Vademecum della Pratica Forense
(a cura dell'Ufficio di Segreteria del COA Trani e della Commissione Praticanti e Tirocinio)
Durata 18 mesi.
Frequenza obbligatoria della Scuola Forense di Trani (delibera COA Trani n. 1832 del 19.12.2013).
Il praticante Avvocato è obbligato al rispetto delle norme deontologiche al pari dell'Avvocato.
Il dominus dovrà essere in regola con l'obbligo formativo nell’anno precedente.
La pratica forense può essere svolta massimo presso due Avvocati.
Il periodo di pratica decorre dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e non dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto.
Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato al praticante dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).
Il libretto è diviso in 3 semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.
Il dominus dovrà attestare l'autenticità del libretto apponendo timbro e firma per ogni semestre.
Il libretto professionale verrà vidimato dal Consiglio dell'Ordine ogni semestre.
Il Consiglio dell’Ordine effettuerà un colloquio ogni semestre con il praticante.
Il praticante deve consegnare, dopo 15 giorni dalla scadenza del semestre, il libretto compilato in segreteria.
Nel libretto deve essere indicato:
un numero minimo di 20 udienze distribuite nell'arco dell'intero semestre;
dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto;
non sono ammesse e riconosciute valide udienze di mero rinvio e di attività stragiudiziali;
sarà consentito indicare non più di 2 udienze alle quali si è assistito nella stessa giornata;
il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più Avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal dominus;
il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; ciò è necessario poiché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in sede di verifica e vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato;
nel libretto, nella relativa sezione andranno indicati gli “Atti processuali ed attività stragiudiziali” alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute. Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 5 a semestre indicando sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo e avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti
nel libretto andranno scritte n. 4 relazioni a semestre. Le relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione saranno 2 sulle cause penali, civili, amministrative e tributarie (nonché la partecipazione a giudizi arbitrali), sulle questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso del semestre; 1 su questioni di deontologia; 1 personale sul periodo svolto.
Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art. 41, comma 12, Legge 247/2012). Tale domanda dovrà essere sottoscritta anche dal dominus e contenere la dichiarazione che il dominus è consapevole che a seguito della abilitazione il praticante potrà esercitare l'attività professionale in sostituzione del dominus e comunque sotto il suo controllo e la sua responsabilità. Il praticante abilitato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.
Quanto ai limiti per materia e valore del praticante abilitato al patrocinio, l’art. 7, L. 16.12.1999, n. 479, prevede che i praticanti Avvocati abilitati possano esercitare il patrocinio svolgendo attività giudiziale innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
negli affari civili: alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a E. 25.822,84 (£. 50 milioni); alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi di valore eccedente gli € 25.822,84, di cui all’art. 704 c.p.c.); alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione delle domande incidentali ex art. 688 c.p.c. in giudizi di valore superiore a € 25.822,84); alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie);
negli affari penali: alle cause per i reati indicati dall’art. 550 c.p.p. (modif. dall’art. 2 terdecies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).
L'abilitazione al patrocinio sostitutivo decorre dalla data di delibera di iscrizione nell'apposito registro e ha durata massima di 5 anni.
Il praticante abilitato al patrocinio ha l'obbligo della Formazione continua a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'abilitazione.
La pratica deve essere svolta senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.
Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica per giustificati motivi per un periodo massimo di sei mesi, tale interruzione deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio dell'Ordine al quale va presentata domanda documentata.
Il conseguimento del diploma delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali sostituisce un anno di pratica con la precisazione che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, devono ricorrere le seguenti condizioni:
l'interessato abbia conseguito il diploma presso una scuola di specializzazione ed abbia svolto il periodo di pratica presso uno studio legale per sei mesi;
il periodo complessivo della pratica, comprensivo della frequenza alla scuola di specializzazione delle professioni legali, non sia inferiore a diciotto mesi;
l'interessato sia iscritto al Registro dei Praticanti.
- Il praticante che svolge il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari può chiedere, con apposita domanda al COA, la sostituzione del 2° e 3° semestre di pratica presso l’Avvocato con la frequenza dello stage, fermo restando:
obbligo di frequenza della scuola forense;
obbligo di presentazione semestrale del libretto con relazioni e certificato di frequenza dello stage;
obbligo di svolgere il colloquio semestrale su tutte le materie.
RIFERIMENTI NORMATIVI – LEGGE 247 DEL 2012 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE