CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

 

Estratto Verbale n. 2018 del 09.04.2019

OMISSIS –

A questo punto si discute in Consiglio la questione relativa alle modalità di interpretazione e di attuazione dell’art. 120 D.P.R., 30/05/2002 n° 115 che recita: La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Il Consiglio intende prendere posizione sull’essere favorevole, o meno, alla concessione de plano del patrocinio a spese dello Stato (ove sussistano le condizioni di reddito) all’istante soccombente in primo grado che formuli una nuova istanza per impugnare la decisione di merito.

Le tesi che sono state prospettate sono le seguenti:

  1. Il portato letterale dell’art. 120 e la sua interpretazione in unione con quanto stabilito dall’art. 126, nella parte in cui recita se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate, portano a ritenere non accoglibile la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per proporre appello avverso una sentenza di primo grado che abbia già rigettato la richiesta e, ai fini che qui interessano, ne abbia dichiarato la “manifesta infondatezza”. Tale interpretazione risulta avvalorata dalla Corte d’appello di Bologna nonché dalla mozione presentata in materia nel corso del Congresso Nazionale celebratosi a Catania nel 2018.
  2. Il testo dell’art. 120 va interpretato alla luce del dettato costituzionale di cui all’art. 24 e, pertanto, al fine di garantire la difesa in appello anche in favore dei non abbienti deve ritenersi che la norma in questione se, da un lato, non consente la permanenza dell’efficacia per il grado di impugnazione dell’ammissione al gratuito patrocinio conseguita precedentemente, dall’altro consentirebbe una successiva e seconda ammissione, sussistendo i requisiti di reddito e di non manifesta infondatezza delle pretese.

– OMISSIS –

Il Consiglio a maggioranza, delibera la inammissibilità della concessione de plano del patrocinio a spese dello Stato (ove sussistano le condizioni di reddito) all’istante che sia risultato soccombente in primo grado ove formuli una nuova istanza per impugnare la decisione di merito.

I componenti della Commissione Patrocinio a spese dello Stato prendono atto di tale delibera, confermando che nel prosieguo si conformeranno alla deliberazione testé assunta.

 

– OMISSIS –

  Il Consigliere Segretario                                                                 Il Presidente

    F.to Avv. Paola Nasca                                                       F.to Avv. Tullio Bertolino