Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale
per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247


Il Consiglio Nazionale Forense,


Visto l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il regolamento n. 5 del 16 luglio 2014 del CNF sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Ritenuta l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione;
indice una procedura selettiva, per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.


Art. 1 Requisiti di ammissione


Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all’Albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2 e abbiano superato la prova selettiva di cui all’articolo 4 del presente bando.


Costituiscono requisito per l’ammissione ai corsi:


•l’iscrizione all’Albo da almeno otto anni;
•non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
•non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall’Albo ai sensi dell’art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
•aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
•di godere dei diritti civili e politici.


Ai fini dell’accesso al corso, sono criteri di effettività nell’esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:


•avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
•avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
•avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili;


I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.


I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva.


La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d ed e può essere prodotta attraverso autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive; il CNF si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale.


Tale documentazione dovrà obbligatoriamente essere consegnata in originale al momento dell’iscrizione ai corsi, la mancata produzione di uno dei documenti richiesti non consentirà in nessun modo l’iscrizione ai corsi stessi.


I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.


Il CNF può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti dal bando.


Art. 2 – Domanda e termini di presentazione


La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito del CNF all’indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate.


Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sul sito del CNF.


Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it entro le ore 23,59 ora italiana dell’ultimo giorno utile.


A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all’indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1.


La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l’inserimento nel form on-line:



  • di un file PDF contenente un documento di identità in corso di validità con firma leggibile;

  • della copia in PDF della ricevuta del versamento di € 50 sul conto corrente postale n. 49539000, intestato a Consiglio Nazionale Forense, indicando nella causale del medesimo bollettino “Contributo partecipazione prova di accesso corsi iscrizione Albo speciale”, quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione alla procedura selettiva.

Nella domanda il candidato specificherà altresì se intende o meno beneficiare dell’eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 8.


Il CNF, per i documenti che possono essere prodotti attraverso autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale.


Art. 3 – Commissione


La Commissione competente a predisporre e valutare le prove di preselezione è costituita da sette componenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato.


La Commissione è nominata con successivo provvedimento del Presidente del CNF.


Art. 4 – Prova di ammissione


La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente quarantotto domande complessive di diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo e giustizia costituzionale. Ai fini del superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno due terzi delle domande.


Il test è predisposto e corretto dalla Commissione di cui all’art. 3, con il supporto tecnico informatico del CINECA.


Art. 5 – Data della prova


La data ed il luogo di svolgimento della prova di accesso verranno comunicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense.


Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alle prove.


Art. 6. – Graduatoria ammessi ai corsi


Espletate le prove concorsuali, la Commissione redige la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.


Con provvedimento del Presidente del CNF sono approvati gli atti concorsuali nonché la relativa graduatoria finale di merito e dichiarati gli ammessi al corso.


La graduatoria finale viene pubblicata sul sito web del CNF.


Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale decorre il termine per eventuali impugnative.


Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli ammessi devono effettuare l’iscrizione al corso eseguendo il pagamento di cui al successivo art. 7 e consegnare in originale i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando, autocertificati o prodotti con certificazione sostitutiva all’atto della presentazione della domanda di cui all’art. 2 del presente bando.


Art. 7 – Quota di partecipazione


La quota di partecipazione sarà definita a seguito della pubblicazione della graduatoria degli ammessi al corso, tale quota non sarà comunque superiore ad euro 400.


Il contributo d’iscrizione è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per l’organizzazione dei corsi.


Art. 8 – Borse di studio


E’ prevista l’attribuzione di borse di studio sino al numero massimo di 10, di Euro 3000 cadauna, a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. L’assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della valutazione svolta da parte della Commissione.


Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all’art. 5, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.


I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense ed escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi.


Art. 9 – Organizzazione del corso


Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:



  • a) diritto processuale civile;

  • b) diritto processuale penale;

  • c) diritto processuale amministrativo;

  • d) giustizia costituzionale;

Il corso ha durata trimestrale ed è suddiviso in 120 ore, in ragione di dieci ore a settimana. Le lezioni si svolgono il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.


Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall’iscritto.


Il modulo comune, di 60 ore, ha prevalente carattere teorico e pratico, e ha ad oggetto tutte le materie di cui al comma 1.


I tre moduli specialistici di 60 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, il diritto processuale amministrativo ed il diritto processuale penale. Ciascuno dei moduli specialistici prevede l’approfondimento del diritto processuale costituzionale.


Nell’ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.


I corsi si svolgeranno nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre.


Art. 10 – Lezioni decentrate


Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell’ambito del modulo specialistico di cui all’art. 9, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali.


A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il CNF, previa consultazione con gli Ordini distrettuali, individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate.


Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.


Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.


Art. 11 – Docenti


L’insegnamento di ciascuna materia è impartito da un giurista, scelto tra docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati, avvocati iscritti nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati.


Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l’esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso. Possono essere nominati docenti aggiunti.


Art. 12 – Verifica finale di idoneità


La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, con data individuata dal CNF.


Con il provvedimento di fissazione della data dell’esame il CNF nomina altresì la Commissione, che deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato.


La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato, e in una prova orale che verte sulle materie oggetto del corso e sulla materia prescelta dal candidato in sede di prova scritta.


Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto dell’apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell’effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.


Art. 13 – Graduatoria finale


Con provvedimento del Presidente del CNF è approvata la graduatoria finale di merito degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l’iscrizione nell’albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.


Art. 14 – Trattamento dei dati personali


Il CNF, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.


La partecipazione alla procedura selettiva comporta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 196/2003, espressione di tacito consenso alla pubblicazione, sul sito Internet del CNF.


Art. 15 – Responsabile del procedimento


Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Strippoli indirizzo mail corsicassazionisti@cnf.it.


Art. 16 – Pubblicità


Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione nel sito www.consiglionazionaleforense.it.


Art. 17 – Norme finali e di rinvio


Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dal Regolamento CNF n. 5 del 16 luglio 2014 e s.m.i., sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale e alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense.


Resta impregiudicata per il CNF la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, il CNF provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sul sito.


Nel caso in cui il CNF eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.


Il CNF si riserva altresì, la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito del CNF definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.


Il presente bando sarà acquisito al protocollo.


Il Presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense in data 25 febbraio 2015.