Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

premesso che

  • unitamente alla Presidenza del Tribunale di Trani intende istituire una short-list di Avvocati – iscritti nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Trani – che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.19 del D.M. 202\2014 disponibili ad assumere l’incarico di gestore della crisi che svolgano le prestazioni inerenti la gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (cfr. art. 2 reg.);
  • la legge 3/2012 introduce la procedura di sovraindebitamento, finalizzata a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare;
  • nelle procedure c.d. paraconcorsuali, disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
  • il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012) (GU n.21 del 27-1-2015) art. 19 sancisce che “per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (28/01/2015), i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto”;

invita

gli Avvocati in possesso dei requisiti a manifestare la propria disponibilità ad assumere gli incarichi di Compositore della Crisi da Sovraindebitamento compilando il fac-simile qui allegato ed inviandolo a: segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it

Il Presidente     

avv. Tullio Bertolino