Gentili Colleghi,

come certamente a Vostra conoscenza, ai sensi dell’art. 12, commi 4 e 5, del Regolamento n. 6/2014 del CNF, l’Avvocato iscritto nell’Albo (anche se sospeso) ha l’obbligo di conseguire nel triennio un minimo di 60 Crediti Formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie.

Nello specifico, l’obbligo risulta così articolato:

  • il minimo di crediti da conseguire per ciascun anno è pari a 15, di cui 3 nelle materie obbligatorie;
  • il minimo di crediti da conseguire nel triennio è pari a 60, di cui 9 nelle materie obbligatorie;
  • il numero di crediti conseguiti in modalità e-learning o streaming non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio.

Di conseguenza, a mero titolo di esempio, si riterrà adempiuto tale onere formativo nel caso siano stati conseguiti crediti nella seguente misura:

  • 2017: 15 crediti di cui 3 in materia obbligatoria;
  • 2018: 15 crediti, di cui 3 in materia obbligatoria;
  • 2019: 30 crediti, di cui 3 in materia obbligatoria.
  • Totale nel triennio: 60 crediti, di cui 9 nelle materie obbligatorie.

Oppure combinazioni simili per i tre anni, tali da giungere al medesimo risultato finale.

Nel caso in cui per un anno non si sia riusciti a raggiungere il minimo di 15 crediti, allora potrà ricorrersi alla procedura della “compensazione”, limitatamente ai soli crediti in materie ordinarie, essendo vietata la compensazione per i crediti in materie obbligatorie.

È, infatti, possibile compensare i crediti maturati solo nell’ambito del triennio formativo indicato nel sistema “Riconosco” e nella misura massima di 5 crediti per anno. La compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo.

È evidente, in ragione del numero massimo di crediti compensabili (cioè 5) e dell'obiettivo minimo da raggiungere (cioè 15), che saranno possibili compensazioni tra annualità contigue solo ove, nell'anno in cui manchino solo i crediti ordinari, si fosse raggiunto almeno il numero di 10 di crediti, di cui 7 crediti in materie ordinare e 3 in quelle obbligatorie.

Si ribadisce, infine, che la compensazione non è ammessa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Potrebbe accadere, collegandoti alla pagina web del sistema “Riconosco”, di rilevare una discordanza tra il numero dei crediti ancora da acquisire nel triennio e il numero dei crediti da acquisire per ogni singolo anno; in questo caso occorre far riferimento al primo dato numerico, cioè al numero dei crediti da acquisire per raggiungere il risultato finale di 60 CF nel triennio formativo.

Il Consiglio