COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ


 


DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI


 


 


R E G O L A M E N T O


 


 


1.            Costituzione


 


In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:


– Promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale;


– Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e/o fattore di discriminazione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;


– Sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;


è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, il Comitato per le Pari Opportunità.


Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati


 


2.       Composizione


 


Il Comitato è composto da Avvocate/Avvocati iscritte/i all’Albo degli Avvocati di Trani e dura in carica quattro anni, rinnovabili di altri tre anni e comunque per il periodo di carica  uguale a quello previsto per i consiglieri dell’ordine. La composizione dovra’ favorire l’equilibrio tra i generi. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Comitato.


Il Comitato è composto da 9 Avvocate/i, di cui una/o di loro designata/o dal Consiglio dell’Ordine al suo interno, mentre tutte le/gli altre/i vengono elette/i dalle/gli iscritte/i all’almeno, così come previsto dal successivo art.9.


Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.


 


3.       Funzioni


 


Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale ed effettiva parità tra uomo e donna e tra tutti le/gli iscritte/i all’Albo e ai Registri dell’Ordine degli Avvocati, favorendo l’equilibrio tra i generi.


A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:


a) cura attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione delle/gli avvocate/i e delle/i praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli Avvocati;


b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;


c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione vita/professione;


d) propone al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;


e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità ed individua manifestazioni di discriminazione anche indirette;


f) promuove iniziative e confronti tra le/gli Avvocate/i ed le/i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;


g) richiede l’inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio anche con attinenza alle tematiche deontologiche;


h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle/degli Avvocate/i e delle/dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale.


Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell’Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.


Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.


Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, alle/gli iscritte/i all’Albo e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.


 


4.       Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.


 


La/il Presidente:


-rappresenta il Comitato;


-convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/i componenti;


-stila l’ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dalle/i singole/i componenti.


La/il Segretaria/o:


-ha il compito di tenere informato il comitato dell’attività e delle iniziative del Consiglio dell’Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;


-redige il verbale delle riunioni e si fa promotrice/ore dell’esecuzione delle delibere;


-sostituisce la/il Presidente, in caso di suo impedimento, con uguali poteri rappresentativi.


In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all’Albo.


L’attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell’Ordine per le usuali attività di Segreteria.


 


 


5.       Organizzazione interna del Comitato


 


Il Comitato si riunisce – anche con modalità telematiche – almeno una volta al mese.


Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.


La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti. 


Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica.


Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.


 


6.       Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.


 


La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell’OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi. E’ altresì incompatibile con quella di componente del Consiglio dell’Ordine ad eccezione della componente da quest’ultimo designata ai sensi dell’art.2 del presente regolamento.


L’eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.


Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall’evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni, scegliendolo tra il genere meno rappresentato.


Nell’ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell’Ordine, quest’ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO, scegliendolo tra il genere meno rappresentato.


Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Trani, in ogni ipotesi di sospensione dall’esercizio professionale, in seguito all’applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.


E’ causa di giustificazione l’assenza determinata e collegata all’assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio e attività di cura.


L’intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da indirsi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.


 


7.       Diritto di informazione


 


Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.


 


 


8.       Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione


 


8.1 – Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono  ogni quattro anni, preferibilmente in concomitanza con le elezioni per il Consiglio dell’Ordine.


8.2 – Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.


8.3 – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all’Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Trani, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall’esercizio della professione.


8.4 – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.


8.5 – Sono ammesse solo candidature individuali. Ciascun candidato dovrà, a pena di inammissibilità, presentare presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, la propria candidatura anche a mezzo PEC o previo deposito di atto sottoscritto, almeno 20 giorni prima della data prevista per le elezioni. I candidati sono raggruppati in una unica lista redatta in ordine alfabetico e pubblicizzata sul sito web del Consiglio dell’Ordine.


8.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell’Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell’Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.


8.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell’Ordine.


8.8 – Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 3 oltre alla/al Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell’Ordine.


Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell’Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.


8.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede  con indicazione dei nomi delle/dei candidate/i, timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.


Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere.


Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.


In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o appartenente al genere meno rappresentato e, ove tale criterio non soccorra, quella/o con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo.


8.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o all’Albo può proporre reclamo al Consiglio dell’Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.


La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato.


 


9.       Prima convocazione


 


Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.


Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell’art. 2.


Il Consiglio dell’Ordine deve designare la/il componente di cui all’art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.


 


10.     Modifiche del Regolamento


 


Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all’approvazione del Consiglio dell’Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.


 


11.     Disposizioni transitorie


 


In deroga a quanto previsto dall’art.2 del presente regolamento, i componenti eletti prima del 31.12.2014, resteranno in carica eccezionalmente fino al 31.12.2017.


 


12.     Entrata in vigore


 


Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine, in attuazione dell’art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.


 


Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con delibera n. 1839 del 06.03.2014.


 


 


     Il Segretario                                                                                     Il Presidente


 


(Avv. Carlo BARRACCHIA)                                                                 (Avv. Francesco LOGRIECO)