REGOLAMENTO
dell’Organismo di Mediazione del Foro di Trani
Art. 1: Ambito di Applicazione
Ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 28/2010 e art. 5 co 1 bis della Legge di conversione n.98/2013 nonché del D.M. 04.08.2014 n.139, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di Legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di Legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un Difensore.
Ai sensi dell’art. 8 co 1 della Legge di conversione n. 98/2013, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura di mediazione le parti devono partecipare con l’assistenza dell’Avvocato. In caso di impossibilità a comparire personalmente le parti potranno essere rappresentate da terzi o dal proprio Avvocato muniti di procura speciale notarile.
La documentazione a prodursi dalle parti nel procedimento di mediazione deve essere depositata in Segreteria, nel termine previsto dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, sia in formato cartaceo e sia telematico.
Art. 2: La Segreteria
La Segreteria dell'O.M.T. amministra il servizio di mediazione.
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia, né devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. lgs. n.28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e il relativo esito. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile, previamente comunicata agli iscritti.
La Segreteria deve indicare e verificare che su ogni atto dell’O.M.T. siano riportati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di mediazione nel Registro ed il numero progressivo attribuito al procedimento.
La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento nonché l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione:
- forma il fascicolo del procedimento e annota la domanda nell’apposito registro anche telematico;
- consegna alla parte istante ricevuta comprovante l'avvenuto deposito della domanda di mediazione;
- anche avvalendosi della procedura telematica, individua il mediatore e gli comunica l’avvenuta designazione per posta elettronica certificata;
- avuta conferma dell’accettazione dell’incarico da parte del mediatore, la segreteria provvede a redigere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art 8 D. lgs n.28/2010 (secondo lo schema che viene allegato al presente regolamento sub appendice n.1), avvisando parte istante a mezzo PEC, affinché provveda agli incombenti a suo carico come indicati dal successivo art. 6.
Il Coordinatore dell’O.M.T., senza indugio, deve presentare i dati raccolti e i documenti conservati al Responsabile del registro degli organismi di conciliazione che ne faccia richiesta, ex art. 12 del D.M. 222/2004, per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal citato regolamento.
A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all’Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.
Art. 3: Il Mediatore
Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L'O.M.T. designa il mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti nell’elenco dei mediatori.
La lista dei mediatori è consultabile sul sito dell’ordine nella sezione O.M.T.
Requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco predetto sono:
1. l’iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Trani;
2. il possesso di una specifica formazione conseguita mediante la partecipazione ad un corso tenuto dagli enti di formazione, ai sensi dell’art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180 e successive modifiche e/o integrazioni, e che consti di un numero di ore non inferiore a 54 ore, e di essere in regola con gli aggiornamenti biennali previsti dalla Legge;
AI fini della permanenza nel suddetto elenco, il mediatore dovrà partecipare ad uno specifico aggiornamento biennale della durata di ore 18, nonché dovrà assistere, nel biennio in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3 lett. b, del D.L. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
Il mediatore, non in regola con i predetti requisiti di aggiornamento professionale, sarà temporaneamente sospeso con provvedimento dell’OMT dall’attività di mediazione sino alla verifica dell’ottenimento dei requisiti mancanti.
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto dell’art. 4 del presente regolamento e, mantenere i livelli qualitativi richiesti dal medesimo Organismo, mediante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specifici.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e dallo Statuto dell’O.M.T.
Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Il mediatore, salvo gravi e documentati motivi da comunicare, in ogni caso, nel più breve tempo possibile, è tenuto a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato. La mancata partecipazione a quest’ultima senza giustificato motivo da parte del mediatore è causa di sospensione per mesi due e, in caso di reiterato comportamento in tal senso per tre volte, di cancellazione d’ufficio dall’elenco.
In caso di assenza del mediatore nel giorno e nell’ora fissati per la procedura di mediazione cui è stato designato, l’Organismo può sostituirlo senza formalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 4 del presente regolamento.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
Il mediatore non potrà svolgere in seguito, in favore delle stesse parti, in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il mediatore deve informare immediatamente l'O.M.T. ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.
Nel caso in cui nel corso del procedimento il mediatore rinunci all’incarico, previa dichiarazione scritta e motivata depositata presso la segreteria dell’O.M.T., e le parti non scelgano altro mediatore di comune accordo, l'O.M.T. provvederà alla nomina di un altro mediatore.
Le parti possono richiedere all'O.M.T., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'O.M.T. nominerà altro mediatore.
È facoltà dell’O.M.T. designare mediatori ausiliari da affiancare al mediatore titolare della procedura senza alcun aggravio di costi per le parti. Il rimborso spese e l’indennità di mediazione sarà ripartita in parti uguali tra i due mediatori.
Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle norme di Legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 4: Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
Il mediatore non può accettare la nomina quando:
- abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 5: Riservatezza del procedimento
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o delle sessioni non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutte le altre parti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'O.M.T., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di Legge o previsti dal presente regolamento.
Art. 6: Attivazione del Procedimento
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge di conversione n. 98/2013, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito, anche a mezzo pec, dell’istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione, competente territorialmente, accompagnata, nei casi di cui al successivo art. 13, dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per la difesa dei non abbienti.
Il mancato pagamento delle spese di avvio o il mancato deposito della documentazione richiesta comporta l’irricevibilità dell’istanza.
La parte o le parti dovranno presentare la domanda compilando e sottoscrivendo apposita istanza, pubblicata sul sito www.ordineavvocatitrani.it, nella sezione Organismo di Mediazione. L’istanza potrà, altresì, essere compilata e sottoscritta dall’Avvocato che rappresenta la parte in virtù di procura speciale notarile e dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge:
- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi degli Avvocati che assisteranno la parte nel procedimento con attenzione scritta del relativo potere;
- indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
- eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga alle disposizioni regolamentari;
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi, anticipandoli, i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento.
Le parti dovranno, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all’esperto eventualmente nominato, secondo il tariffario previsto dalle norme vigenti o dalle tariffe professionali.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata al presente regolamento, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.M.T.
La parte istante, ricevuta notizia dalla Segreteria della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 2, nonché della nomina del mediatore e di fissazione della data, dell’ora e del luogo del primo incontro, provvede all’invio della stessa unitamente a copia della domanda di mediazione, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile ed in una forma comprovante l’avvenuta ricezione:
- alla parte o alle parti invitate;
- al mediatore e al tirocinante designati, tramite invio al loro indirizzo PEC.
Successivamente, la parte istante, almeno 3 giorni prima della data fissata per il primo incontro, deposita in Segreteria l’originale della comunicazione inviata e delle ricevute di ritorno ai fini dell’inserimento nel fascicolo. Le comunicazione alle parti vengono fatte all’ultimo loro domicilio indicato dalla parte istante. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Dall’avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ma non agli atti e documenti messi a disposizione del Mediatore e ad esso riservati, salvo che la parte abbia espressamente dichiarato, pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di volerli scambiare con la controparte.
Art. 7: Adempimenti per la parte che aderisce alla mediazione
La parte invitata alla mediazione deve comunicare alla Segreteria dell’O.M.T, la propria adesione e partecipazione personale al procedimento; deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'O.M.T. e deve fornire prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio.
A tale dichiarazione dovrà essere allegata, nei casi di cui al successivo art. 13, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti voluti dalla Legge per la difesa dei non abbienti.
Il mancato pagamento delle spese di avvio o il mancato deposito della documentazione richiesti alla parte invitata comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla mediazione.
La parte dovrà, altresì, impegnarsi a corrispondere quanto dovuto all’esperto eventualmente nominato, secondo le norme vigenti e le tariffe professionali.
La parte, nell’ipotesi di impossibilità giustificata a comparire personalmente, dovrà farsi rappresentare da persona diversa dall’Avvocato che lo assiste, munita di procura speciale notarile.
Art. 8: Designazione del mediatore
L'O.M.T. designa il mediatore seguendo il criterio alfabetico di turnazione attingendo il nominativo dall’elenco dei mediatori iscritti all’O.M.T..
A tal fine l’O.M.T. all’inizio di ogni anno procede ad estrarre a sorte una lettera dell’alfabeto.
Art. 9: Incontro di Mediazione
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.M.T.. Tale luogo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Coordinatore dell’Organismo.
È data facoltà alle parti di formulare richieste motivate di rinvio del primo incontro previa adesione al procedimento.
L'O.M.T. provvederà a fissare la data del primo incontro entro trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione.
Nel primo incontro il mediatore, accertata la competenza per territorio dell’O.M.T., chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le stesse ad esprimere la volontà di aderire e procedere con lo svolgimento della mediazione.
Il mediatore dirige l'incontro senza formalità, predisponendo, ove necessario, il calendario del procedimento, incontrando le parti congiuntamente o separatamente, qualora lo ritenga opportuno. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010 quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
Quando l'accordo non sia raggiunto, é fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nei termini che precedono.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n.28/2010, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
Il mediatore comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la propria proposta, invitandole a far pervenire allo stesso, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
Art. 10: Durata e definizione del procedimento.
Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione.
È facoltà delle parti di richiedere congiuntamente una proroga in caso di comprovate necessità per una sola volta e per una durata non superiore a mesi due.
Il procedimento si considera concluso:
- nel caso in cui all’esito del 1° incontro le parti non esprimano il loro consenso a proseguire la mediazione. Il mediatore redige processo verbale dando atto dell’esito negativo del primo incontro;
- quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, nel caso in cui la parte chiamata non abbia aderito e non sia comparsa al primo incontro. Il mediatore redige verbale di mancata adesione;
- nel caso in cui le parti raggiungono un accordo amichevole. Il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo raggiunto dalle parti. L’accordo viene sottoscritto anche dagli Avvocati che assistono le parti e costituisce titolo esecutivo solo nel caso in cui gli stessi Avvocati ne certifichino e ne attestino la conformità all’ordine pubblico ed alle norme imperative;
- nel caso in cui le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- nel caso di mancata partecipazione di una o più parti. Il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte;
- quando il mediatore, anche prima del decorso dei tre mesi e sulla base di motivate circostanze di fatto, non ritiene di dover proseguire il procedimento.
In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere.
Copia dell’ultimo verbale, sarà rilasciato dal mediatore a ciascuna delle parti, previa verifica a cura dello stesso, dell’avvenuto versamento delle spese di avvio e/o delle indennità, mentre l’originale sarà conservato presso l'OM.T. unitamente all’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione da compilarsi a cura del mediatore.
Tale attestazione, sottoscritta dal mediatore farà fede ai soli fini statistici e rimarrà conservata nel fascicolo del procedimento.
L’istanza di rilascio di copia di verbali o dei documenti non secretati deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dall’Avvocato che l’ha assistita nelle mediazione ed è subordinata al pagamento delle spese di avvio e delle indennità di mediazione, quest’ultima ove dovuta.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Al termine del procedimento di mediazione ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo che, a cura della segreteria, dovrà essere trasmessa al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Art. 11: Spese e indennità del procedimento di mediazione
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro.
Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente regolamento, l’indennità spettante all’Organismo ed ai mediatori per l'attività prestata.
Salvo diverse previsioni di Legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore che deve essere versato, dalla parte istante, a mezzo POS al momento del deposito della domanda di mediazione, o a mezzo bonifico ad effettuarsi entro 48 ore dal deposito della domanda di mediazione con la specifica indicazione nella causale del numero del procedimento di mediazione assegnato dalla segreteria all’atto del deposito della domanda.
La parte aderente alla mediazione effettuerà il pagamento delle spese di avvio, come sopra meglio specificate, a mezzo bonifico nel caso di risposta alla mediazione effettuata anteriormente al giorno fissato per il primo incontro, o a mezzo pos nel caso in cui la risposta alla mediazione venga depositata nel giorno fissato per il primo incontro.
Qualora all’esito del primo incontro di mediazione le parti abbiano espresso la loro intenzione di proseguire la mediazione, ciascuna di esse dovrà versare, entro e non oltre la data fissata per la prosecuzione della mediazione, le indennità per l’intero, scontate delle spese di avvio del procedimento, dovute in relazione al valore della controversia, come previste dalle Tabelle A e B allegate al regolamento pubblicato sul sito internet www.ordineavvocatitrani.it nella sezione “Organismo di Mediazione”.
In caso di mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente comma, l’Organismo provvederà ad attivare le procedure per il recupero anche coattivo degli stessi, all’esito delle quali sarà corrisposto al mediatore il dovuto compenso.
Ai sensi dell’art. 17 comma 5 ter della Legge di conv. n.98/2013, nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’Organismo di Mediazione, ad eccezione delle spese di avvio del procedimento dovute dalle parti.
Fermo restando che, nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 1 del d.lgs. n.28/2010, l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, le indennità devono essere corrisposte per l’intero prima del rilascio del verbale di cui all’art. 11 dello stesso d.lgs. n.28/2010.
Nelle ipotesi di mediazioni delegate dal Giudice, qualora la mediazione non costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le indennità devono essere corrisposte nella misura di 1/5 entro il primo incontro unitamente alle spese di avvio. In questo caso il saldo sarà dovuto unicamente in caso di conclusione positiva del procedimento e dovrà essere corrisposto prima del rilascio del verbale.
Le indennità di mediazione per l’intero, come indicate nelle successive tabelle A e B, comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti e sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità di abbandono del procedimento. Al mediatore sarà versato il compenso nella misura del 70% delle indennità corrisposte ed il restante 30% sarà trattenuto dall’organismo per i costi di amministrazione. In caso di mancata adesione e/o mancato accordo il compenso del mediatore sarà calcolato unicamente sulle spese di avvio del procedimento versate dalle parti, nella percentuale del 20%.
L’importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A:
- può essere aumentato dall’O.M.T., su istanza del mediatore, in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
- deve essere aumentato dall’O.M.T., su istanza del mediatore, in misura non superiore a un quarto nel caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato dall’O.M.T., su istanza del mediatore, di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo n.28/2010;
- nelle materie obbligatorie, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’O.M.T. decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Nei casi di cui al precedente comma, lett. a), b) e c), l'istanza del mediatore deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento di mediazione, e della volontà di richiedere l’aumento il mediatore deve dare comunicazione per iscritto alle parti della mediazione prima della chiusura del relativo procedimento.
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un'unica parte.
Art. 12: Indennità per i non abbienti
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'O.M.T.
A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'O.M.T., apposita istanza sottoscritta personalmente, con allegata documentazione fiscale (modello ISEE valido) attestante il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge.
Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal presente articolo, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve l’indennità prevista dall’art. 11 in misura ridotta, corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Al mediatore cui è stata assegnata una mediazione in cui anche una sola delle parti è ammessa al gratuito patrocinio viene riconosciuta una ulteriore procedura, indipendentemente dal regime di turnazione.
Art. 13: Registro ammissioni gratuito patrocinio
L'O.M.T. tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio.
Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.
Art 14: Responsabilità dell’Organismo.
L'O.M.T. non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, non riconducibili a suo comportamento non diligente, né in caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. lgs. n. 28/2010, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.
Art. 15: entrata in vigore
il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Trani.
Tabella A
Indennità per la mediazione nelle materie facoltative
Valore della lite | per ciascuna parte |
Fino a Euro 1.000 | Euro 65,00 |
Da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 130,00 |
Da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 240,00 |
Da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 360,00 |
Da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 600,00 |
Da Euro 50.001 a Euro 250.000 o valore indeterminabile | Euro 1.000,00 |
Da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 2.000,00 |
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 3.800,00 |
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 5.200,00 |
Oltre Euro 5.000.000 | Euro 9.200,00 |
Tabella B
Indennità per la mediazione nelle materie obbligatorie già ridotte
Valore della lite | per ciascuna parte |
Fino a Euro 1.000 | Euro 43,00 |
Da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 87,00 |
Da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 160,00 |
Da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 240,00 |
Da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 400,00 |
Da Euro 50.001 a Euro 250.000 o valore indeterminabile. | Euro 667,00 |
Da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 1.000,00 |
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 1.900,00 |
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 2.600,00 |
Oltre Euro 5.000.000 | Euro 4.600,00 |
Gli importi indicati nel tariffario si intendono al netto degli oneri fiscali.
Modalità di pagamento: in sede tramite POS o mediante bonifico bancario.
* * *
Comunicazione di avvio del procedimento
*
Ordine Avvocati Trani
Organismo di Mediazione
Finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del Foro di Trani
Iscritto nel Registro Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 181
Pec: omt@pec.ordineavvocatitrani.it, e- mail: omt@ordineavvocatitrani.it
Proc. n. ____________ /____________ Trani, ______________________
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento (art. 8 del D. Lgs n. 28/10)
– vista l’istanza allegata, con la quale viene richiesta nei confronti delle parti ivi indicate l’attivazione del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione;
– vista la designazione quale Mediatore del procedimento dell’Avv.______________________ _____________________________________ domiciliato in _____________________________ alla_____________________________________ PEC: _________________________________
– fissa il primo incontro tra le parti per il giorno _________________________ alle ore_________ in Trani_________________________________;
informa
tutte le parti che:
– nei casi di cui all’art 5, comma 1, del D.lgs 28/10 e ss. mm, il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della/e parte/i invitata/e
– il rifiuto o la mancata partecipazione comporta la chiusura del procedimento e, in mancanza di giustificato motivo, consentirà al giudice di desumere elementi di prova nel successivo eventuale giudizio ai sensi dell’art.116, II comma, del codice di procedura civile e il Giudice potrà condannare la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
– Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di accordo euro 50.000; altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; inoltre alle parti che corrispondono l’indennità al Mediatore, in caso di successo della mediazione, viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità versata fino all’importo di euro 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà;
– Ai sensi dell’art. 5, 1 bis del D.lgs. 28/10 e ss. mm le parti devono essere presenti ed assistite obbligatoriamente dall’avvocato, cui deve essere conferita la relativa delega per iscritto;
– Qualora la parte, ovvero il legale rappresentante dell’ente, non intenda o non possa partecipare di persona all’incontro, dovrà munire la persona da cui sarà rappresentata di procura speciale notarile con precisazione dei necessari poteri;
– Entro la data di svolgimento del primo incontro la parte invitata al procedimento dovrà versare le spese di avvio del procedimento nella misura di euro 40,00 + IVA (ora 22%), per le liti di valore fino a euro 250.000 ed euro 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, a valere sull’indennità complessiva, documentando il versamento alla Segreteria e indicare il proprio codice fiscale; l’avvocato che assiste la parte, al più tardi entro l’inizio del primo incontro, deve indicare il proprio indirizzo pec. L’importo sopra detto è dovuto anche in caso di mancato accordo.
– l’indennità spettante all’Organismo di Mediazione, fissata in ragione del valore della controversia dichiarato dalla parte istante o in mancanza, determinato dalla Segreteria dell’organismo, è dovuta da ciascuna delle parti, in solido, e dovrà essere versata nei tre giorni successivi al primo.
– Il Regolamento dell’Organismo, adottato ai sensi del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 e dal D.M. n.139/2014, nell’allegata tabella A determina le tariffe del Servizio di mediazione e Conciliazione in ragione del valore della controversia, con precisazione che l’importo della tariffa:
– è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e per la metà per i restanti, nelle materie di cui all’art 5 co 1 bis della legge di conv. n. 98/13 e comma 2 D.lg n. 139/14,
– non è dovuto dalla parte che dichiari, mediante autocertificazione, assumendone la responsabilità, di trovarsi nella condizione posta dalla legge per accedere al gratuito patrocinio, con obbligo di produrre, prima che il procedimento si sia concluso, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato;
– può essere aumentato dall’Organismo in misura non superiore ad un quinto in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
– deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione ;
– deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010 ;
– tutti i pagamenti, maggiorati di IVA nell’aliquota ordinaria (ora 22%), vanno effettuati, documentandoli alla Segreteria dell’Organismo, a mezzo bonifico bancario IT 96Q0200841721000105155096 UNICREDIT SPA intestato a O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI oppure potranno essere effettuati mediante pagamento elettronico presso la segreteria dell’O.M.T. (POS)
In ogni versamento effettuato tramite bonifico dovranno essere indicati: nome, cognome, e codice fiscale della parte versante, numero R.G. del procedimento e la causale “procedimento di mediazione”;
– la copia del verbale di conclusione del procedimento sarà rilasciata alle parti interessate previo deposito di istanza scritta presso la Segreteria.
La Segreteria dell’Organismo
comunica
che la parte istante ha l’onere di inviare celermente copia della domanda di mediazione e della presente comunicazione alle parti invitate ed al Mediatore designato tramite invio al suo indirizzo pec, e di depositare gli originali dei predetti atti – completi di tutti gli avvisi di ricevimento – presso la Segreteria almeno 3 giorni prima della data fissata per il primo incontro.
Tutte le comunicazioni relative al procedimento in corso possono essere effettuate utilizzando il mezzo più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte dei destinatari.
La documentazione da prodursi dalle parti nel procedimento di mediazione deve essere depositata in Segreteria nel termine previsto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento sia in formato cartaceo sia telematico.
N.B. E’ data facoltà alle parti di formulare richiesta motivata di rinvio del primo incontro per una sola volta previa adesione al procedimento.
Il regolamento dell’Organismo è disponibile sul sito internet www.ordineavvocatitrani.it
La Segreteria