Il Presidente del Consiglio dell’Ordine

– visto il DL n. 11 del 08/03/2020;

– visto il DPCM del 08/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

– visto il DPCM del 09/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;

ad integrazione della determina assunta in data 08/03/2020 ed in forza dei poteri straordinari conferitigli dal Consiglio dell’Ordine al fine di contrastare il contagio da COVID-19,

adotta la seguente

DETERMINA

In riferimento alle procedure di mediazione, già oggetto di rinvio dal 9 marzo al 29 marzo 2020, si intendono SOSPESI i termini di celebrazione e di ultimazione delle medesime procedure di mediazione, interpretando così analogicamente la regola fissata nell’articolo 1, comma 2, del DL n. 11/2020 innanzi citato, alla luce del principio di salvaguardia del diritto alla salute, riconosciuto anche nel citato Decreto Legge sub specie di divieto assoluto di creare occasioni di assembramento.

Trani, 10 marzo 2020

Il Presidente

Avv. Tullio Bertolino


vedi la Determina dell'8.03.2020 https://www.ordineavvocatitrani.it/pubblica/articolo.php?articolo=7649