Gentili Colleghi,

l’emergenza COVID 19 rende a tutt’oggi necessaria l’osservanza di elevati standard di sicurezza per la salvaguardia della salute.

Nell’ambito della formazione professionale, tale tutela può essere garantita mantenendo un adeguato distanziamento sociale tra i partecipanti ai corsi in frontale, oppure utilizzando lo strumento della formazione a distanza.

A tal riguardo il Consiglio Nazionale Forense, al fine di agevolare e garantire l’assolvimento degli obblighi formativi, con delibera n. 193 del 20 aprile 2020, in deroga alle disposizioni attualmente in vigore, ha stabilito che:

  • l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e successive modifiche;
  • nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto potrà adempiere all’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
  • i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (Formazione a Distanza), facendo eccezione al limite del 40% stabilito nel regolamento innanzi citato;
  • i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo precedente, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, recependo le direttive del CNF, si uniformerà alle nuove disposizioni impartite per l’annualità in corso nei termini innanzi indicati.

I Consiglieri dell’Ordine

degli Avvocati di Trani