Modifiche all’art.3 bis della L. 53/1994
(notifiche in proprio degli Avvocati a mezzo pec)
Il 21.8.2015 è entrata in vigore la legge n. 132/2015 (pubblicata in G.U. n.192 del 20.8.2015) di conversione del D.L. n. 83/2015 recante numerosi interventi di riforma della giustizia civile.
Naturalmente si attende un esame più approfondito e comparato del testo e delle novità.
Ad una prima lettura, tra le svariate modifiche apportate durante l’iter parlamentare di conversione al già articolato testo originario del decreto legge n. 83/2015, emerge una particolare criticità in tema di notifiche a mezzo pec ex lege n.53/1994.
In particolare è stato modificato il comma 2 dell’art.3 bis della L. 53/1994.
Il vecchio testo della norma prevedeva che quando l’atto da notificarsi non consisteva in un documento informatico, l’avvocato provvedeva ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’art. 22, co.2, del D.Lgs. 7.3.2005 n.82. La notifica si eseguiva mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. Il nuovo testo prevede invece che la conformità va oggi attestata con le modalità previste dall’art.16-undecies del D.L. 18.10.2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n.221. Ma anche tale norma è stata innovata e oggi è espressamente sancito che quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico oppure, alternativamente, su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
Ergo, poiché la relazione di notifica è un atto separato, si ritiene che dal 21.8.2015 non sia possibile notificare tramite PEC atti (ma anche provvedimenti) formati in origine su supporto analogico e quindi trasformati in copia informatica, almeno fino a quando non saranno emanate e quindi entrate in vigore le modifiche alle specifiche tecniche del PCT annunciate nel comma 3 dell’art. 16 undecies del D.L. 179/12, come modificato dal D.L. 83/15 e quindi dalla legge di conversione 132/2015.
Trani 24.8.2015
Donato de Tullio