Tribunale di Trani

Sezione Lavoro

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SCADENZARIO PER IL DEPOSITO DEL DISSENSO NEGLI ATP (a seguito di quanto previsto dall’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020).

L’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 così dispone: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso  dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi,  per  la  stessa  durata,  i termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.  Ove il decorso del termine  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è  differita l'udienza o  l'attività  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce eccezioni alla suddetta sospensione, eccezioni fra cui non rientrano i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c.

La sospensione dei termini processuali incide quindi anche sul termine di 30 giorni assegnato alle parti per proporre dissenso avverso le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, termine che decorre dalla comunicazione della Cancelleria alle parti del deposito della Consulenza (comunicazione che solitamente coincide con l’accettazione della Consulenza da parte della Cancelleria).

La scadenza del termine (perentorio) per il dissenso, e dunque la successiva decorrenza del termine (ordinatorio) per l’emissione del decreto di omologa da parte del giudice, deve tener conto di tale periodo di sospensione.

Nel computo del termine deve altresì considerarsi che il termine che scade nei giorni festivi o di sabato viene prorogato ex lege al primo giorno successivo non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c.

Alla luce di quanto detto, non sono soggetti ad alcuna sospensione e possono essere emessi decreti di omologa nei procedimenti il cui termine di 30 giorni per il dissenso è scaduto entro il 6.3.2020 (venerdì). Si tratta delle consulenze il cui deposito è stato comunicato alle parti al massimo il 5.2.2020.

Per i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., per i quali il deposito della CTU è stato comunicato alle parti a partire dal 6.2.2020 e per i quali dunque alla data del 6.3.2020 non era ancora scaduto il termine per il dissenso, la scadenza di tale termine, tenuto conto di quanto innanzi detto, è regolata secondo la seguente tabella. Dalla tabella sono escluse le domeniche, atteso che di domenica non può essere comunicato alcunché dalla Cancelleria (chiusa).

Data comunicazione deposito CTU alle parti

Data scadenza termine dissenso

 

6 FEBBRAIO 2020

16 APRILE 2020

 

7 FEBBRAIO 2020

16 APRILE 2020

 

8 FEBBRAIO 2020

16 APRILE 2020

 

10 FEBBRAIO 2020

20 APRILE 2020

 

11 FEBBRAIO 2020

20 APRILE 2020

 

12 FEBBRAIO 2020

20 APRILE 2020

 

13 FEBBRAIO 2020

21 APRILE 2020

 

14 FEBBRAIO 2020

22 APRILE 2020

 

15 FEBBRAIO 2020

23 APRILE 2020

 

17 FEBBRAIO 2020

27 APRILE 2020

 

18 FEBBRAIO 2020

27 APRILE 2020

 

19 FEBBRAIO 2020

27 APRILE 2020

20 FEBBRAIO 2020

28 APRILE 2020

21 FEBBRAIO 2020

29 APRILE 2020

22 FEBBRAIO 2020

30 APRILE 2020

24 FEBBRAIO 2020

4 MAGGIO 2020

25 FEBBRAIO 2020

4 MAGGIO 2020

26 FEBBRAIO 2020

4 MAGGIO 2020

27 FEBBRAIO 2020

5 MAGGIO 2020

28 FEBBRAIO 2020

6 MAGGIO 2020

29 FEBBRAIO 2020

7 MAGGIO 2020

2 MARZO 2020

11 MAGGIO 2020

3 MARZO 2020

11 MAGGIO 2020

4 MARZO 2020

11 MAGGIO 2020

5 MARZO 2020

12 MAGGIO 2020

6 MARZO 2020

13 MAGGIO 2020

7 MARZO 2020

14 MAGGIO 2020

Per i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., nei quali la comunicazione del deposito della CTU è stata effettuata dalla Cancelleria in una data compresa tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, l’inizio del termine è differito alla fine del periodo di sospensione, come precisato nell’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e pertanto per tali procedimenti il termine per proporre dissenso scade in data 15.5.2020.

Il termine di 30 giorni per proporre dissenso ricomincerà a calcolarsi normalmente, senza alcuna sospensione e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 155 c.p.c., nei procedimenti in cui il deposito della Consulenza è stato comunicato dalla Cancelleria alle parti a decorrere dal 16 aprile 2020 in poi.

Trani, 1 aprile 2020

Per i magistrati della Sezione lavoro

Dott.ssa Floriana Dibenedetto