Processo telematico: le principali novità apportate in sede di conversione del D.L. 24.6.2014 n.90



La legge 11 agosto 2014, n. 114 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 18-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 70). Riportiamo di seguito un breve sunto delle principali novità.


1) Comunicazione della sentenza


La comunicazione di cancelleria inviata tramite PEC, avente ad oggetto la sentenza (che non deve limitarsi all’invio del solo dispositivo ma della versione integrale della stessa) non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. (riferimenti: art. 45 comma 1 lettera b) D.L. 90/14 conv., art.133 comma 2 c.p.c.).


2) Contenuto atti parte e indirizzo PEC


Il difensore non ha più l’obbligo di indicare, nei propri atti, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (rimane l’obbligo di indicare il numero di fax); viene di conseguenza meno la sanzione, in caso di mancata indicazione, del pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà (rimane la sanzione per la mancata indicazione il numero di fax) (riferimenti: art. 45 bis D.L. 90/14 conv., art.125 comma 1 c.p.c., art. 13 comma 3 bis D.P.R. 115/2002 mod.).


Questo perché l’indirizzo Pec del difensore non può che essere quello attinto da pubblici elenchi (ad es. Re.G.Ind.E. – il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, popolato dagli indirizzi pec comunicati dagli Ordini). Ricordiamo tuttavia che, secondo una nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione [sent. n. 10143/12] l’indicazione della Pec in atti evita all’avvocato che svolge attività giudiziaria fuori dal distretto di appartenenza, di domiciliarsi presso un collega esercente nel distretto del giudice adito.


3) Copie cartacee


Quando l’atto viene depositato telematicamente non è più previsto il deposito di ulteriori copie cartacee; anche nei procedimenti dinanzi la Corte di Cassazione non è più previsto il deposito cartaceo di almeno tre copie del ricorso e del controricorso (ovviamente ciò solo quando sarà possibile depositare telematicamente gli atti dinanzi alla Suprema Corte) (riferimenti: art. 45 comma 1-bis D.L. 90/14 conv., art.111 e 137 disp. att. c.p.c.).


4) Notifiche in proprio tramite PEC e prova della notificazione


In tutti i casi in cui l’avvocato deve fornire la prova della notificazione effettuata in proprio tramite PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art.23, comma 1, del D.Lgs. 82/05  (riferimenti: art. 46 comma 1 lett c-bis) D.L. 90/14 conv., art.9 commi 1-bis e 1-ter L. 53/94 mod., art.23 comma 1 CAD).


In buona sostanza l’avvocato notificatore potrà stampare su carta l’intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e attestare la conformità di tale copia ai documenti informatici originali.


5) Notifiche in proprio tramite PEC e tempo delle notificazioni


La disposizione di cui all’art. 147 c.p.c. (“le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”) si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC, con la conseguenza che quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo (riferimenti: art. 45 bis comma 2 lett. b) D.L. 90/14 conv., art.16-septies D.L. 179/12 conv., art.147 c.p.c.).


6) Potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice


Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”; viene dunque eliminato, sempre relativamente al duplicato informatico, il riferimento all’art. 23 bis comma 1 del codice dell’amministrazione digitale (riferimenti: art. 52 comma 1 lett a) D.L. 90/14 conv., art.16-bis comma 9-bis D.L. 179/12 conv., art.23-bis comma 1 CAD).


7) Processo amministrativo “telematico” e obbligo di sottoscrizione con firma digitale


A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Stante la mancanza delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, le stesse dovranno essere adottate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro e non oltre il 17 ottobre 2014  (riferimenti: art. 38 commi 1-bis e 2-bis D.L. 90/14 conv., art.136 comma 2-bis D.Lgs. 160/12, art.13 all.2 D.Lgs n.104/10).


8) Comunicazioni telematiche nel processo amministrativo


Anche nel processo amministrativo la PEC diventa, per i difensori, l’unico mezzo per la ricezione delle comunicazioni da parte della cancelleria; quest’ultima potrà inviarle tramite fax solo ove non sia possibile inoltrarle all’indirizzo PEC del domiciliatario, risultante da pubblici elenchi. E’ onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax  (riferimenti: art. 45 bis D.L. 90/14 conv., art.16-septies comma 2 D.L. 179/12 conv., art.136 comma 1 D.Lgs. 160/12, all.1 D.Lgs n.104/10).


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Ricordiamo che a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attività  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della sua pubblicazione; e quindi, nel presente caso, dal 19.8.2014.