsabile del procedimento” di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

 

Art. 6 – (Parere di opinamento)

Il Consigliere Relatore riferirà al Consiglio per la relativa deliberazione.

Il Consiglio opina gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall’Avvocato o dal Praticante Avvocato in relazione all’opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate.

La delibera in ordine all’istanza, salvo proroghe e sospensioni di cui ai successivi artt. 7 e 9 è adottata entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere ovvero dall’adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all’istante, di cui al successivo art. 8.

 

Art. 7 – (Proroga e/o sospensione dei termini)

In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste le integrazioni di cui al successivo art. 8.

Ove sia investito in via preliminare altro Organo, i termini sono sospesi sino alla risposta data da quest’ultimo.

 

Art. 8 – (Richiesta integrazione documentazione e/o convocazione)

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Relatore può chiedere all’istante il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Il Consigliere Relatore può anche convocare l’istante per chiarimenti indicando esattamente il luogo, il giorno e l’ora.

Qualora l’istante non ottemperi all’invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l’istanza di opinamento viene dichiarata improcedibile.

In quest’ultimo caso, l’iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

 

Art. 9 – (Sospensione feriale)

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

 

Art. 10 – (Rilascio copia)

Su richiesta della parte interessata, sarà rilasciata copia dell’istanza del professionista, salvo i limiti di cui all’art. 10 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

 

Art. 11 – (Deposito dell’opinamento e comunicazioni)

Avvenuto l’opinamento, il Consiglio provvederà a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell’Ordine, che ne darà comunicazione all’istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro della parcelle opinate e della documentazione, pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento con le modalità indicate all’art. 17del presente regolamento.

Non è onere del Consiglio conservare copia della documentazione versata in atti.

 

Art. 12 – (Contributo opinamento)

Per gli opinamenti saranno dovuti al Consiglio dell’Ordine i “diritti di opinamento” pari al 5% dell’intero importo liquidato per le competenze imponibili (competenze e contributo forfettario spese generali).

 

Art. 13 – (Rinuncia alla istanza)

L’istante potrà rinunziare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell’adozione della delibera di cui all’art. 6, mediante apposita istanza scritta depositata presso la Segreteria dell’Ordine oppure inviata tramite pec al Consiglio dell’Ordine.

 

Art. 14 – (Pagamento diritti)

Una volta adottata la delibera di cui all’art. 6, l’istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei diritti di opinamento e potrà successivamente ritirare la copia-estratto del provvedimento e la documentazione depositata.

 

Art. 15 – (Contributo opinamento per ammissione al passivo)

Qualora l’opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento, i “diritti di opinamento” di cui al precedente art. 12 saranno dovuti nella misura dell’2%.

 

Art. 16 – (Contributo opinamento per difesa d’ufficio o gratuito patrocinio)

Qualora l’opinamento venga richiesto per la difesa d’ufficio o per il gratuito patrocinio, i “diritti di opinamento” di cui al precedente art. 12 saranno dovuti nella misura del 2,5%.

La precedente percentuale sarà ridotta all’1% qualora ricorrano le seguenti concomitanti circostanze:

  • a) la richiesta di parere non superi l’importo di € 3.000,00 e
  • b) l’avvocato non abbia superato i cinque anni di iscrizione all’albo.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17 – (Esecuzione pagamenti)

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell’Ordine tramite  bonifico sul conto corrente bancario IBAN  IT90 J030 3241 7200 1000 0043 740.

 

Art. 18 – (Inosservanza del regolamento)

L’inosservanza dell’iscritto ai doveri innanzi richiamati verso l’Ordine Forense, potrà essere valutata ai sensi e per gli effetti del Codice Deontologico.

Non potranno essere rilasciate le delibere di opinamento senza l’avvenuto pagamento integrale dei diritti.

 

Art. 19 – (Norma transitoria)

Il presente Regolamento abroga il precedente regolamento approvato il 21/03/2016 (prot. delibera 1920/16), e le successive integrazioni e modifiche, e si applica anche alle istanze depositate e non ancora esitate dal Consiglio dell’Ordine, in ordine alle quali il procedimento resta assegnato al Relatore già nominato e tutti i termini inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

 

   Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente

        Giuseppina Panessa                                                                 Francesco Logrieco

 


Modulo_richiesta_opinamento_parcelle

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE DELIBERATO IL 9 MARZO 2023