TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 


Testo del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132  (in  Gazzetta Ufficiale  –  serie  generale  –  n.  212  del  12  settembre  2014), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n.  162  (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.  1),  recante:  «Misure urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la definizione  dell’arretrato  in   materia   di   processo   civile.».
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 84   
 Vigente al: 10-11-2014 )  


Avvertenza: 
 
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull’emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano invariati il  valore  e  l’efficacia  degli  atti legislativi qui riportati. 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).  


Capo I
Eliminazione dell’arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei
procedimenti civili pendenti


Art. 1 
Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi  all’autorita’ giudiziaria


  1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non e’ stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile. 
(( Tale facolta’ e’ consentita altresi’  nelle  cause  vertenti  su diritti che abbiano nel contratto collettivo  di  lavoro  la  propria fonte  esclusiva,  quando il contratto  stesso  abbia  previsto  e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le  controversie  di  valore non  superiore  a  50.000  euro   in   materia   di responsabilita’ extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta. ))
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la corte di appello per la nomina  del  collegio arbitrale ((  per  le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore inferiore ad euro  100.000  )).  Gli  arbitri   sono   individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, ((  tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno cinque  anni  nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione  dall’albo  ))  e che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno   reso   una dichiarazione di disponibilita’ al Consiglio stesso.
  (( 2-bis. La  funzione  di  consigliere  dell’ordine  e  l’incarico arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale incompatibilita’ si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. )) 
  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. 
  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in  grado d’appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall’accettazione  della nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. (( E’  in facolta’ degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni )). Quando il processo e’ riassunto il lodo  non  puo’  essere piu’ pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo  338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, e’ stata dichiarata la nullita’ del  lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare del Ministro della giustizia, (( da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto )), possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
  (( 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi’  stabiliti i  criteri  per  l’assegnazione  degli  arbitrati  tra  i  quali,  in particolare,  le  competenze professionali  dell’arbitro,  anche  in  relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della controversia, nonche’ il principio della rotazione nell’assegnazione degli  incarichi,  prevedendo  altresi’   sistemi   di   designazione automatica. ))


Capo II
Procedura di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati 


 Art. 2 
Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati


  1. La convenzione di  negoziazione  assistita  da  ((  uno  o  piu’ avvocati )) e’ un accordo mediante il quale le  parti  convengono  di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di  avvocati  iscritti  all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del  decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 96.
  (( 1-bis. E’ fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,  di  affidare  la  convenzione  di  negoziazione  alla   propria avvocatura, ove presente. ))
  2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
    a) il termine concordato dalle  parti  per  l’espletamento  della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese (( e non superiore  a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo  tra  le parti ));
    b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti indisponibili (( o vertere in materia di lavoro )).
  3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di  tempo  determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
  4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena  di  nullita’, in forma scritta.
  5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di  ((  uno  o  piu’ avvocati )).
  6.  Gli  avvocati  certificano  l’autografia  delle  sottoscrizioni apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita’ professionale.
  7. E’ dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente all’atto  del  conferimento  dell’incarico  della   possibilita’   di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.


Art. 3 
Improcedibilita’


  1. Chi intende esercitare in  giudizio  un’azione  relativa  a  una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l’altra parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio  una  domanda  di pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e’ condizione di procedibilita’    della    domanda    giudiziale.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza, o rilevata d’ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita  e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa,  fissa  la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo  2,  comma  3.  Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non  e’  stata  esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma  non  si  applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
  2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione  assistita e’  condizione  di  procedibilita’  della   domanda   giudiziale   la condizione si considera avverata  se  l’invito  non  e’  seguito  da adesione o e’ seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua ricezione ovvero quando  e’  decorso  il periodo  di  tempo  di  cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
  a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini  della  composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis  del  codice  di procedura civile;
  c) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di  cognizionerelativi all’esecuzione forzata;
  d) nei procedimenti in camera di consiglio;
  e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
  4. L’esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione  di  provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale. 
  5.  Restano  ferme   le   disposizioni   che   prevedono   speciali procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque denominati. (( Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita’, decorre unitamente  ai  medesimi. ))
  6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e’  condizione di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto  compenso dalla parte  che  si trova  nelle  condizioni  per  l’ammissione  al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell’articolo  76  (L)  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale fine  la  parte  e’  tenuta  a   depositare   all’avvocato   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorieta’,   la   cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
  7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi  novanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto.


Art. 4 
Non accettazione dell’invito e mancato accordo


  1. L’invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di procedura civile.
  2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito. 
  3.  La  dichiarazione  di  mancato  accordo  e’  certificata  dagli avvocati designati.


Art. 5
Esecutivita’ dell’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e trascrizione


  1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
  2.  Gli  avvocati  certificano  l’autografia  delle  firme   e   la conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 
  (( 2-bis. L’accordo di cui al comma  1  deve  essere  integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo  480,  secondo  comma, del codice di procedura civile. ))
  3. Se con  l’accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o compiono uno degli atti (( soggetti a trascrizione )), per  procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico  ufficiale  a  cio’ autorizzato.
  4. Costituisce illecito deontologico per  l’avvocato  impugnare  un accordo alla cui redazione ha partecipato.
  (( 4-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  dopo  il  secondo  periodo  e’  inserito  il  seguente:
“L’accordo di cui al periodo  precedente  deve  essere  integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo  480,  secondo  comma,del codice di procedura civile”. ))


Art. 6  
Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o  piu’  avvocati  ))
  per  le  soluzioni  consensuali  di   separazione   personale,   di
  cessazione degli effetti civili o di scioglimento  del  matrimonio,
  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio


   1. La  convenzione  di  negoziazione  assistita  ((  da  almeno  un avvocato per parte )) puo’ essere conclusa tra  coniugi  al  fine  di raggiungere una soluzione consensuale di  separazione  personale,  di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo  comma,  numero  2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e  successive modificazioni, di modifica  delle  condizioni  di  separazione  o di divorzio.
  2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,  della legge  5  febbraio  1992, n.   104,   ovvero   economicamente   non autosufficienti, l’accordo raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di negoziazione assistita e’ trasmesso al procuratore della  Repubblica presso  il  tribunale  competente  il  quale,  quando   non   ravvisa irregolarita’,  comunica  agli  avvocati   il   nullaosta   per   gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza  di  figli  minori,  di figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di  handicap  grave  ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito  di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro  il termine di dieci giorni al procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene  che  l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale,  che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  partie provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3. ))
  3. L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale, di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni  di separazione  o  di divorzio. (( Nell’accordo si da’ atto che gli avvocati hanno  tentato di conciliare le parti e le hanno  informate  della  possibilita’  di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati  hanno  informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi  adeguati con ciascuno dei genitori. )) L’avvocato della parte e’  obbligato  a trasmettere, entro il termine di dieci  giorni,  all’ufficiale  dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il  matrimonio  fu  iscritto   o trascritto, copia,  autenticata  dallo  stesso,  dell’accordo  munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
  4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al  comma  3,  ((  terzo periodo, )) e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ((  da euro 2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di  cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui  devono  essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo  69  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  5. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:     
  a) all’articolo 49, comma 1, dopo la  lettera  g)  e’  inserita  la seguente:
  “g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di   convenzione   di negoziazione assistita da uno o  piu’  avvocati  ovvero  autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e  di  scioglimento del matrimonio”;     
  b) all’articolo 63, comma 2, dopo la  lettera  h)  e’  aggiunta  la seguente:
  “h-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di   convenzione   di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati conclusi tra coniugi al fine  di  raggiungere  una soluzione  consensuale   di   separazione personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni  di separazione o di divorzio”;     
  c) all’articolo 69, comma 1, dopo la  lettera  d)  e’  inserita  la seguente:
  “d-bis)  degli  accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di negoziazione assistita da uno o  piu’  avvocati  ovvero  autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”. ))


Art. 7 
(( (Soppresso) ))


Art. 8  
Interruzione della prescrizione e della decadenza


  1. Dal momento della comunicazione  dell’invito  a  concludere  una convenzione di negoziazione  assistita  ovvero  della  sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli  effetti  della domanda giudiziale. Dalla stessa  data  e’  impedita,  per  una  sola volta, la decadenza, ma se l’invito e’ rifiutato o non  e’  accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma  1,  la  domanda  giudiziale deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di   decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.


Art. 9 
Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza


  1. I  difensori  non  possono  essere  nominati  arbitri  ai  sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile  nelle  controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. 
  2. E’ fatto obbligo agli avvocati e alle parti di  comportarsi  con lealta’  e  di  tenere  riservate  le   informazioni   ricevute.   Le dichiarazioni  rese  e  le informazioni  acquisite  nel  corso   del procedimento non possono essere utilizzate  nel  giudizio  avente  in tutto o in parte il medesimo oggetto.
  3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. 
  4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si  applicano  le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura  penale  e  si estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale  in  quanto applicabili.
  (( 4-bis. La violazione delle prescrizioni di  cui  al  comma  1  e degli  obblighi  di  lealta’  e  riservatezza  di  cui  al  comma   2 costituisce per l’avvocato illecito disciplinare. ))


Art. 10 
Antiriciclaggio


  1. All’articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre 2007,   n.   231,   dopo   le   parole:   «compresa   la   consulenza sull’eventualita’ di intentare  o  evitare  un  procedimento,»  sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di  negoziazione assistita (( da uno o piu’ avvocati )) ai sensi di legge,».


Art. 11 
Raccolta dei dati


  1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti  a seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo e’  stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui e’ iscritto uno degli avvocati.
  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
  (( 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette  alle  Camere,  con cadenza annuale,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in  particolare,  i dati trasmessi ai sensi  del  comma  2,  distinti  per  tipologia  di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie  iscritte a  ruolo  nell’anno  di  riferimento,  a  loro  volta  distinti   per tipologia. ))


Capo III
Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio


Art. 12  
Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di
  cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle
  condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello
  stato civile


  1. I coniugi possono  concludere,  ((  innanzi  al  sindaco,  quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di residenza di uno di loro o  del  comune  presso  cui  e’  iscritto  o trascritto l’atto di matrimonio, (( con l’assistenza facoltativa  di un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei  casi di cui all’articolo 3, primo comma,  numero  2),  lettera  b),  della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio,  nonche’  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave (( ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 )), ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente, (( con l’assistenza facoltativa di un avvocato, ))  la dichiarazione che esse vogliono  separarsi  ovvero  far  cessare  gli effetti civili del matrimonio o  ottenerne  lo  scioglimento  secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo  e’  compilato  e  sottoscritto  immediatamente   dopo   il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente  comma.  L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di  separazione  personale,   di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del matrimonio e  di  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio. (( Nei  soli  casi  di  separazione  personale, ovvero  di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento  del matrimonio secondo condizioni  concordate,  l’ufficiale  dello  stato civile, quando riceve le  dichiarazioni  dei  coniugi,  li  invita  a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla  ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti  di  cui al comma 5. La  mancata  comparizione  equivale  a  mancata  conferma dell’accordo. ))
  4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione  di  negoziazione assistita  da  un  avvocato ovvero dalla  data  dell’atto  contenente  l’accordo  di  separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’ aggiunta la seguente lettera:
«g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio  ricevuti  dall’ufficiale  dello stato civile;»;
  b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera  g),  e’  aggiunta  la seguente lettera:
«g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
  c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’ aggiunta la seguente  lettera: 
«d-ter)  ((  degli  accordi  ))  di   separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».
  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto:
«11-bis) Il diritto fisso da esigere da  parte  dei  comuni  all’atto  della conclusione  dell’accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune  non  puo’  essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642».
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Capo IV
Altre misure per la funzionalita’ del processo civile di cognizione


Art. 13 
Modifiche al regime della compensazione delle spese


  (( 1. All’articolo 92 del codice di procedura  civile,  il  secondo comma e’ sostituito dal seguente:
  “Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita’ della questione trattata o mutamento  della  giurisprudenza  rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo’ compensare le spese tra  le parti, parzialmente o per intero”. ))
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Art. 14 
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione


  1. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile  e’  inserito il seguente:
«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito  sommario di cognizione). 
Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica  in composizione monocratica, il  giudice  nell’udienza  di  trattazione, valutata la complessita’ della  lite  e dell’istruzione  probatoria, puo’ disporre,  previo  contraddittorio  anche  mediante  trattazione scritta, con ordinanza  non  impugnabile,  che  si  proceda  a norma dell’articolo 702-ter e invita  le  parti  ad  indicare,  a  pena  di decadenza, nella stessa udienza i mezzi  di  prova,  ivi  compresi  i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova  contraria. Se richiesto, puo’ fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi  di  prova  e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Art. 15 
(( (Soppresso) ))


Art. 16  
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie
  dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato


   1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 6 agosto  al  31  agosto  di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle seguenti: « (( dal 1° al 31 agosto di ciascun anno )) ».
  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’  aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati  e  degli  avvocati  e procuratori dello Stato).
Fermo  quanto  disposto  dall’articolo  1 della  legge  23  dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche’  gli avvocati   e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie  di  trenta giorni.».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a decorrere dall’anno 2015.
  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure organizzative conseguenti  all’applicazione  delle  disposizioni  dei commi 1 e 2.


Capo V
Altre disposizioni per la tutela del credito nonche’ per la
semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata
e delle procedure concorsuali


Art. 17 
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti


  1. All’articolo 1284 del codice civile dopo  il  terzo  comma  sono aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, (( dal momento in cui e’ proposta domanda  giudiziale  ))  il  saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto  dalla  legislazione speciale  relativa  ai  ritardi  di pagamento nelle transazioni commerciali.
  La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con  cui si promuove il procedimento arbitrale.».
  2. Le disposizioni  del  comma  1  producono  effetti  rispetto  ai procedimenti iniziati a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo all’entrata  in  vigore della  legge  di  conversione  del  presente decreto.


Art. 18 
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione


  1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate  le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 518, sesto comma, e’ sostituito dal seguente:
  «Compiute le operazioni,  l’ufficiale  giudiziario  consegna  senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il precetto.  Il  creditore  deve depositare  nella   cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro  (( quindici giorni )) dalla consegna. (( La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del  presente articolo.  ))  Il cancelliere  al  momento  del  deposito  forma  il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla  scadenza  del  termine  di  cui all’articolo  497  copia   del   processo verbale   e’   conservata dall’ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono depositate oltre il termine di (( quindici giorni ))  dalla  consegna al creditore.»;
    b) l’articolo 543, quarto comma, e’ sostituito dal seguente:
  «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario  consegna senza ritardo al creditore l’originale  dell’atto  di  citazione.  Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale  competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e  del precetto,  entro trenta giorni dalla consegna. (( La  conformita’  di  tali  copie  e’ attestata dall’avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del  presente articolo.  ))  Il cancelliere  al  momento  del  deposito  forma  il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando  la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al (( secondo periodo )) sono depositate oltre il termine di  trenta  giorni  dalla consegna al creditore.»;
    c) l’articolo 557 e’ sostituito dal seguente:
  «Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento).
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale  giudiziario  consegna  senza  ritardo  al creditore  l’atto  di  pignoramento  e  la   nota   di   trascrizione restituitagli dal conservatore  dei  registri  immobiliari.  ((  La conformita’ di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.  ))  Il  creditore deve  depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione  la  nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo  esecutivo,  del precetto, dell’atto di pignoramento  e  della  nota  di  trascrizione entro (( quindici giorni )) dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare  la  nota  di  trascrizione   appena   restituitagli   dal conservatore dei registri immobiliari.
  Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il  pignoramento perde efficacia quando la nota di  iscrizione  a  ruolo  e  le  copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del  precetto  sono depositate oltre il termine di (( quindici giorni ))  dalla  consegna al creditore.».
  2. Alle disposizioni  per  l’attuazione  del  codice  di  procedura civile, dopo l’articolo 159 e’ inserito il seguente:
  «Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). 
 –  La  nota  d’iscrizione  a  ruolo  del   processo esecutivo  per   espropriazione   deve   in   ogni   caso   contenere l’indicazione  delle  parti,  nonche’  le  generalita’  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Il Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, puo’ indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.».
  ((  2-bis.  Alle  disposizioni  per  l’attuazione  del  codice   di procedura civile, dopo l’articolo 164-bis,  introdotto  dall’articolo 19, comma 2,  lettera  b),  del presente  decreto,  e’  inserito  il seguente:
  “Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione  a  ruolo). 
Quando  il  pignoramento  e’ divenuto inefficace per mancato deposito della nota di  iscrizione  a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque  giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e  all’eventuale terzo, mediante atto  notificato.  In  ogni  caso  ogni  obbligo  del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a  ruolo  non e’ stata depositata nei termini di legge.
  La cancellazione della  trascrizione  del  pignoramento  si  esegue quando  e’  ordinata  giudizialmente  ovvero  quando   il   creditore pignorante dichiara, nelle  forme  richieste  dalla  legge,  che  il pignoramento e’ divenuto inefficace per mancato deposito  della  nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.”. ))
  3. Le disposizioni di cui (( ai commi 1, 2 e 2-bis )) si  applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo  giorno successivo all’entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto-legge. 
  4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere  dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della  nota  di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo esclusivamente  con modalita’   telematiche,   nel   rispetto   della   normativa   anche regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la ricezione  dei  documenti  informatici.  Unitamente  alla   nota   di iscrizione a ruolo sono depositati, con  le  medesime  modalita’,  le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,  sesto  comma, 543, quarto comma e 557,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura civile.  Ai  fini  del  presente  comma,  il difensore  attesta   la conformita’ delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».


Art. 19 
Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo


  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    (( a)  all’articolo  26,  il  secondo  comma  e’  sostituito  dal seguente:
  “Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e’ competente il giudice del luogo in cui il debitore ha  la  residenza, il domicilio, la dimora o la sede”; ))
    b) dopo l’articolo 26 e’ inserito il seguente:
  «Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti).
– Quando il debitore e’ una delle pubbliche amministrazioni  indicate dall’articolo 413, quinto  comma,  per  l’espropriazione  forzata  di crediti e’ competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del  luogo  dove  il  terzo  debitore  ha  la  residenza,  il domicilio, la dimora o la sede.
  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione  forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo in cui il  debitore  ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
    c) all’articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) il settimo comma e’ abrogato;
  2) all’ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;
    d) dopo l’articolo 492 e’ inserito il seguente:
  «Art. 492-bis  (Ricerca  con  modalita’  telematiche  dei  beni  dapignorare). 
Su istanza del creditore procedente, il presidente  del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il  diritto della  parte  istante  a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca  con  modalita’ telematiche  dei  beni  da  pignorare.   L’istanza   deve   contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  ed  il numero di fax del  difensore  nonche’,  ai  fini  dell’articolo  547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo  8  della  legge  1°   aprile   1981,   n.   121,   con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale  o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico  diretto  ai  dati  contenuti  nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse possono  accedere  e,  in  particolare,   nell’anagrafe   tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari,  nel  pubblico  registro automobilistico  e  in   quelle   degli   enti   previdenziali,   per l’acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti per l’individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale nel quale indica tutte le  banche  dati interrogate  e  le  relative risultanze.
  Se l’accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo  accede  agli  stessi  per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di competenza  di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e’  rilasciata al creditore che, entro (( quindici giorni ))  dal  rilascio  a  pena d’inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all’istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
  L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma,  intima al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
  Se l’accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o cose  di  quest’ultimo  che  sono  nella  disponibilita’  di   terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio,  ove  possibile  a  norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e  al  terzo  il verbale, che dovra’ anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del  precetto,  dell’indirizzo  di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di  cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche’ l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti di cui all’articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e’ notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a quest’ultimo riferibili.
  Quando l’accesso ha consentito  di  individuare  piu’  crediti  del debitore o piu’ cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti dal creditore.
  Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al terzo comma che crediti o cose di cui al  quinto  comma,  l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; 
  (( d-bis) all’articolo 503 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “L’incanto puo’ essere disposto  solo  quando  il  giudice  ritiene probabile che la vendita con tale modalita’ abbia luogo ad un  prezzo superiore della meta’ rispetto al  valore  del  bene,  determinato  a norma dell’articolo 568”;
  d-ter) dopo l’articolo 521 e’ inserito il seguente:
  “Art.  521-bis.  –  (Pignoramento  e   custodia   di   autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi).
Il   pignoramento   di   autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo  492. Il pignoramento contiene altresi’ l’intimazione  a  consegnare  entro dieci giorni i  beni  pignorati,  nonche’  i titoli  e  i  documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il debitore  ha  la  residenza,  il domicilio, la dimora o la  sede.  Col  pignoramento  il  debitore  e’ costituito custode dei  beni  pignorati e  di  tutti  gli  accessori comprese le pertinenze e i  frutti,  senza  diritto  a  compenso.  Al momento della  consegna  l’istituto  vendite  giudiziarie  assume  la custodia del bene pignorato  e  ne  da’  immediata  comunicazione  al creditore pignorante,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma,  gli  organi  di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche’, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei beni pignorati e consegnano  il  bene  pignorato  all’istituto  vendite  giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario  nel  quale  e’ compreso il luogo in cui il bene pignorato  e’  stato  rinvenuto.  Si applica il terzo comma. Eseguita l’ultima notificazione,  l’ufficiale giudiziario  consegna  senza   ritardo   al   creditore   l’atto   di pignoramento perche’ proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  terzo  comma,  il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale  competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,  con  copie  conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformita’  di  tali  copie  e’  attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del  presente  articolo.  Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le  copie  dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono  depositate oltre il termine di cui al  quinto  comma.  Si  applicano  in  quanto compatibili le disposizioni del presente capo”; ))
    e) all’articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al primo comma, la parola “personalmente” e’ soppressa;
  2) al secondo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
      «4) la citazione del debitore a comparire  davanti  al  giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare  la  dichiarazione  di cui all’articolo 547 al creditore procedente  entro  dieci  giorni  a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta  elettronica  certificata; con l’avvertimento al terzo che  in  caso  di  mancata  comunicazione della  dichiarazione,  la  stessa  dovra’  essere  resa   dal   terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo  non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare  o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non  contestati ai fini del procedimento  in  corso  e  dell’esecuzione  fondata  sul provvedimento di assegnazione»;
      3) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
  «Quando  procede  a  norma   dell’articolo   492-bis,   l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni  di  cui  al quarto  comma.  Decorso  il  termine  di  cui  all’articolo  501,  il creditore pignorante e ognuno dei  creditori  intervenuti muniti  di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la  vendita  delle cose mobili o l’assegnazione dei  crediti.  Sull’istanza  di  cui  al periodo precedente il giudice fissa  l’udienza  per  l’audizione  del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto  con  cui  viene  fissata  l’udienza  di  cui  al  periodo precedente e’ notificato a  cura  del  creditore  procedente  e  deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del secondo comma.»;
    f) all’articolo 547, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
  «Con  dichiarazione  a  mezzo  raccomandata  inviata  al  creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica  certificata,  il terzo,  personalmente o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali  cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso e quando ne  deve eseguire il pagamento o la consegna.»;
    g) all’articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) il primo comma e’ abrogato;
  2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
  «Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver  ricevuto  la dichiarazione,  il   giudice,   con   ordinanza,   fissa   un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo  almeno  dieci  giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla  nuova  udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini indicati dal creditore, si  considera  non  contestato  ai  fini  del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento  di assegnazione e il giudice provvede  a  norma  degli  articoli  552  o 553.»;
    h) (( (Soppressa) ));
  (( h-bis) all’articolo 569, terzo  comma,  il  secondo  periodo  e’ sostituito dai  seguenti: 
“Il  giudice  con  la  medesima  ordinanza stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata  la  cauzione  e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza  per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di  cui all’articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita’ possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”;
  h-ter)  all’articolo  572,  terzo  comma,  il  primo   periodo   e’ sostituito dal seguente: “Se l’offerta e’ inferiore a tale valore  il giudice non puo’ far luogo alla vendita quando ritiene probabile  che la vendita con il sistema dell’incanto possa aver luogo ad un  prezzo superiore della meta’ rispetto al valore del bene determinato a norma dell’articolo 568”; ))
    i) l’articolo 609 e’ sostituito dal seguente:
  «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione). –
Quando nell’immobile si trovano beni mobili che  non  debbono  essere consegnati, l’ufficiale  giudiziario  intima  alla  parte  tenuta  al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere  di asportarli, assegnandogli il relativo  termine.  Dell’intimazione  si da’ atto a verbale ovvero,  se  colui  che  e’  tenuto  a provvedere all’asporto non e’ presente, mediante atto notificato a  spese  della parte istante. Quando entro il termine  assegnato  l’asporto  non  e’ stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese  della parte istante, determina, anche  a  norma  dell’articolo  518,  primo comma, il presumibile valore  di realizzo  dei  beni  ed  indica  le prevedibili spese di custodia e di asporto.
  Quando puo’ ritenersi che il valore  dei  beni  e’  superiore  alle spese di custodia e di  asporto,  l’ufficiale  giudiziario,  a  spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode e’  nominato  a  norma  dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato  delle spese  i beni, quando non appare evidente l’utilita’ del tentativo di  vendita di cui al quinto comma, sono considerati  abbandonati  e  l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne  dispone lo smaltimento o la distruzione.
  Se sono rinvenuti documenti inerenti lo  svolgimento  di  attivita’ imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a  norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un  periodo  di  due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e  previa  anticipazione delle  spese  da  parte  di  quest’ultima,  da un  custode  nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto  di  istanza  e  di  pagamento anticipato delle spese si  applica,  in  quanto  compatibile,  quanto previsto dal secondo comma,  ultimo  periodo.  Allo  stesso  modo  si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
  Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo  comma, colui al quale i beni appartengono puo’, prima della  vendita  ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del  secondo  comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione  per il rilascio. Il giudice  provvede  con decreto  e,  quando  accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese  e compensi per la custodia e per l’asporto.
  Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita  dei  beni  mobili  pignorati,  secondo  le  modalita’ disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio.  Si  applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530  e  seguenti  del  codice  di procedura civile. La somma ricavata e’  impiegata per  il  pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto  e  per  la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e’ tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza e’  utilizzata  per  il  pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611. 
  In caso di infruttuosita’ della vendita  nei  termini  fissati  dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
  Se le cose sono pignorate o  sequestrate,  l’ufficiale  giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto  rilascio  al  creditore  su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il  sequestro,  e  al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.».
  2. Alle  disposizioni  per  l’attuazione  al  codice  di  procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari).
Per  archivio dei rapporti finanziari  di  cui  all’articolo  492-bis,  ((  secondo comma, )) del codice si intende la sezione  di  cui  all’articolo  7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare  con  modalita’  telematiche). 
La  partecipazione   del creditore alla ricerca dei beni  da  pignorare  di  cui  all’articolo 492-bis del codice ha luogo  a  norma  dell’articolo  165  di  queste disposizioni.
  Nei casi di  cui  all’articolo  492-bis,  sesto  e  settimo  comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei  beni con modalita’ telematiche, comunica  al  creditore  le  banche  dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni  da  sottoporre  ad  esecuzione;  in  mancanza  la richiesta di pignoramento perde efficacia.
  Art. 155-quater (Modalita’ di accesso  alle  banche  dati). 
Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro dell’interno e con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e sentito il  Garante  per  la protezione  dei  dati  personali,  sono  individuati i casi, i  limiti  e  le  modalita’  di  esercizio  della facolta’ di accesso alle banche dati di cui al ((  secondo comma  )) dell’articolo 492-bis del codice, nonche’ le modalita’ di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il  medesimo  decreto  sono  individuate  le  ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse possono  accedere,  che  l’ufficiale giudiziario  puo’   interrogare tramite collegamento  telematico  diretto  o  mediante  richiesta  al titolare dei dati.
  Il Ministro della giustizia puo’ procedere al trattamento dei  dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  E’ istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca  beni”,  conforme al modello adottato con il decreto del Ministro  della  giustizia  di cui al primo comma.
  L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche  dati  di cui all’articolo 492-bis del codice e a  quelle  individuate  con  il decreto di cui al primo comma e’ gratuito. La disposizione di cui  al periodo precedente si applica anche all’accesso  effettuato  a  norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
  Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a  consentire  l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati  di  cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa  autorizzazione  a norma  dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo’  ottenere  dai  gestori  delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.»;
  ((  Art.  155-sexies.  –  (Ulteriori  casi  di  applicazione  delle disposizioni per la ricerca con modalita’  telematiche  dei  beni  da pignorare). 
Le disposizioni in materia  di  ricerca  con  modalita’ telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo  e  del passivo nell’ambito  di  procedure  concorsuali  di  procedimenti  in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di patrimonialtrui; ))
    (( b) al titolo IV, capo I, ))dopo l’articolo 164 e’ aggiunto  il seguente:
  «Art.  164-bis  (Infruttuosita’  dell’espropriazione  forzata). 
Quando risulta che non e’ piu’ possibile  conseguire  un  ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto  conto  dei costi  necessari  per la   prosecuzione   della   procedura,   delle probabilita’ di liquidazione del bene e  del  presumibile  valore  di realizzo,  e’  disposta   la   chiusura   anticipata del   processo esecutivo.».
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo  13,  dopo  il  comma  1-quater  e’  inserito  il seguente:
  «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza  di  cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile  il contributo dovuto e’ pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30»; 
    b) all’articolo 14, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
  «1-bis. La parte che fa  istanza  a  norma  dell’articolo  492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e’  tenuta  al  pagamento contestuale del contributo unificato.».
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:
  «, (( del verbale )) di cui  all’articolo  492-bis  del  codice  di procedura civile»;
    b) all’articolo  122,  dopo  il  primo  comma,  sono  aggiunti  i seguenti:
  «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso  terzi  a norma dell’articolo 492-bis del  codice  di  procedura  civile  o  di pignoramento mobiliare,  gli  ufficiali  giudiziari  sono  retribuiti mediante  un  ulteriore  compenso,  che  rientra  tra  le  spese   di esecuzione (( ed e’ dimezzato nel  caso  in cui  le  operazioni  non vengano  effettuate  entro  quindici  giorni  dalla   richiesta   )), stabilito dal giudice dell’esecuzione:
  a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione  o sul ricavato della vendita dei beni mobili  pignorati  fino  ad  euro 10.000,00, in una percentuale del 2  per  cento  sul  ricavato  della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  mobili  pignorati  da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1  per cento sull’importo superiore;
  b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita  o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai  sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile  fino  ad  euro 10.000,00, in una percentuale del 4  per  cento  sul  ricavato  della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del  3 per cento sull’importo superiore.
  In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo  495 del codice di procedura civile, il compenso e’ determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della  meta’,  sul  valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore,  sull’importo  della somma versata.
  In caso  di  estinzione  o  di  chiusura  anticipata  del  processo esecutivo il compenso e’ posto a carico del creditore  procedente  ed e’ liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale  di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede. 
  In ogni caso il compenso dell’ufficiale  giudiziario  calcolato  ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo’ essere superiore  ad un importo pari al 5 per cento del valore  del  credito  per  cui  si procede.
  Le somme complessivamente percepite  a  norma  dei  commi  secondo, terzo, quarto e quinto  sono  attribuite  dall’ufficiale  giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento  e’  distribuita  dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali  e  funzionari  preposti  al  servizio  esecuzioni.  Quando l’ufficiale o il funzionario  che  ha  eseguito  il  pignoramento  e’ diverso  da  colui  che  ha  interrogato  le  banche  dati   previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per  l’attuazione  del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo  periodo  del presente comma e’ attribuito nella misura  del  cinquanta  per  cento ciascuno.».
  5. All’articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e’  inserito,  in  fine,  il seguente periodo:
  «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi’    utilizzabili dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo  e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria si  avvale  per  l’accesso  dell’ufficiale  giudiziario  secondo   le disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare.».
  (( 6. L’articolo 155-quinquies delle disposizioni per  l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal  comma  2,  lettera  a),  del  presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. 
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta  eccezione  per quelle  previste  al  comma  2,  lettera   a),   limitatamente   alle disposizioni di cui all’articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere  dal  trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. ))


(( Art. 19-bis 
(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)


  1. Non sono soggette ad esecuzione  forzata,  a  pena  di  nullita’ rilevabile anche d’ufficio, le somme a disposizione dei  soggetti  di cui all’articolo 21, comma 1, lettera  a),  della  Convenzione  delle Nazioni Unite sulle immunita’ giurisdizionali degli Stati e dei  loro beni, fatta a New York il 2 dicembre  2004,  di  cui alla legge  14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari  o  postali, in relazione  ai  quali  il  capo  della  rappresentanza,  del  posto consolare o il direttore,  comunque  denominato,  dell’organizzazione internazionale in Italia,  con  atto  preventivamente  comunicato  al Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ bancaria  presso cui le medesime somme sono depositate, ha  dichiarato  che il conto contiene  esclusivamente  somme  destinate   all’espletamento   delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
  2. Effettuate le comunicazioni  di  cui  al  comma  1  non  possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli  per  cui  le  somme sono vincolate.
  3. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa  depositaria l’obbligo di accantonamento delle  somme  di  cui  al  comma  1,  ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di  cui  al comma 1 mantengono la piena disponibilita’ delle stesse. ))


Art. 20
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e
deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita’ telematiche


  1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, (( dopo il comma 9-ter, )) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «9-quater. Unitamente all’istanza di cui  all’articolo  119,  primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore  deposita un rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita’  a  quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio  decreto.
Conclusa l’esecuzione del  concordato  preventivo  con  cessione  dei beni, si procede a  norma  del  periodo  precedente,  sostituendo  il liquidatore al curatore.
  9-quinquies.  Il  commissario   giudiziale   della   procedura   di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei  mesi  successivi  alla  presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo  comma,  del  predetto regio  decreto  redige  un  rapporto  riepilogativo  secondo   quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171,  secondo  comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del  concordato  si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore. 
  9-sexies. Entro dieci  giorni  dall’approvazione  del  progetto  di distribuzione,  il  professionista  delegato  a  norma  dell’articolo 591-bis  del  codice  di procedura  civile  deposita   un   rapporto riepilogativo finale delle attivita’ svolte.
  9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale  previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita’   telematiche   nel   rispetto   della   normativa    anche regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la ricezione  dei  documenti   informatici,   nonche’   delle   apposite specifiche  tecniche  del  responsabile  per  i  sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 40, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il commissario straordinario,  redige  ogni  sei  mesi  una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione  in conformita’  a  modelli  standard  stabiliti  con decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del  Ministero   dello sviluppo economico. La relazione di  cui  al periodo  precedente  e’ trasmessa al predetto Ministero con modalita’ telematiche.»; 
    b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
  «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione  sono redatti in conformita’ a  modelli  standard  stabiliti  con  decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo  che precede, al quale sono sottoposti con modalita’ telematiche.».
  3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e  finali di cui agli articoli 40 e 75, comma  1,  del  decreto  legislativo  8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo  economico,  nell’ambito  di  rilevazioni  statistiche nazionali.
  4. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle procedure  concorsuali  ed  ai  procedimenti  di  esecuzione  forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente  le  specifiche tecniche  di  cui  all’articolo  16-bis,  comma  9-septies   ((   del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 221 del 2012 )).
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano,  anche  alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere  dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei decreti previsti all’articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.


Capo VI
Misure per il miglioramento dell’organizzazione giudiziaria


Art. 21  
Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati


  1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo  10  e’ aggiunto il seguente:
  «Art. 10-bis (Termine per l’assunzione delle funzioni  in  caso  di tramutamenti successivi).
Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure  di  tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. 
  Il Ministro della giustizia adotta un  solo  decreto  per  tutti  i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  nel   disporre   il tramutamento che comporta o  rende  piu’  grave  una  scopertura  del trentacinque per  cento dell’organico  dell’ufficio  giudiziario  di appartenenza del magistrato interessato alla procedura,  delibera  la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla  delibera  di copertura del posto lasciato vacante. La  sospensione  dell’efficacia di cui al  periodo  che  precede  cessa  comunque  decorsi  sei  mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di  tramutamento  ha una scopertura uguale o  superiore  alla  percentuale  di  scopertura dell’ufficio di provenienza.
  Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della magistratura adottata successivamente  all’entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.


(( Art. 21 bis  
(Istituzione dell’ufficio del giudice di pace di Ostia  e  ripristino
dell’ufficio del giudice di pace di Barra)


  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono  apportate le seguenti modificazioni:
  a) la tabella A e’ sostituita dalla tabella di cui  all’allegato  1 del presente decreto;
  b) la tabella B e’ sostituita dalla tabella di cui  all’allegato  2 del presente decreto.
  2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e’  sostituita dalla tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, sono  determinate  le  piante  organiche  del  personale  di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e  di Barra e sono altresi’ apportate le necessarie variazioni alle  piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente  decreto,  la procedura  di  trasferimento  dei  magistrati onorari destinati agli uffici del giudice  di  pace  di  Ostia  e  di Barra.
  5. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente decreto,  sono  determinate   le   piante organiche del personale amministrativo degli uffici  del  giudice  di pace di Ostia e di Barra e  sono  altresi’  apportate le  necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
  6. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo  degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si  provvede  mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla  data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  prestavano  servizio presso gli uffici del giudice  di  pace  di  Ostia  e  di  Barra,  e’ attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia e’ fissata la  data  di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia  e di Barra.
  8. Gli uffici del  giudice  di  pace  di  Ostia  e  di  Barra  sono competenti  per   i   procedimenti   civili   e   penali   introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui  la  notizia  di  reato  e’ acquisita o e’ pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice  di  pace di Ostia e di Barra  e’  autorizzata  la  spesa  di  euro  317.000  a decorrere dall’anno 2015. ))


Capo VII
Disposizioni finali


Art. 22 
(( (Disposizioni finanziarie)


  1. Alle minori entrate derivanti dalle  disposizioni  di  cui  agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in  euro  4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per  l’anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede: 
  a) quanto ad euro 550.000 per l’anno  2014,  ad  euro  481.500  per l’anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere  dall’anno  2016,  mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all’articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n. 282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  b) quanto ad euro 381.500  a  decorrere  dall’anno  2016,  mediante corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi  di  riserva  e speciali”  della  missione  “Fondi  da ripartire”  dello  stato   di previsione del ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  c) quanto a 4,3 milioni  di  euro  annui  mediante  utilizzo  delle maggiori entrate di cui all’articolo 19 del presente decreto.
  2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio semestrale  delle  minori entrate  derivanti   dall’attuazione   del presente decreto e riferisce in merito al  Ministro  dell’economia  e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in procinto  di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  comma  1 del presente articolo, con decreto del Ministro della  giustizia,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  si  provvede all’aumento  degli  importi   del   contributo   unificato   di   cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio.
  3. Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere, con apposita relazione,  in  merito  alle  cause degli scostamenti e all’adozione  delle  misure  di  cui  al  secondo periodo del comma 2.
  4. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.))


Art. 23 
Entrata in vigore


  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.