Il Consiglio avvisa i Sig.ri Praticanti che nella G.U. n. 93 dell’8.04.2020 è stato pubblicato il D.L. n. 22 dell’8.04.2020 il quale all’art. art. 6, comma 3 disciplina lo svolgimento del semestre di pratica che ricade nel periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica, nonché la durata della pratica forense per coloro i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’art. 101, comma 1, D.L. n. 18/2020; detta disposizione così testualmente recita:

Il semestre di tirocinio professionale, di cui  all'articolo  41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo   di   sospensione   delle   udienze   dovuto   all'emergenza epidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  e'  da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di  cui  all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17  marzo  2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.  247, per i tirocinanti che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo  periodo,  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto  all'emergenza  epidemiologica  determinata  dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le  attivita'  formative dei tirocini, di cui all'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno 2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il  Ministro  della giustizia  predispone  con  proprio  decreto  tutti   gli   strumenti necessari alla prosecuzione  delle  attivita'  formative  a  distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

I Sig.ri Praticanti sono invitati a prendere attenta visione di tale norma.