Avvocato per Costituzione.
La proposta del C.N.F. sul rafforzamento del ruolo dell’avvocato in Costituzione
È recentemente tornata all’attenzione dell’opinione pubblica la peculiarità della funzione sociale (dicasi pure: costituzionale o social-costituzionale) svolta dall’avvocatura e, dunque, dall’avvocato. Si tratta di una funzione che è indispensabile anche, e soprattutto, in un tempo spesso insofferente alle garanzie. Una funzione che è insostituibile nell’età contemporanea dei diritti (N. Bobbio) caratterizzata com’è dal rovesciamento del rapporto verticistico-organicistico tra Stato e cittadini, in forza del quale si è passati dalla priorità dei doveri dei sudditi alla priorità dei diritti del cittadino. Tuttavia, i diritti sono una conquista precaria perché necessitano spesso di una difesa costante al cui svolgimento concorrono vari organismi, non solo costituzionali ma anche istituzionali e sociali nonché soggetti professionali. Tra questi ultimi c’è l’avvocatura che in quanto libera professione è stata regolamentata in Italia sin dal 1874 con la legge n. 1938.
La funzione dell’avvocato viene già messa in evidenza dal dettato normativo del vigente Codice Deontologico Forense che gli impone, nell’esercizio della sua professione, il rispetto della fedeltà all’ordinamento costituzionale e al cliente. Quella dell’avvocato è una vita informata, innanzitutto, all’etica professionale: l’avvocato deve evitare di diventare un uomo egoista, sensibile solo alle ragioni del cliente che gli ha concesso direttamente la procura ad litem e, in particolare, al cliente che è più solvibile economicamente, per rendersi potenzialmente disponibile alla difesa di ogni soggetto di diritto che si trovi nelle condizioni di dover resistere ad un’offesa, provenisse anche dalle stesse istituzioni. In quanto liberale, la professione forense è del tutto svincolata da diretti rapporti di subalternità allo Statoistituzione: l’avvocato è un libero professionista chiamato a tutelare le esigenze della collettività, attraverso la tutela dei diritti della persona/cittadino, in un contesto di certezza del diritto che egli stesso deve contribuire a promuovere e difendere. È una professione che, pur essendo liberale, ha caratteristiche di tutta evidenza particolari. All’avvocato è assegnata la funzione di tutelare l’effettivo rispetto dei diritti della persona e dei suoi interessi legittimi, pure nei confronti dello Stato-istituzione in modo che siano rispettati tutti i diritti consacrati nella Carta costituzionale. L’avvocato è al diretto servizio della Costituzione e delle libertà fondamentali. Non è un uomo delle istituzioni ma un servitore del rule of law, del governo delle leggi. Egli vive nella società in cui opera e la sua condotta deve concorrere a determinarla. La sua funzione è essenziale e insostituibile; non cambia nel tempo nella difesa delle persone, delle libertà, delle leggi. Per tale motivo la legge, intesa come dura lex sed lex, viene quotidianamente interpretata dall’avvocato in funzione della tutela dei diritti: in questo senso la sua opera è essenziale alla stessa magistratura (senz’altro espressione, invece, dello Stato-istituzione), la cui attività giurisprudenziale è impensabile senza quella svolta dall’avvocato e dalla sua attività di difesa, che richiede costantemente e necessariamente alla magistratura un continua attività interpretativa. Senza avvocatura non c’è giurisdizione, libertà, democrazia. L’avvocato è, dunque, un libero professionista che coniuga in se l’uomo di legge e l’uomo liberale. E poiché la Costituzione altro non è che la Legge fondamentale dello Stato al vertice dell’ordinamento giuridico, l’avvocato è chiamato a far conoscereattuare le leggi e, segnatamente, la Legge delle leggi ossia la Costituzione, nello svolgimento del suo ministero di difensore della persona/cittadino.
Diversi gli espliciti riferimenti che la Costituzione già contiene sull’avvocato, a dimostrazione della considerazione che i costituenti (molti dei quali erano anch’essi avvocati) hanno avuto per l’avvocatura: artt. 104 (4° comma), 106 (3° comma), 135 (2° e 6° comma). Ma ciò che è più significativo 2 e rilevante è l’attenzione implicita che all’avvocatura la Costituzione ha riservato quando all’art. 24 stabilisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (2° comma) e che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (3° comma). È chiaro che per il solo fatto di aver riconosciuto il diritto di difesa, si è riconosciuta anche l’essenzialità del ruolo della difesa tecnica. Il diritto di difesa, intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto stesso, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contradittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti: il compito della difesa assume così una importanza fondamentale nel dinamismo della funzione giurisdizionale tanto da poter essere considerato come esercizio di funzione pubblica (cfr. Corte costituzionale, sent. 8 marzo 1957 n. 46). Considerato che la difesa tecnica è naturaliter apprestata da un avvocato (salvo casi eccezionali), l’Avvocatura ritiene che l’attenzione per l’avvocato meriti di essere ulteriormente formalizzata ed esplicitata nella Costituzione della Repubblica Italiana, dando ragione della complessità del ruolo dell’avvocato pure per come emerso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. A tanto si giunge partendo da un’analisi ad ampio raggio che ripercorre la valorizzazione della funzione dell’avvocato a partire dai lavori preparatori, giungendo alle decisioni della giurisprudenza costituzionale passando, in una prospettiva comparata, attraverso le disposizioni della Convenzione E.D.U. e della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.
Da tutto questo muove la proposta avanzata nel febbraio scorso dal Consiglio Nazionale Forense sul rafforzamento del ruolo dell’avvocato in Costituzione attraverso una modifica dell’art. 111 della Carta, così da prevedere la libertà e l’autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica. Il progetto presenta una novella efficace e sintetica che riconosca il ruolo pubblicisticamente rilevante dell’avvocatura, ma nel rispetto della natura libera della professione. Nel dettaglio, limitando l’intervento di «revisione alle sole previsioni concernenti strettamente l’avvocatura», si propone di esplicitare in Costituzione che «nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati» e che solo «in casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale», specificando che «l’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense». La proposta si chiude con una previsione riguardante «la funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato» che si ritiene debba essere esercitata «da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni» e contro le decisioni del quale sia ammesso il ricorso per Cassazione.
“Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro angosce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia” (P. Calamandrei)
Avv. Domenico Facchini
U.G.C.I.-Trani Sezione “Renato Dell’Andro”