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PROTOCOLLO
SUI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
FASE PRESIDENZIALE
(art. 706-709 c.p.c. – art. 4 L. n. 898/70)
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Art. 1
(RICORSO INTRODUTTIVO)
1. In capo al ricorso gli Avvocati provvedono ad indicare chiaramente quale sia il regime patrimoniale della famiglia, se vi è la presenza di figli, se i figli sono maggiorenni o minorenni. In caso di iscrizione o costituzione telematica sarà depositato alla prima udienza il relativo contributo unificato dovuto (addebito, riconvenzionale, chiamata in causa).
2. Gli Avvocati eviteranno di proporre nel ricorso introduttivo dissertazioni su questioni personalissime dei coniugi che non siano utili alla specifica fase presidenziale del giudizio, la cui delibazione avverrà nella successiva fase di merito.
3. Più specificatamente gli avvocati eviteranno in questa fase del giudizio di dilungarsi nel trattare i motivi e le cause che hanno indotto i coniugi alla separazione, rilevando tali circostanze esclusivamente alla eventuale richiesta di addebito da trattarsi nella fase di merito.
4. Unitamente al ricorso introduttivo il ricorrente avrà cura di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione fiscale, complete dei CUD, degli altri redditi dichiarati e dei codici di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (foglio invio telematico). Il ricorrente avrà, altresì, cura di depositare le visure catastali dei beni immobili di cui è intestatario nonché le visure dei beni mobili registrati.
5. Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., sarà cura del Presidente del Tribunale verificare che la volontà dei coniugi, ove espressa personalmente, sia libera, consapevole e immune da condizionamenti dettati da associazioni eo organizzazioni.
Art. 2
(DECRETO di FISSAZIONE dell’UDIENZA PRESIDENZIALE)
1. Il decreto di fissazione dell’udienza Presidenziale disporrà:
– la fissazione dell'udienza di comparizione secondo legge e comunque in tempi ragionevoli ad assicurare le tutele richieste dalle parti, nonché l'assegnazione al convenuto–resistente di un termine, fino a dieci giorni prima dell'udienza, per il deposito in cancelleria, preferibilmente con modalità telematiche, di una memoria difensiva;
– l’informazione al convenuto della possibilità di ricorrere al patrocinio di un difensore, anche nella fase presidenziale, patrocinio che, qualora ne sussistano le condizioni, potrà essere anche a spese dello Stato.
2. Non verranno prese in considerazione istanze di anticipazione d’udienza che non siano fondate su motivi di eccezionale e comprovata urgenza.
3. Gli avvocati si impegnano a verificare prima dell’udienza Presidenziale la possibilità di un accordo tra le parti, per cui non saranno consentiti meri rinvii della citata udienza finalizzati a definire bonariamente la lite e/o a trasformare la separazione in consensuale.
4. Gli avvocati avranno cura di estrarre dal fascicolo informatico del procedimento di separazione/divorzio/modifica condizioni economiche, nel quale sono interessati, duplicato o copia informatica del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza ai fini della notifica alla controparte. Nell’ipotesi in cui il ricorso introduttivo non sia stato depositato con modalità telematiche, gli avvocati avranno cura di depositare successivamente, in forma telematica, copia del ricorso stesso munito dell’attestazione di conformità ai sensi di legge, in modo da poter prelevare utilmente (evitando l’accesso personale presso la cancelleria) dal fascicolo informatico gli atti necessari alla notifica suddetta e per ogni altro incombente.
Art. 3
MEMORIA DIFENSIVA
1. Il difensore dovrà depositare in cancelleria, preferibilmente con modalità telematiche, memoria difensiva nel termine indicato dal Presidente nel decreto di fissazione dell’udienza e, nell'ipotesi in cui si costituisca successivamente, dovrà avvertire tempestivamente dell'avvenuta costituzione il difensore del ricorrente.
2. Anche il resistente dovrà depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle entrate, complete dei CUD e dei codici di trasmissione (foglio di invio telematico), nonché le visure catastali dei beni immobili e le visure dei beni mobili registrati.
Art. 4
UDIENZA PRESIDENZIALE
1. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione, per fasce orarie, che sarà pubblicato sul sito del Tribunale di Trani almeno 24 ore prima della udienza; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, al fine di dare massima diffusione all’orario di trattazione, ha attivato sul proprio sito internet istituzionale un link diretto (sezione “comunicazioni dalle cancellerie”) alla pagina del sito del Tribunale di Trani recante le informazioni sulle udienze da trattare.
2. Non sarà ammessa la presenza di figli all'udienza presidenziale, salvo che non sia stata disposta l’audizione degli stessi.
3. All'udienza presidenziale le parti ed i rispettivi difensori, prima di comparire innanzi al Presidente, compileranno la scheda Istat nonché uno schema allegato al verbale di udienza (utilizzando il modello standard allegato al presente protocollo), ove indicheranno le rispettive proposte in merito all'assegnazione della casa coniugale, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento (specificando le necessità in merito alle spese straordinarie), alla regolamentazione dell’esercizio della genitorialità.
4. Nell'ipotesi in cui il Presidente debba adottare provvedimenti in regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di figli minori, quando vi è elevata conflittualità tra le parti constatata in udienza e, comunque, in presenza di comprovate ragioni di opportunità, dispone l'ascolto del minore, in conformità al disposto dell’art. 336 bis c.c.
5. Nell'ordinanza assuntiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti sarà cura del Presidente specificare le modalità di regolamentazione dei rapporti dei figli minori con il genitore non collocatario.
6. Nell'assunzione dei provvedimenti relativi agli obblighi contributivi, sarà cura del Presidente indicare:
– la data di decorrenza dell'obbligo contributivo;
– la definizione delle cd. spese straordinarie secondo le indicazioni fissate in altra parte del presente protocollo;
– la percentuale di spese straordinarie che farà carico a ciascun genitore proporzionalmente ai redditi di ciascuno;
– le modalità ed i termini di corresponsione;
– l’ individuazione del genitore beneficiario degli assegni famigliari (tenuto conto che ha diritto solo il genitore con rapporto di lavoro indeterminato di diritto pubblico e/o privato);
– il termine entro il quale la parte non assegnataria dovrà lasciare la casa coniugale nella esclusiva disponibilità dell'altra parte.
7. Ove siano accertate evidenti diversità tra reddito dichiarato e reddito effettivo di ciascun coniuge, il Presidente disporrà gli accertamenti relativi a mezzo della Guardia di Finanza fissando un assegno provvisorio in attesa dell’esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, fissando nuova udienza per il provvedimento definitivo.
Art. 5
SPESE ORDINARIE
(ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento)
– Salute: farmaci comuni e spese di salute routinarie, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguite o da eseguirsi presso strutture pubbliche; cure dentistiche presso strutture pubbliche; tickets sanitari; antibiotici, antipiretici, medicinali in genere necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana, spese sanitarie relative a normali visite di controllo o all’acquisto di medicinali da banco, spese ordinarie di abbigliamento.
– Istruzione: spese di cancelleria e di buoni pasto, materiale di corredo scolastico, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa.
– Cultura e sport: libri di lettura, abbigliamento sportivo, spese riguardanti il tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola, spese per centri ricreativi invernali ed estivi presso strutture pubbliche, spese di carburante, di ricarica del telefono cellulare, uscite scolastiche didattiche giornaliere, bicicletta, trasporto pubblico.
– Spese di cura: barbiere, parrucchiere.
Art. 6
SPESE STRAORDINARIE
1. Si considerano “straordinarie” tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale; tali spese tendono ad aumentare nel corso del tempo in relazione all’età dei figli, secondo l’id quod plerumque accidit e sono caratterizzate dai seguenti elementi: periodicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), necessità o utilità (requisito funzionale).
2. Rientrano in tale capitolo non solo le spese da sostenere una tantum, poiché occasionali ed imprevedibili, ma anche quelle periodiche o gravose che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti dei figli, fatta esclusione per quelle meramente voluttuarie.
3. Le spese “straordinarie” sono definite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione Civile, Prima Sezione, 8 giugno 2012, n. 9372), ragion per cui le spese straordinarie non possono essere determinate in via forfettaria ed aprioristica.
4. Possono dunque definirsi “straordinarie” le spese che hanno le seguenti caratteristiche: a) sono rilevanti, ovvero esorbitanti rispetto alle spese ordinarie, proporzionalmente al tenore di vita della famiglia; b) sono imprevedibili, ovvero necessarie per eventi che non rientrano nell’ordinario menage familiare; c) sono a priori imponderabili, ovvero non quantificabili nel loro ammontare (Cassazione Civile, Prima Sezione, 8 settembre 2014, n. 18869).
5. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte operate nell’interesse del minore, il genitore non collocatario ne è tenuto al pagamento solo se non superino i limiti della necessità e della congruenza, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa.
6. Di contro, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non collocatario ha diritto ad essere coinvolto in tali scelte (Cassazione Civile, Prima Sezione, 7 aprile 2005, n. 925) e ciò al fine di evitare che quest’ultimo venga a trovarsi in difficoltà in seguito a richieste di rimborso, magari anche per importi rilevanti, non programmate e, nello stesso tempo, per evitare anche un uso non corretto di tali richieste (Corte d’Appello di Lecce, sentenza 19 dicembre 2011, n. 1002).
7. Alla luce di quanto detto, devono considerarsi spese straordinarie:
– Salute: farmaci utili a fronteggiare cure particolari, visite specialistiche, terme e fisioterapia, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, protesi, dispositivi ortopedici, occhiali e dispositivi sanitari.
– Istruzione: spese da sostenersi per asili privati, scuole private, università e testi scolastici, spese di vitto e alloggio universitario, scuole di musica e di formazione secondaria, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, spese di alloggio presso la sede universitaria.
– Cultura e sport: riviste specialistiche, abbonamenti a palestre e scuole di musica, acquisto di strumenti musicali o di particolari attrezzature sportive, corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; viaggi e vacanze.
– Animali domestici: spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Trani, 10 febbraio 2017
Il Presidente Il Presidente del Consiglio
del Tribunale di Trani dell’Ordine degli Avvocati di Trani
Dott. Antonio de Luce Avv. Tullio Bertolino