Il d.l. n. 132, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014 ha introdotto, tra l’altro, un istituto che coinvolge direttamente la nostra categoria: la negoziazione assistita sia in materia di diritti disponibili, sia in materia di separazione consensuale e divorzio.


Il compito che la normativa ci affida è importante: attraverso questo strumento siamo in grado di percorrere e gestire direttamente, prima del ricorso al giudice, l’iter che potrebbe condurre ad un accordo avente carattere di esecutività. Ugualmente importanti sono le responsabilità connesse: a prescindere, infatti, dalle criticità tecniche da tempo segnalate, il successo o l’insuccesso degli istituti di nuovo conio verrà attribuito in maniera principale all’Avvocatura alla quale, dunque, spetta il compito di impegnarsi con professionalità per attuarla nel miglior modo possibile.


La legge, all’art. 11, comma 1, prescrive ai «difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione» di «trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati».


All’uopo pubblichiamo il modulo da utilizzare per la trasmissione all’Ordine di copia dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione.


Pubblichiamo altresì il Questionario d’indagine in materia di negoziazione assistita, invitando i Colleghi a collaborare nell’attività di monitoraggio dell’applicazione dell’istituto, rispondendo al questionario che segue e trasmettendolo cortesemente a questo COA all’indirizzo info@ordineavvocatitrani.it con oggetto “questionario negoziazione assistita“.


Ringraziamo per la collaborazione.


Trani, lì 12.11.2015