Circolare 28.10.2014 del Ministero della Giustizia


Alcuni chiarimenti sul PCT 


Con la Circolare 28.10.2014 il Ministero della Giustizia è tornato a fornire alcuni chiarimenti in materia di processo civile telematico, integrando quella già emanata il 27.6.2014.


In sintesi il Ministero ha chiarito:


1. Assolvimento del Contributo Unificato – Annullamento delle marche


Il Ministero ritiene condivisibile, anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Tale modus operandi appare doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.


Per evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, l’avvocato può approfittare dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, avvalendosi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23). A tal proposito si segnala l’esistenza di una sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate ma soprattutto il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia che consente il pagamento telematico del C.U..


2. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico


L’art. 52 d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art.16 bis d.l. n.179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.


Il Ministero ha chiarito che la facoltà e il potere attribuiti dalla norma citata sussistono in relazione anche ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore. In buona sostanza il potere di autentica si estende a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.


3. Adeguamenti del Contributo Unificato


Gli adeguamenti del Contributo Unificato stabiliti dal d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico, si applicano presso tutti gli Uffici Giudiziari, senza alcuna distinzione tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati.


4. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore


Il Ministero ha escluso la possibilità che i difensori possano richiedere alle Cancellerie di apporre la formula esecutiva (c.d. comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico e autenticate dal medesimo difensore, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.


Tale esclusione è stata ritenuta giustificata alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. att. c.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.. In tal senso si è espresso anche l’Ufficio Legislativo che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che “le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia”.


Le Cancellerie devono dunque continuare ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo esse stesse, su richiesta di parte, all’estrazione della copia, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva. Ne consegue che, per il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all’art.268 d.p.r. n.115/02.


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Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link, recante – in tema di PCT – il testo consolidato della Circolare ministeriale del 27.6.2014 con quello della Circolare del 28.10.2014:


http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1076955