Il Consiglio


comunica che con Decreto del 7 maggio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186) il Ministro della Giustizia ha aggiornato l’articolo 76, comma 1, D.P.R. n. 115/02, adeguando l’importo del limite reddituale per poter ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente, accertata dall’ISTAT.


Il nuovo riferimento reddituale è stato così elevato da Euro 11.369,24 ad Euro 11.528,41.


Da oggi, quindi, sarà possibile chiedere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio se si è titolari di un reddito imponibile uguale o inferiore ad Euro 11.528,41.


Trani, lì 16 settembre 2015