Regolamentazione del procedimento pre-disciplinare
Il Consiglio
– letto l’art.50 comma 4 della Legge Professionale n.247/2012, secondo cui quando è presentato un esposto o una denuncia … o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio dell’Ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale;
– letto altresì l’art.11 comma 1 lett. a) del Regolamento n.2 del 21.2.2014 emanato dal Consiglio Nazionale Forense, secondo il quale l’Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
– considerato che l’attuale procedura di trasmissione degli atti dal COA Trani al Consiglio Distrettuale di Disciplina segue un doppio canale: cartaceo e telematico, quest’ultimo attraverso il software gestionale ad hoc predisposto dalla società DCS s.r.l. (cd. Sistema Iscrivo);
– rilevato che il deposito presso la Segreteria di questo COA di esposti e relativi allegati avviene prevalentemente in forma cartacea, onerando la medesima Segreteria di un considerevole lavoro di trasformazione di atti e documenti da cartacei in informatici (cd. scansione), dilatando i tempi di trasmissione degli incarti disciplinari al CDD di Bari;
– ritenuta l’opportunità di snellire tale procedura, sia per ragioni di merito (la delicatezza della materia trattata suggerisce una rapida definizione di ogni pendenza) sia per ragioni di mera efficienza amministrativa (stante la progressiva informatizzazione dell’ufficio di Segreteria di questo COA);
delibera
1. che gli esposti o denunce e relativi allegati siano necessariamente prodotti presso la Segreteria di questo COA sotto forma di documenti informatici;
2. di consentire il deposito degli stessi anche a mezzo posta elettronica certificata;
3. di consentire il deposito degli stessi anche in forma cartacea, purché accompagnato dalla scansione dell’intera produzione documentale su supporto informatico (che non sarà restituito);
4. che è, in ogni caso, onere dell’esponente verificare e attestare sotto la propria responsabilità per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza tra la versione cartacea dell’esposto (o denuncia) e dell’allegata documentazione, con quella scansionata;
5. che, quindi, non è a carico del COA alcun controllo di corrispondenza tra le istanze, le memorie e i documenti da chiunque prodotti e la loro copia informatica;
6. che tali disposizioni siano portate a conoscenza di tutti gli iscritti e dei terzi mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale;
7. che tali disposizioni entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale.
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Donato de Tullio Avv. Tullio Bertolino