DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
del REGOLAMENTO per la FORMAZIONE CONTINUA
Premessa
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Trani
– visto l’art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’Ordinamento delle professione forense in G.U. venerdì 18 gennaio 2013, n.15), rubricato “Formazione continua”, che pone a carico dell’avvocato l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia;
– visto il comma 3 dell’art. 11 L. cit., che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;
– visto il comma 1 lettera f) dell’art. 35 L. cit., che affida al Consiglio Nazionale Forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’Ordine circondariali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
– visto il comma 1 lettere d), i) e p) dell’art. 29 L. 247/2012, che affida ai Consigli dell’Ordine compiti di promozione e organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;
– letto il Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 per la Formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta consiliare del 16 luglio 2014, in vigore dall’1.1.2015, mediante cui sono stati fissati i principi generali della formazione continua professionale, i contenuti soggettivi e oggettivi dell’obbligo formativo, nonché le specifiche modalità di svolgimento della formazione, i criteri e le procedure di accreditamento degli eventi formativi, e infine i compiti riservati a ciascun COA in tema di valutazione e verifica dello svolgimento della formazione stessa;
– lette altresì le modifiche immediatamente esecutive al Regolamento per la Formazione Continua n. 6, apportate dal CNF nel corso delle sedute amministrative del 30.7.2015, 19.2.2016 e 16.12.2016;
– ritenuto che il Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16.7.2014 risponda compiutamente alle esigenze di aggiornamento professionale necessarie per l’assolvimento dell’obbligo formativo e quindi per la conservazione dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati (e al Registro dei Praticanti abilitati);
– letti altresì, in particolare, gli artt. 9, 19 e 24 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF, che affidano ai COA specifici compiti di iniziativa, coordinamento, valutazione e vigilanza sull’attività di formazione professionale continua;
– ritenuta pertanto l’esigenza, nell’ambito dei compiti e delle prerogative riconosciute agli Ordini territoriali e dei residuati margini di autonomia, di individuare alcune norme di attuazione dei criteri e dei percorsi formativi già fissati dal CNF;
– considerato che l'Ordine degli Avvocati di Trani ha sempre perseguito l'obiettivo della formazione e dell'aggiornamento professionale, al fine precipuo di tutelare i canoni deontologici di competenza, dignità e qualità dell'attività professionale dei propri iscritti, a vantaggio dei cittadini;
DELIBERA
di adottare le seguenti
Disposizioni di Attuazione
del Regolamento per la Formazione Professionale Continua
(Regolamento n.6, approvato dal CNF il 16.7.2014, in vigore dall’1.1.2015,
successivamente modificato in data 30.7.2015, 19.2.2016 e 16.12.2016)
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Preambolo
L’obbligo formativo di cui all’art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, è disciplinato dal Regolamento per la Formazione Continua n.6, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta consiliare del 16 luglio 2014, in vigore dall’1.1.2015 (di seguito indicato anche come REG.), successivamente modificato in data 30.7.2015, 19.2.2016 e 16.12.2016.
Le presenti Disposizioni di Attuazione vengono emanate nell’ambito dei compiti e delle prerogative in materia di formazione professionale continua riconosciute agli Ordini territoriali dall’art. 29, comma 1 lettere d), i) e p), L. 247/2012 e dagli artt. 9, 19 e 24 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF, al fine precipuo di perseguire compiutamente l'obiettivo della formazione e dell'aggiornamento professionale dei propri iscritti e tutelare i canoni deontologici di competenza, dignità e qualità dell'attività professionale svolta in favore dei cittadini.
Articolo 1
(Il COA)
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani (di seguito indicato anche come COA):
a) sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento del relativo obbligo da parte degli iscritti (art. 9 REG.);
b) organizza e promuove (anche tramite associazioni e fondazioni) l'organizzazione di eventi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti (art.29 lett. d L.247/12);
c) svolge i compiti indicati nell'art. 11 L.247/12 per controllare la formazione continua degli avvocati (art.29 lett. i L.247/12);
d) può costituire la Commissione per l’accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza del COA (art.19 REG.);
e) predispone il Piano dell’offerta formativa (POF) (art.23 REG.);
f) rilascia agli iscritti l’attestato di formazione continua (art.25 REG.).
Articolo 2
(La competenza del COA)
1. Il COA è competente a concedere l’accreditamento per le seguenti attività formative:
a) attività di aggiornamento svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli artt. 43 e 46 L. 247/12, quali ad esempio:
I) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
II) seminari su aggiornamenti normativi;
III) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici;
con esclusione degli eventi a rilevanza distrettuale, interdistrettuale, regionale e nazionale, degli eventi seriali, della Formazione a distanza, degli eventi che si svolgono all’estero, dei corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista e dei corsi diretti all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
b) svolgimento di relazioni o lezioni in corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, in master di primo e secondo livello, in corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, nella scuola forense integrativa del tirocinio, nella scuola per difensori d’ufficio, nei corsi per mediatori professionali, purchè svolte nell’ambito della circoscrizione territoriale del COA;
c) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza locale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense, purchè a rilevanza locale;
d) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati, aventi sede nella circoscrizione territoriale del COA;
e) partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, costituite da soggetti operanti nella circoscrizione territoriale del COA;
f) partecipazione dei propri iscritti alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, con esclusione della partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
g) attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzate o accreditate dal COA.
2. Qualora l’attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA del distretto della Corte d’Appello di Bari, la competenza per l’accreditamento è del COA distrettuale.
3. Qualora per l’attività formativa vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.
Articolo 3
(Commissione per l’accreditamento delle attività formative)
1. Il COA può nominare e costituire la Commissione per l’accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale), con delibera del Consiglio su proposta del Presidente.
2. La Commissione locale è composta da un Consigliere coordinatore e dagli altri Consiglieri nominati. Ai lavori della Commissione locale possono partecipare, su invito, anche altri professionisti ed esperti di formazione.
3. La Commissione locale cura l’istruttoria e l’accreditamento delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l’effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del Regolamento per la Formazione continua del CNF. In particolare la Commissione locale:
a) è competente a concedere l’accreditamento al soggetto promotore;
b) cura la relativa attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa;
c) si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata;
d) attribuisce il numero di crediti formativi (CF) nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 REG.;
e) riconosce, a domanda e previa istruttoria, la partecipazione ad attività e iniziative non previamente accreditate;
f) provvede a dare agli Avvocati adeguata pubblicità delle attività e iniziative formative promosse;
g) sottopone al COA una bozza del Piano dell’offerta formativa (POF), con indicazione degli eventi che si intendono promuovere nel corso del semestre successivo, da inviare eventualmente al CNF ai fini dell’inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi;
h) promuove accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative, riducendo o revocando i CF attribuiti in base all’esito della verifica;
i) cura l’istruttoria delle istanze degli iscritti che richiedano al COA esoneri, riduzioni ovvero il rilascio dell’attestato di formazione continua di cui all’art.25 REG.;
j) cura sul sito internet del COA l’elenco degli iscritti muniti dell’attestato di formazione continua;
k) riferisce al COA i casi di violazione dei doveri di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento, ai fini del rilievo delle infrazioni disciplinari di cui al vigente Codice Deontologico.
Articolo 4
(Procedura di accreditamento)
1. La procedura di accreditamento degli eventi formativi è disciplinata dettagliatamente dall’art.22 REG., cui si rimanda integralmente.
2. La domanda di accreditamento deve essere depositata presso la Segreteria del COA almeno 20 giorni prima dell’evento formativo e deve essere redatta secondo il modello predisposto dal CNF e qui raggiungibile dal link che precede (ovviamente indirizzandolo al COA e non al CNF) ovvero secondo il modello estraibile in calce alle presenti Disposizioni ovvero ancora con istanza che rechi tutti i requisiti richiesti dagli artt.21 e 22 REG.
3. Gli eventi organizzati dal COA non sono soggetti al termine di giorni 20 di cui al capo precedente.
4. La domanda di accreditamento deve obbligatoriamente recare in allegato la documentazione necessaria a consentire al COA di identificare il livello dell’attività formativa, di verificare la sussistenza dei criteri per l’accreditamento previsti e disciplinati dall’art.21 REG. (coerenza dei temi trattati e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari; numero dei partecipanti; tipologia e durata dell’evento; tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione; metodologia didattica adottata e partecipazione interattiva; esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento; elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell’evento da parte dei partecipanti; metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale) e di graduare conseguentemente i CF concessi al singolo evento.
5. In particolare la domanda deve essere corredata:
a) dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori
b) una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell’iniziativa;
c) la data e il luogo di svolgimento dell’iniziativa;
d) le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli.
6. La Commissione locale, previa adeguata istruttoria e verifica, concede l’accreditamento agli eventi formativi con decisione motivata, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’art. 21 REG., nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 REG. relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.
7. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi CF, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.
8. Al fine di garantire la qualità dell’offerta formativa e l’effettività della delibera del COA n. 1742 del 16.2.2012 (secondo cui gli iscritti devono prenotare e utilizzare esclusivamente il sistema Riconosco, quale strumento per l'accreditamento e la verifica dei crediti formativi acquisiti) nonché al fine di evitare la sovrapposizione di eventi, in caso di contestualità di più eventi formativi nello stesso giorno e nella stessa ora, l’accreditamento verrà concesso soltanto alle prime due domande pervenute, individuate con criterio cronologico, mentre per le domande pervenute successivamente la Commissione locale avrà cura di invitare il soggetto promotore a fissare una nuova data per l’evento.
9. Gli eventi organizzati direttamente dal COA non sono soggetti alla limitazione di cui al capo che precede.
10. Le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati (art.10 REG.). Tuttavia il COA concederà l’accreditamento soltanto a soggetti, pubblici o privati, che dimostrino di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato e che abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
11. I requisiti di cui al punto precedente si intenderanno automaticamente posseduti dalle Associazioni forensi dotate di statuto e che contano almeno n.50 iscritti.
Articolo 5
(Prenotazione agli eventi formativi – Sistema “Riconosco”)
1. La prenotazione degli iscritti agli eventi formativi accreditati dal COA potrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema “Riconosco”, giusta delibera del Consiglio n. 1742 del 16.2.2012. È facoltà del COA concedere deroghe in presenza di casi di forza maggiore e situazioni particolari preventivamente motivate e documentate.
2. Il COA consente agli Avvocati non iscritti all'Albo dell’Ordine di Trani che ne faranno richiesta, la prenotazione ad eventi formativi accreditati dal COA.
3. La Commissione locale può riconoscere – agli iscritti all'Albo degli Avvocati di Trani – come utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate, a seguito di domanda degli interessati, corredata dell’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento per la Formazione n.6 del CNF, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di svolgimento.
4. La Commissione locale vigila sui casi di abuso del sistema Riconosco da parte di coloro che effettuano la prenotazione seriale agli eventi senza tuttavia parteciparvi (salvi ovviamente i casi di conclamato e/o documentato impedimento o forza maggiore) e senza annullare preventivamente (almeno 36 ore prima) la prenotazione. In tali casi il COA, su proposta della Commissione locale e previa audizione dell’interessato, potrà adottare con provvedimento motivato la sanzione dell'inibizione temporanea dell’accesso al sistema Riconosco, per la durata da uno a sei mesi. Prima di applicare la sanzione, il COA chiederà al soggetto interessato di fornire spiegazioni entro il termine perentorio di 20 giorni.
5. La Commissione locale vigila sui casi di abuso del sistema di rilevamento delle presenze e di effettiva partecipazione agli eventi formativi accreditati. In caso di attestazione di presenza di un soggetto assente (sia attraverso l’uso improprio dell’altrui tesserino magnetico di riconoscimento e sia attraverso la sottoscrizione del foglio di presenza con firma contraffatta per conto altrui), il COA potrà adottare, con provvedimento motivato, la sanzione dell’azzeramento dei crediti formativi dell'anno in corso acquisiti sino al momento dell’infrazione nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso alla falsa attestazione di presenza. Prima di applicare la sanzione, il COA chiederà al soggetto interessato di fornire spiegazioni entro il termine perentorio di 20 giorni.
Articolo 6
(Attestazione di adempimento dell’obbligo formativo)
1. Gli iscritti tenuti all’obbligo della formazione continua dovranno depositare o inviare alla Segreteria del COA, entro il termine perentorio del 28 febbraio successivo alla scadenza del triennio di valutazione, una relazione sintetica autocertificata sugli eventi formativi frequentati e sulla ulteriore attività formativa svolta, con indicazione dei CF conseguiti.
2. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni risultino già iscritti negli Albi ed Elenchi di cui all’art. 15 L.247/12 e soggetti all’obbligo formativo, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014; conseguentemente la relazione di cui al capo precedente dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.
3. Ai fini di cui al capo precedente, si considerano utilmente conseguiti i CF maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.
4. La violazione del dovere di formazione e di aggiornamento professionale nonché la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico.
5. La Commissione locale riferisce al COA i casi di violazione dei doveri di formazione e aggiornamento professionale rilevati e di mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo formativo, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare.
6. Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo e previa verifica della effettività dell’adempimento, il COA rilascia all’iscritto – anche qualora abbia superato 25 anni di iscrizione all’albo o abbia compiuto 60 anni di età – l’attestato di formazione continua di cui all’art.25 REG..
7. In sede di prima applicazione l’attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell’interessato qualora sia in regola con l’adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all’anno 2015 e a quello immediatamente precedente.
Articolo 7
(Esenzioni, esoneri e riduzioni)
1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 Reg. sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale (ex art.20 comma 1 L.247/12) per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’Albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 Reg. su domanda degli interessati sono altresì esonerati dall’obbligo formativo – limitatamente al periodo di durata dell’impedimento – gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
3. L’iscritto documenta la causa e la durata dell’impedimento al COA, il quale – previa adeguata istruttoria – determina la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto e alle modalità dell’impedimento.
4. In particolare, per l’impedimento previsto al capo 2 lett. a del presente articolo, il COA determina la riduzione:
I) a 08 CF annui, di cui due nelle materie obbligatorie, in ipotesi di gravidanza e parto e durante il primo anno di vita del/la figlio/a;
II) a 10 CF annui, di cui due nelle materie obbligatorie, durante il secondo anno di vita del/la figlio/a;
III) a 12 CF annui, di cui due nelle materie obbligatorie, durante il terzo anno di vita del/la figlio/a.
Articolo 8
(Attività del COA)
1. Il COA favorisce la formazione professionale continua, in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, accreditando, sovrintendendo, coordinando e organizzando – anche tramite associazioni e fondazioni – nella propria circoscrizione l’attività di formazione continua, favorendo la realizzazione di eventi formativi preferibilmente non onerosi, eventualmente consentendo una contribuzione a carico dei partecipanti nel limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute dal soggetto promotore dell’evento.
2. Il COA provvederà a dare adeguata pubblicità agli Avvocati delle attività e iniziative formative promosse.
3. Il COA adotta misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti, anche in collaborazione con il soggetto promotore dell’evento, riservandosi altresì – per il tramite della Commissione locale – di compiere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative e di ridurre o revocare i CF conseguiti dagli iscritti in base all’esito della verifica.
4. Ai fini della verifica di cui al capo precedente, il COA Trani può chiedere all’iscritto e/o ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il COA non attribuirà i CF (all’iscritto e/o all’evento in toto) per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. Le presenti Disposizioni di Attuazione del Regolamento per la Formazione Professionale Continua del CNF del 16.7.2014, già approvate con delibera del COA n.1885 del 17.3.2015 e in vigore dal 9.4.2015, a seguito delle modifiche al Regolamento apportate dal CNF nel corso delle sedute amministrative del 30.7.2015, 19.2.2016 e 16.12.2016, sono state a loro volta modificate con delibere del COA Trani n. 1903 del 29.9.2015 e n.1961 del 23.5.2017; queste ultime modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Il COA si riserva di apportare modifiche o integrazioni alle presenti Disposizioni.
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Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato de Tullio Avv. Tullio Bertolino