L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la possibilità per l’avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al Giudice
 
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall'Erario, sicché tale richiesta è incompatibile con l'ammissione al beneficio (anche a prescindere dall’anteriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 cpc).
 
 
NOTA:
In senso conforme, Cass. nn. 1012/2014, 1009/2014, 9178/2013, 9178/2009, Cass. 267/1984, 1832/1983