REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COVID-19

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REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COVID-19

ASSOCIAZIONE ORDINE FORENSE DI TRANI ONLUS

Sede legale in Trani – Piazza Sacra Regia Udienza 9/11

Codice fiscale 92066900728

 

Regolamento erogazione contributi economici COVID-19

 

1. SCOPO

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di definire ruoli, responsabilità e regole di condotta nella gestione dei contributi erogati dalla Associazione Ordine Forense di Trani ONLUS (di seguito, Associazione), in conformità alla normativa vigente ed ai principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e tracciabilità del processo decisionale, fino ad esaurimento del fondo speciale costituito con il contributo straordinario a fondo perduto erogato dall’Ordine degli Avvocati di Trani per garantire misure di sostegno al reddito degli Avvocati iscritti al relativo Albo, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento viene applicato per la gestione delle liberalità effettuate dalla Associazione attraverso il fondo di euro 180.000,00 all’uopo costituito per il sostegno del reddito professionale degli Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati di Trani, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Il contributo potrà essere concesso agli Avvocati in regola con la tassa di conservazione Albo degli Avvocati di Trani almeno fino all’anno 2018, ove dovuta, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento e che non siano titolari di pensione, di altri redditi di qualsiasi natura, di indennità di funzioni e/o di carica, secondo il seguente ordine di preferenza:

a) l’avvocato che sia unico percettore di reddito familiare e che abbia conseguito nell’anno d’imposta 2019 un reddito professionale non superiore ad euro 20.000,00;

b) l’avvocato che sia percettore di reddito unitamente ad uno solo degli altri soggetti con lui conviventi e che abbiano conseguito complessivamente nell’anno d’imposta 2019 redditi non superiori ad euro 20.000,00;

c) l’avvocato che sia percettore di reddito unitamente a due o più degli altri soggetti con lui conviventi e che abbiano conseguito complessivamente nell’anno d’imposta 2019 redditi non superiori ad euro 20.000,00.

2. Il limite di reddito di euro 20.000,00 (ventimila/00) potrà incrementarsi di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni figlio minore e/o maggiorenne infra venticinquenne convivente ed economicamente non autonomo nonché per il coniuge e altri conviventi non percettori di redditi. Tale eventuale incremento di soglia verrà preso in considerazione ai soli fini dell’ammissibilità della domanda, ma non inciderà sulla graduatoria.

3. Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale per l’accesso al contributo, i richiedenti dovranno autocertificare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e con espressa indicazione di consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, di trovarsi in una delle condizioni di cui ai precedenti commi.

4. L’avvocato ammesso al contributo ha obbligo di depositare, inviando via PEC all’indirizzo onlusordineforensetrani@pec.it, copia della sua dichiarazione dei redditi 2020, relativa all’anno di imposta 2019, unitamente a quelle degli eventuali conviventi che concorrono alla formazione del reddito familiare, come indicati alle precedenti lett. b) e c) del comma 1, entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di legge per la presentazione delle dette dichiarazioni dei redditi.

 

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione provvederà a graduare le domande, all’interno delle categorie previste all’art. 3, comma 1.

2. All’interno di ciascuna di suddette categorie, la Commissione formerà la graduatoria secondo i seguenti criteri di preferenza:

a) avvocati coniugati o conviventi, coabitanti con coniuge o compagna/o e con figli o figlio a carico, minori e/o maggiorenni non percettori di reddito, fino a 25 anni;

b) avvocati separati con più figli o con un solo figlio;

c) avvocati coniugati, o conviventi, e coabitanti con coniuge o compagna/o senza prole;

d) avvocati senza nucleo familiare;

e) avvocati conviventi con genitori e/o altri familiari maggiorenni.

 

5. LIMITI ED AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo, disciplinato agli articoli che precedono, sarà calcolato sulla base del numero delle domande che perverranno e potrà variare, per ciascuna fascia indicata all’art. 3, in base al numero dei richiedenti della stessa fascia e/o di quella/e precedente/i. In ogni caso il contributo non potrà superare la somma di € 800,00.

2. L’ordine di evasione e liquidazione dei singoli contributi avverrà secondo i parametri indicati ai precedenti articoli 3 e 4.

3. Ove all’esito della valutazione di tutte le richieste pervenute, residuassero ancora fondi, l’Associazione provvederà ad una eventuale successiva erogazione, previe nuove domande che saranno valutate secondo i criteri indicati agli articoli che precedono e con importi liquidabili in proporzione alle somme disponibili.

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di assegnazione del contributo COVID-19 dovranno pervenire alla PEC onlusordineforensetrani@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2020, allegando, a pena di esclusione, i seguenti documenti scansionati in formato PDF non modificabile:

a) domanda di assegnazione del contributo debitamente sottoscritta da compilarsi utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento, contenente autocertificazione attestante il possesso di condizioni e requisiti disciplinati negli articoli che precedono, nonché l’indicazione del codice IBAN relativo al conto corrente bancario/postale o di una carta di credito ricaricabile (allegato 1);

b) copia del tesserino di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Trani;

c) copia di un valido documento di riconoscimento.

2. Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste ai commi che precedono ed oltre la scadenza prefissata.

3. Informazioni e/o chiarimenti potranno essere formulati alla PEC onlusordineforensetrani@pec.it

 

7. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente della Onlus Ordine Forense di Trani, dal Segretario-Economo, da due soci della Onlus, e dai quattro componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

2. La Commissione giudicatrice, recepite le domande e la documentazione allegata, verificata la sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, come indicati nei precedenti articoli, procederà a redigere un elenco degli assegnatari del contributo oggetto del regolamento.

3. La Commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non disciplinate dal presente Regolamento. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso le decisioni assunte da tale organo.

4. La Commissione redige un verbale contenente l’elenco di tutti gli Iscritti che avranno presentato la domanda, suddiviso tra coloro che non presentano i requisiti previsti dal presente Regolamento, e coloro che sono risultati assegnatari del contributo, secondo le indicazioni riportate negli articoli che precedono.

5. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro giorni sette dalla data di scadenza del bando.

6. La Commissione potrà riunirsi e svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica.

 

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. La Onlus Ordine Forense di Trani provvederà al pagamento del contributo stabilito dalla Commissione giudicatrice mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta di credito ricaricabile, debitamente indicato/a nella relativa domanda.

 

9. RESTITUZIONE O REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo dovrà essere restituito nel caso in cui siano rilevate difformità superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) tra quanto autocertificato nell’apposita dichiarazione e quanto accertato in riferimento ai redditi percepiti ed al possesso degli altri requisiti

2.  In caso di mancata restituzione del contributo entro i trenta giorni successivi al termine di cui all’art. 3 comma 4, ovvero in caso di mancato deposito della o delle dichiarazioni dei redditi indicate all’art. 3 comma 4, il contributo verrà revocato con recupero forzoso del medesimo, salve ed impregiudicate tutte le altre azioni nelle sedi competenti.

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con le domande di assegnazione del contributo COVID-2019 saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi).

2. L’Associazione Ordine Forense di Trani Onlus, in persona del Presidente pro tempore, e i componenti della Commissione giudicatrice tratteranno i dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento, esclusivamente per dare corso agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.

Trani, 11 aprile 2020

 

L’EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO È SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE DELLA EFFETTIVA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ED ALL’ACCREDITAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE ORDINE FORENSE DI TRANI ONLUS.


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SCARICA L'INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 679/2016
SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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ASSOCIAZIONE ORDINE FORENSE DI TRANI ONLUS

Sede legale in Trani – Piazza Sacra Regia Udienza 9/11

Codice fiscale 92066900728

 

Regolamento erogazione contributi economici COVID-19

 

1. SCOPO

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di definire ruoli, responsabilità e regole di condotta nella gestione dei contributi erogati dalla Associazione Ordine Forense di Trani ONLUS (di seguito, Associazione), in conformità alla normativa vigente ed ai principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e tracciabilità del processo decisionale, fino ad esaurimento del fondo speciale costituito con il contributo straordinario a fondo perduto erogato dall’Ordine degli Avvocati di Trani per garantire misure di sostegno al reddito degli Avvocati iscritti al relativo Albo, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento viene applicato per la gestione delle liberalità effettuate dalla Associazione attraverso il fondo di euro 180.000,00 all’uopo costituito per il sostegno del reddito professionale degli Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati di Trani, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Il contributo potrà essere concesso agli Avvocati in regola con la tassa di conservazione Albo degli Avvocati di Trani almeno fino all’anno 2018, ove dovuta, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento e che non siano titolari di pensione, di altri redditi di qualsiasi natura, di indennità di funzioni e/o di carica, secondo il seguente ordine di preferenza:

a) l’avvocato che sia unico percettore di reddito familiare e che abbia conseguito nell’anno d’imposta 2019 un reddito professionale non superiore ad euro 20.000,00;

b) l’avvocato che sia percettore di reddito unitamente ad uno solo degli altri soggetti con lui conviventi e che abbiano conseguito complessivamente nell’anno d’imposta 2019 redditi non superiori ad euro 20.000,00;

c) l’avvocato che sia percettore di reddito unitamente a due o più degli altri soggetti con lui conviventi e che abbiano conseguito complessivamente nell’anno d’imposta 2019 redditi non superiori ad euro 20.000,00.

2. Il limite di reddito di euro 20.000,00 (ventimila/00) potrà incrementarsi di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni figlio minore e/o maggiorenne infra venticinquenne convivente ed economicamente non autonomo nonché per il coniuge e altri conviventi non percettori di redditi. Tale eventuale incremento di soglia verrà preso in considerazione ai soli fini dell’ammissibilità della domanda, ma non inciderà sulla graduatoria.

3. Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale per l’accesso al contributo, i richiedenti dovranno autocertificare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e con espressa indicazione di consapevolezza delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, di trovarsi in una delle condizioni di cui ai precedenti commi.

4. L’avvocato ammesso al contributo ha obbligo di depositare, inviando via PEC all’indirizzo onlusordineforensetrani@pec.it, copia della sua dichiarazione dei redditi 2020, relativa all’anno di imposta 2019, unitamente a quelle degli eventuali conviventi che concorrono alla formazione del reddito familiare, come indicati alle precedenti lett. b) e c) del comma 1, entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di legge per la presentazione delle dette dichiarazioni dei redditi.

 

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione provvederà a graduare le domande, all’interno delle categorie previste all’art. 3, comma 1.

2. All’interno di ciascuna di suddette categorie, la Commissione formerà la graduatoria secondo i seguenti criteri di preferenza:

a) avvocati coniugati o conviventi, coabitanti con coniuge o compagna/o e con figli o figlio a carico, minori e/o maggiorenni non percettori di reddito, fino a 25 anni;

b) avvocati separati con più figli o con un solo figlio;

c) avvocati coniugati, o conviventi, e coabitanti con coniuge o compagna/o senza prole;

d) avvocati senza nucleo familiare;

e) avvocati conviventi con genitori e/o altri familiari maggiorenni.

 

5. LIMITI ED AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo, disciplinato agli articoli che precedono, sarà calcolato sulla base del numero delle domande che perverranno e potrà variare, per ciascuna fascia indicata all’art. 3, in base al numero dei richiedenti della stessa fascia e/o di quella/e precedente/i. In ogni caso il contributo non potrà superare la somma di € 800,00.

2. L’ordine di evasione e liquidazione dei singoli contributi avverrà secondo i parametri indicati ai precedenti articoli 3 e 4.

3. Ove all’esito della valutazione di tutte le richieste pervenute, residuassero ancora fondi, l’Associazione provvederà ad una eventuale successiva erogazione, previe nuove domande che saranno valutate secondo i criteri indicati agli articoli che precedono e con importi liquidabili in proporzione alle somme disponibili.

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di assegnazione del contributo COVID-19 dovranno pervenire alla PEC onlusordineforensetrani@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2020, allegando, a pena di esclusione, i seguenti documenti scansionati in formato PDF non modificabile:

a) domanda di assegnazione del contributo debitamente sottoscritta da compilarsi utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento, contenente autocertificazione attestante il possesso di condizioni e requisiti disciplinati negli articoli che precedono, nonché l’indicazione del codice IBAN relativo al conto corrente bancario/postale o di una carta di credito ricaricabile (allegato 1);

b) copia del tesserino di iscrizione all’Albo degli Avvocati di Trani;

c) copia di un valido documento di riconoscimento.

2. Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste ai commi che precedono ed oltre la scadenza prefissata.

3. Informazioni e/o chiarimenti potranno essere formulati alla PEC onlusordineforensetrani@pec.it

 

7. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente della Onlus Ordine Forense di Trani, dal Segretario-Economo, da due soci della Onlus, e dai quattro componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

2. La Commissione giudicatrice, recepite le domande e la documentazione allegata, verificata la sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, come indicati nei precedenti articoli, procederà a redigere un elenco degli assegnatari del contributo oggetto del regolamento.

3. La Commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non disciplinate dal presente Regolamento. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso le decisioni assunte da tale organo.

4. La Commissione redige un verbale contenente l’elenco di tutti gli Iscritti che avranno presentato la domanda, suddiviso tra coloro che non presentano i requisiti previsti dal presente Regolamento, e coloro che sono risultati assegnatari del contributo, secondo le indicazioni riportate negli articoli che precedono.

5. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro giorni sette dalla data di scadenza del bando.

6. La Commissione potrà riunirsi e svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica.

 

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. La Onlus Ordine Forense di Trani provvederà al pagamento del contributo stabilito dalla Commissione giudicatrice mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta di credito ricaricabile, debitamente indicato/a nella relativa domanda.

 

9. RESTITUZIONE O REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo dovrà essere restituito nel caso in cui siano rilevate difformità superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) tra quanto autocertificato nell’apposita dichiarazione e quanto accertato in riferimento ai redditi percepiti ed al possesso degli altri requisiti

2.  In caso di mancata restituzione del contributo entro i trenta giorni successivi al termine di cui all’art. 3 comma 4, ovvero in caso di mancato deposito della o delle dichiarazioni dei redditi indicate all’art. 3 comma 4, il contributo verrà revocato con recupero forzoso del medesimo, salve ed impregiudicate tutte le altre azioni nelle sedi competenti.

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con le domande di assegnazione del contributo COVID-2019 saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi).

2. L’Associazione Ordine Forense di Trani Onlus, in persona del Presidente pro tempore, e i componenti della Commissione giudicatrice tratteranno i dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento, esclusivamente per dare corso agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.

Trani, 11 aprile 2020

 

L’EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO È SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE DELLA EFFETTIVA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ED ALL’ACCREDITAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE ORDINE FORENSE DI TRANI ONLUS.


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