AVVISO IMPORTANTE


 Il Consiglio


ricorda agli iscritti che con Decreto del 25.2.2016 n.47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 7.4.2016, in vigore dal 22.4.2016, il Ministro della Giustizia ha emanato il Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense, in attuazione dell’art.21 della nuova Legge professionale n.247/2012.


A mente dell’art.2 comma 2 del citato Regolamento, la professione forense si intende esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:


a)      è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;


b)      ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;


c)      ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;


d)      è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;


e)      ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;


f)       ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge (quest’ultimo obbligo decorrerà soltanto dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 12, comma 5, della L.247/2012 – n.d.r.).


La verifica della sussistenza dei requisiti di legge è demandata agli Ordini circondariali i quali, qualora riscontrino la mancanza di detti requisiti – che, si ricorda, devono ricorrere congiuntamente – dovranno necessariamente disporre la CANCELLAZIONE degli Avvocati dall’Albo.


L’avvocato cancellato dall’Albo ha comunque il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti; tuttavia, nell’ipotesi in cui l’avvocato sia cancellato dall’Albo nei casi previsti sub c) ed e), non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.


Orbene, considerato che ad una prima verifica effettuata da questo Consiglio, un numero considerevole di iscritti non ha assolto (in tutto o in parte) all’obbligo dell’aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite con il Regolamento n. 6 per la Formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta consiliare del 16 luglio 2014 (e s.m.i.), il Consiglio


RACCOMANDA ED INVITA


i Colleghi ad adempiere al ridetto obbligo formativo onde conservare l’iscrizione all’Albo e quindi continuare ad esercitare regolarmente l’attività professionale.