Egregi Colleghi
si rammenta che l’articolo 11 del D.L. 12.9.2014 n.132 (convertito con L. 10.11.2014 n. 162) ha stabilito che “i difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati”. Ciò anche al fine di consentire al Consiglio Nazionale Forense di provvedere con cadenza annuale al monitoraggio delle procedure assistite e di trasmetterne i dati al Ministero della Giustizia.
Pertanto, in ossequio alle linee guida del C.N.F. e alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, pubblichiamo il nuovo il modello di comunicazione relativo alle negoziazioni assistite.
La trasmissione al C.O.A. Trani diventa interamente digitale e va effettuata esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Trani, lì 30.9.2016
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