di Annamaria Palmieri
Il mio interesse sulla riforma riguarda quella parte che ha più inciso sul lavoro delle Cancellerie Esecuzioni Civili, toccando alcuni punti che hanno modificato il lavoro di queste, partendo dal perfezionamento del processo civile telematico.
La riforma apportata dal D.L.83/2015 convertito nella L.132/2015, per gli uffici giudiziari, in materia di processo telematico, ha introdotto solo ulteriori novità alla precedente legge approvata quasi un anno prima, cercando d’ intensificare ancora di più la rivoluzione digitale.
Mi riferisco alla normativa precedente, il d.l. 132/2014, ( modificato dalla L.162/2014) che ha influito maggiormente sulle Cancellerie Esecuzioni Civili, soprattutto perché, al di là delle altre novità procedurali, quella più eclatante per gli Uffici è consistita nella previsione che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, nonché le copie conformi del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto nei procedimenti di espropriazione forzata sarebbe avvenuta esclusivamente con modalità telematiche [1].
Questo non ha creato pochi problemi, in quanto il rapporto con l’ utenza qualificata, non è stato e non è del tutto semplice.
Il PCT, che nasce come progetto del Ministero della Giustizia per snellire e velocizzare le procedure, in realtà crea ancora molte complicazioni anche per le cancellerie, nonché forme di responsabilità nell’accettazione degli atti.
Gli avvocati sono sempre più presenti per le delucidazioni e l’Ufficio è sempre più impegnato a dare spiegazioni, anche telefoniche, circa le modalità dell’invio degli atti, anche e non solo per l’incompatibilità di alcuni redattori, con grande dispendio di tempo e di energie.
L’avvento dell’obbligatorietà nella ricezione degli atti introduttivi, ma questo vale anche per quelli endoprocessuali, per l’esecuzione mobiliare, che ha dei giudici non togati, i GOT, crea ancor più dispendio di energie, non essendo questi muniti della consolle del magistrato e quindi occorre sempre stampare gli atti, o servirsi delle copie depositate dagli avvocati. Il provvedimento emesso, per il momento, non è generato da una consolle, quindi non è telematico, ma va scansionato e comunicato con pec all’avvocato.
Pertanto, se giuridicamente non parliamo di un doppio binario, telematico e cartaceo, per il momento nella realtà della cancelleria esiste ancora tanto cartaceo e questo sicuramente non solo presso gli Uffici di Trani.
Per l’esecuzione civili immobiliari, invece, a differenza dell’esecuzione mobiliare, l’accettazione telematica degli atti introduttivi era stata avviata già da tempo, con autorizzazione ministeriale. I fascicoli in parte informatizzati dal 2009 in poi, possono trattarsi telematicamente, anche perché i giudici professionali sono in possesso della consolle e quindi anche i provvedimenti nascono telematici.
All’inizio, nell’esecuzione civile mobiliare, tra i vari problemi, si sono riscontrate anche numerose difficoltà nell’acquisizione di alcuni atti introduttivi come [2]:
1) ricorso in opposizione a rilascio d’immobile (altre ipotesi),
2) ricorso ex art. 612 c.p.c. (esecuzione obbligo di fare),
3) ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle esattoriali emesse dall’Equitalia, (altre ipotesi),
in quanto il sistema telematico non prevede affatto la loro corretta iscrizione, che avviene solamente per i pignoramenti mobiliari e presso terzi.
Dapprima, la Cancelleria ha cercato di ovviare a tali problemi, nell’osservanza delle disposizioni legislative, cercando di trovare soluzioni di ripiego che non si sono rilevate affatto adeguate, con il rischio di ripercussioni sulle annotazioni e sugli atti futuri, ma in seguito ha tentato di risolvere il problema ponendo un quesito al CISIA di Bari, che ha prospettato delle soluzioni, delle quali è stato preferibile scegliere solo il deposito cartaceo, anche se gli stessi ed io non siamo completamente d’accordo, ma non poteva farsi altrimenti, per non modificare la natura dei ricorsi, o creare situazioni farraginose, in quanto il sistema proprio non l’accetta.
Pertanto, nel primo caso, optando per il deposito in formato esclusivamente cartaceo l’evento va registrato come altre ipotesi, nel secondo caso e cioè per il ricorso ex art. 612 c.p.c. (esecuzione obbligo di fare), l’evento va registrato come esecuzione forzata obbligo di fare non fare, nel terzo caso e cioè il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle esattoriali emesse dall’Equitalia, l’evento va registrato come altre ipotesi.
Per il futuro ci si augura che il programma venga aggiornato, affinché possa adeguarsi alle figure procedurali.
Un’altra modifica apportata dal D.L. 83/2015 convertito in legge, consiste nell’ampliamento del potere di certificazione in capo ai difensori, agli ausiliari del giudice, nonché ai dipendenti che rappresentano in giudizio la Pubblica Amministrazione [3].
Infatti, viene ampliata la previsione iniziale che prevedeva l’autentica destinata esclusivamente al deposito degli atti notificati in forma cartacea.
Tale potere fa sì, che non solo potranno attestare personalmente la conformità alle copie informatiche, ma il potere di autentica si estenda a tutti gli atti detenuti in originale o in copia conforme destinati al deposito telematico, nonché agli atti procedurali di parte [4].
La norma non estende il potere di autentica ai fascicoli di parte, creando vari dubbi interpretativi.
Il potere di autentica attribuito ad altre figure professionali del processo, oltre ai cancellieri, è una grande novità, che se ben usato snellirebbe maggiormente il lavoro delle Cancellerie, liberando le stesse dal rilascio delle copie conformi che vengono richieste in grande quantità, lasciando a carico della stessa, solo l’obbligo del rilascio delle copie esecutive, ma la situazione è ancora “in fieri”.
Altra modifica che ritengo di esaminare riguarda l’art. 492 bis c.p.c., introdotto dal D.L.132/2014, modif. dalla L.162/2014 ( ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) con le modifiche che ha subito con l’entrata in vigore del D.L.83/2015 convertito in legge.
Ne voglio parlare in quanto sono parecchie le istanze che pervengono in Cancelleria.
Questa norma consentiva solo all’ufficiale giudiziario l’accesso diretto nella banca dati delle pubbliche amministrazioni, contenenti informazioni valide ai fini dell’esecuzione, chiaramente previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato.
Questo articolo, che in realtà era ancora inattuabile [5], mancando i decreti ministeriali di attuazione, che avrebbero dovuto regolamentare l’accesso, ai sensi dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c., con un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, viene già riformato nel D.L.83/2015 conv. in L. 132/2015.
Pertanto, ai sensi dell’art.155 quinquies disp.att.c.p.c. quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alla banca dati all’ufficiale giudiziario non sono funzionanti [6], viene permesso al creditore di accedere autonomamente alla banca dati e cioè all’ Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, al Pubblico Registro Automobilistico, alle Banche dati degli enti di previdenza ed alle ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della Giustizia, per la ricerca dei beni da pignorare, sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato.
Quindi, per quanto disposto dalla nuova normativa, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi, i gestori delle banche dati non possono più rifiutarsi di fornire i dati in loro possesso [7].
L’istanza si deposita al Presidente del Tribunale o ad un giudice da lui delegato, con il versamento del contributo unificato di 43 euro.
Non tutti i Tribunali ritengono ammissibile tale istanza ( vedi il Tribunali di Vicenza, di Modena, di Novara), a differenza del Tribunale di Trani, creando così una Giurisprudenza non compatta.
Un ulteriore problema che ci si pone è presso quale Cancelleria debba essere depositata e se possa anch’essa, come istanza autonoma, essere depositata telematicamente.
Presso il Tribunale di Trani, l’istanza viene depositata presso il Giudice Coordinatore dell’esecuzione, che il Presidente del Tribunale ha delegato.
Purtroppo, il deposito non avviene per via telematica, perché il programma non lo consente.
Invece, presso altri Uffici, l’istanza viene inviata telematicamente alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione come atto introduttivo e viene iscritta tra gli altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione, con ugual contributo unificato.
A mio avviso, essendo la ricerca dei beni un atto collegato al processo di esecuzione, è più corretto depositarla presso la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari, come avviene presso il nostro Tribunale, anche se sarebbe più idoneo farlo telematicamente, aggiornando il sistema informatico.
In conclusione, la doppia riforma, come mi piace definirla, avvenuta a distanza di meno di un anno, anche se ha modificato il processo esecutivo e non solo, a mio avviso, non ha raggiunto lo scopo di snellire e velocizzare i procedimenti, non rappresenta minimamente una crescita per la Giustizia.
Ancora una volta, anche il D.L.83/2015, convertito in legge come il precedente, rappresenta un ulteriore prodotto compiuto da non addetti ai lavori, altrimenti non si motiverebbe una legge successiva all’altra nel giro di poco tempo, con varie modifiche ed, in alcuni casi, con difficoltà pratiche nell’applicazione.
Il cambiamento non deve essere solo qualcosa di formale, ma deve portare ad una trasformazione reale, effettiva e duratura.
Ma affinché le riforme raggiungano dei risultati concreti, occorre mettercela tutta, in quanto per far sì che possano raccogliersi dei frutti, non deve essere un lavoro solitario, dettato dall’alto, ma occorre che ci sia una sinergia di forze, una collaborazione tra le varie componenti del processo che comunichino tra loro, non solo con uno scambio d’informazioni e documenti, ma soprattutto con la volontà di capirsi e collaborare, per raggiungere un risultato.
Dott.ssa Annamaria Palmieri
( Dirigente la Cancelleria Esecuzioni Civili presso il Tribunale di Trani)
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Note
- Avv. Nicola Gargano : Quando il processo è esecutivo e soprattutto telematico ( le novità del decreto legge n.132 del 12 settembre 2014 …) – in Blog su PCT e PEC
- Quesito per P.C.T. in materia di Esecuzione Civile Mobiliare proposto dalla Cancelleria al CISIA di Bari in data 29 giugno 2015.
- Marina Crisafi: PCT: guida al “nuovo” processo dopo l’entrata in vigore della riforma – in Studio Cataldi- Il diritto quotidiano
- Nicola Gargano : Le novità nel PCT contenute nella legge di conversione del d.l. n.83/2015 in Diritto e Giustizia- Il quotidiano di informazione giuridica
- Marina Crisafi: Ecco come cambia (ancora ) il processo esecutivo. Tutte le novità del decreto legge n.83/20 in vigore dal 27 giugno – in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano
- Ministero della Giustizia- Sito web ufficiale del Tribunale di Modena
- Avv.Cristian Rosa: 492 –bis c.p.c.: l’Agenzia delle entrate autorizza l’accesso – in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano