Dal nostro Delegato Cassa Avv. Davide De Gennaro riceviamo e pubblichiamo:
Domande di esonero ex art. 10
Si comunica che, a partire da venerdì 13 febbraio 2015, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2015, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012.
Si precisa che l’esonero può essere chiesto, per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale (3 volte per eventi legati a più maternità) solo nei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21, legge 247/2012.
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2015 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito e volume d’affari prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2015, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: “Accesso Riservato – Servizi On-Line-Istanze OnLine”.
L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa.
L’esito dell’istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria.
Per gli iscritti alla Cassa che non avevano aderito alla polizza integrativa e/o all’estensione ai familiari della polizza base, sarà possibile beneficiare di tali coperture assicurative su base volontaria solo una volta definito il contenzioso in essere avverso l’aggiudicazione della gara europea espletata dalla Cassa.
La Direzione Generale