MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 marzo 2018, n. 37 
Regolamento recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55,
concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

(GU n.96 del 26-4-2018 in vigore dal 27-4-2018)   

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Visti gli articoli 1, comma 3,  e  13,  comma  6,  della  legge  31 dicembre 2012, n. 247; 
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017; 
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; 
Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la nota del 9 febbraio  2018,  con  la  quale  lo  schema  di regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri; 

Adotta 
il seguente regolamento: 

 Art. 1 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la  determinazione dei compensi in sede giudiziale 

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni
      1) al terzo periodo le parole  «possono  essere  aumentati,  di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di  regola  sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso  non oltre il 50 per cento»; 
     2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola  fino  al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «diminuzione  in  ogni caso non oltre il 70 per cento»; 
    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.  Il  compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1  è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento  quando  gli  atti depositati  con  modalità  telematiche  sono redatti  con  tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione  e, in  particolare,  quando  esse  consentono   la   ricerca   testuale all'interno  dell'atto  e  dei   documenti   allegati,   nonchè   la navigazione all'interno dell'atto»; 
    c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento»  e  «5  per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento»  e  «10  per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»; 
    d) al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30  per  cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura  non  superiore al 30 per cento»; 
    e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al  Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio  è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti  motivi aggiunti.». 

Art. 2 
Modifiche alla disciplina dei parametri  concernente  i  procedimenti  arbitrali rituali e irrituali

1. All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole  «agli  arbitri  sono»  sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro è» e le parole «dovuti  i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il  compenso previsto». 

 Art. 3  
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale 

1. All'articolo 12 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:  
      1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti»  sono inserite le seguenti «e degli atti»; 
     2) al terzo periodo  le  parole  «possono,  di  regola,  essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al  50  per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati  di  regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso non oltre il 50 per cento»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni
    1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione»  sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e  «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento»  e  «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di  venti»  sono  sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»; 
    2) al secondo periodo le parole  «il  numero  delle  parti»  è sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le  parole  «una parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu' soggetti»; 
   3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identità di  posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola  «imputati»  è sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «è di  regola  ridotto del 30 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «è  ridotto  in misura non superiore al 30 per cento». 

 

Art. 4  
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale 

1. All'articolo  19,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto  del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono,  di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti  fino  al  50 per cento»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «possono  essere aumentati di regola sino all'80  per  cento,  ovvero  possono  essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento». 

Art. 5
Disciplina dei parametri  nei  procedimenti  di  mediazione  e  nella procedura di negoziazione assistita
nonchè modifiche ai  parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

1. All'articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  «1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel  procedimento  di  mediazione  e nella procedura di negoziazione assistita è di regola  liquidata  in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 
  2. La tabella  n.  22.  allegata  al  decreto  del  Ministro  della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 
  3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto  del  Ministro  della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è  aggiunta  la  tabella  n.  25-bis. Procedimento  di  mediazione  e  nella  procedura   di   negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto. 

 Art. 6  
Disposizione temporale

 
1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 

Art. 7 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne succ. n. 816 
Allegati

TABELLA A [articolo 5, comma 2] 

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO 

Valore  da € 0.01 a    € 1.100,00da € 1.100,01 a € 5.200,00dal € 5.200,01 a  € 26.000,00da € 26.000,01 a € 52.000,00da € 52.000,01 a    € 260.000,00da € 260.000,01 a  € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia170,00605,001.215,002.160,003.240,004.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio170,00605,001.010,001.550,002.160,002.900,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione100,00340,00675,001.010,001.485,002.025,00
4. Fase decisionale270,001.010,001.820,003.305,004.790,006.950,00
5. Fase cautelare200,00605,001.010,001.800,002.295,003.915,00

TABELLA B [articolo 5, comma 3] 

25-bis.  PROCEDIMENTO  DI  MEDIAZIONE  E  PROCEDURA  DI  NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

Valore  da € 0.01 a    € 1.100,00da € 1.100,01 a € 5.200,00dal € 5.200,01 a  € 26.000,00da € 26.000,01 a € 52.000,00da € 52.000,01 a    € 260.000,00da € 260.000,01 a  € 520.000,00
Fase dell'attivazione 60,00270,00420,00510,00960,001.305,00
Fase di negoziazione120,00540,00840,001.020,001.920,002.610,00
Conciliazione 180,00810,001.260,001.530,002.880,003.915,00

Scarica il D.M. 55/2014 coordinato con il D.M. 37/2018 e le tabelle aggiornate