L'Organismo di Mediazione Territoriale (O.M.T.) di Trani ha adottato il Regolamento per lo svolgimento della mediazione in modalità videoconferenza ed anche mista che di seguito si pubblica.

Detto Regolamento integra quello dell’O.M.T. TRANI (https://www.ordineavvocatitrani.it/pubblica/articolo.php?articolo=7426) e si applica agli incontri di mediazione ai sensi dell’art. 83 del DL n. 18 del 2020 c. 20-bis, convertito in legge, nel periodo fino al 31.07.2020.


ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

DEL FORO DI TRANI

 

Regolamento per il procedimento di mediazione

in modalità videoconferenza ed anche mista

(entrata in vigore con la pubblicazione sul sito web dell'Ordine)

 

 

Il presente regolamento del procedimento di mediazione in videoconferenza integra il Regolamento dell’OMT TRANI e si applica agli incontri di mediazione ai sensi dell’art. 83 del DL n. 18 del 2020 c. 20-bis, convertito in legge, nel periodo fino al 31.07.2020.

Al fine di dare esecuzione a quanto previsto dal citato art. 83, l’OMT ha scelto di utilizzare per le riunioni da remoto del Mediatore la piattaforma Microsoft Teams.

 

1.le domande di mediazione e le risposte in mediazione dovranno essere depositate solo via pec omt@pec.ordineavvocatitrani.it unitamente ai documenti. Il relativo versamento delle spese di avvio e delle indennità dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario: IT96Q0200841721000105155096 – UNICREDIT SPA – INTESTATO A O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI.

 

Svolgimento dell’incontro di mediazione in modalità videoconferenza

2. Le parti devono prestare il proprio consenso allo svolgimento dell’incontro di mediazione in videoconferenza, anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR);

3. Le parti private che partecipano all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, o in alternativa, di stampante e scanner al fine di poter sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale accordo e tutta la necessaria modulistica e documentazione.

4. Sia l’avvocato che la parte, nel caso in cui quest’ultima partecipi da una postazione diversa rispetto a quella del proprio difensore, dovranno provvedere a comunicare all’OMT, almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, l’indirizzo PEO (posta elettronica ordinaria) con il quale ci si è accreditati all’accesso alla piattaforma Microsoft Teams.

5. Prima dello svolgimento dell’incontro di mediazione gli avvocati, le parti e il Mediatore dovranno sottoscrivere la dichiarazione di riservatezza impegnandosi a non effettuare alcuna registrazione degli incontri in videoconferenza.

6. Il Mediatore dovrà procedere a costituire il Teams con gli indirizzi PEO comunicati dalle parti e dagli avvocati e comunicare agli stessi il link di collegamento alla piattaforma Microsoft Teams nel giorno e ora fissati.

7. Il Mediatore potrà gestire anche sessioni separate escludendo temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate; in alternativa il Mediatore dovrà creare ulteriori stanze virtuali alle quali fare accedere solo le parti interessate alla sessione separata.

8. Il Mediatore, al termine dell’incontro, procederà a rendere disponibile nella sezione file il verbale insieme all’eventuale accordo, la scheda di valutazione alle parti e ai loro difensori.

9. Concluso l’incontro di mediazione, il Mediatore trasmetterà telematicamente per mezzo della piattaforma Microsoft Teams il verbale e l’eventuale accordo ad uno dei procuratori, il quale raccoglierà la firma del proprio assistito secondo le modalità innanzi dette, ne certificherà l’autografia (in caso di firma analogica) e provvederà a sottoscrivere digitalmente il verbale già sottoscritto dai propri assistiti.

10. Il verbale così sottoscritto, sarà inviato telematicamente per mezzo della piattaforma Microsoft Teams dal primo Difensore al Difensore delle altre parti, il quale ultimo procederà negli stessi modi di quanto indicato al precedente punto 9. Terminata la sottoscrizione di tutte le parti e dei rispettivi Procuratori, l’ultimo di questi provvederà a trasmettere al Mediatore telematicamente per mezzo della piattaforma Microsoft Teams il file contenente il verbale e l’eventuale accordo.

11. Il Mediatore, ricevuto il verbale sottoscritto da tutte le parti e dai relativi Difensori, lo sottoscriverà digitalmente ai fini dell’esecutività dell’accordo.

12. Il Mediatore, a differenza di quanto ora descritto, trasmetterà telematicamente a ciascun Difensore la scheda di valutazione che, una volta compilata e sottoscritta, sarà restituita telematicamente allo stesso Mediatore.

13. Il Mediatore curerà l’invio a mezzo pec del verbale, eventuale accordo e scheda di valutazione alla Segreteria dell’OMT al fine del deposito nel fascicolo.

14. In caso di richiesta di formulazione della proposta di conciliazione, il Mediatore invierà la stessa alla Segreteria dell’OMT che provvederà a trasmetterla a mezzo pec ai difensori di tutte le parti, indicando le modalità e l’indirizzo telematico al quale far pervenire nei termini di legge l’eventuale assenso o rifiuto motivato.

 

Svolgimento dell’incontro in modalità mista

15. Nel caso in cui una parte non presti l’assenso allo svolgimento dell’incontro di mediazione in videoconferenza, la stessa, unitamente al proprio difensore, sarà invitata a recarsi presso la sede dell’OMT alla presenza del Mediatore, per lo svolgimento dell’incontro con modalità “mista” attraverso il collegamento da remoto con le altre parti ed i loro difensori.

16. Tale modalità “mista” di svolgimento dell’incontro di mediazione sarà adottata, solo se compatibile con il rispetto delle regole prescritte per la prevenzione del contagio da Coronavirus e dalla necessità di assicurare il rispetto del distanziamento sociale. Diversamente il procedimento sarà rinviato ad una data successiva al 31.07.2020.


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