Comitato dei Delegati del 20 giugno 2014 1
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21
COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
(Approvato nella seduta del 20 giugno 2014
con le integrazioni indicate nel provvedimento di approvazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014
[ 1 ] )


Art. 1
Iscrizione obbligatoria alla Cassa




  1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all’Albo, se successiva, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all’articolo 4 della Legge n. 141/1992.


  2. L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Albo forense.


  3. Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all’art. 3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Regolamento.


  4. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.


  5. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.


  6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.


Art. 2
Obbligo di comunicazione




  1. I Consigli dell’Ordine, ed il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell’Albo speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei contributi.


  2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell’Ordine e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell’Albo speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.


  3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all’iscrizione ad un Albo, l’avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell’apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17 della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5) relativa all’anno di iscrizione all’Albo. L’iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell’art. 1.


  4. I Consigli dell’Ordine, e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti all’Albo speciale, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.


Art. 3
Retrodatazione della iscrizione alla Cassa




  1. Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.


  2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.


  3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall’art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia dell’iscrizione.


  4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale – fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2, del presente Regolamento – entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.


  5. Per gli iscritti ad un Albo forense, ma non alla Cassa, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa può essere estesa ai periodi di iscrizione all’Albo relativi al primo triennio nonchè all’anno 2013, con le stesse modalità e costi previsti dal Regolamento dei contributi vigente alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012.


  6. Per accedere al beneficio disciplinato dal comma precedente è necessario che si tratti di prima iscrizione alla Cassa e che l’interessato sia in regola con l’invio delle comunicazioni obbligatorie e non sia incorso nell’infrazione all’obbligo di iscrizione alla Cassa, disciplinato dalla previgente normativa.

Art. 4
Facoltà di iscrizione ultraquarantenni




  1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.


  2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.


  3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:
    a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all’art. 9, lett. b) del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell’art. 9 del Regolamento delle prestazioni;
    b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 dell’art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
    c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.


  4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell’accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni.

Art. 5
Iscrizione facoltativa alla Cassa




  1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.


  2. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 6
Cancellazione dalla Cassa




  1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.


  2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
    a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal Registro dei praticanti, non seguita dall’iscrizione all’Albo degli avvocati;
    b) a domanda dell’interessato negli altri casi.

Art. 7
Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione




  1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
    a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;
    b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;
    c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.


  2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.


  3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonchè per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E’ comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.


  4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’Albo degli Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.


  5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b), sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall’art. 8 del Regolamento dei contributi. Il contributo di maternità di cui al comma 1, lett. c) viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.lgs. 151/2011, in relazione all’andamento della spesa per indennità di maternità.


  6. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento le agevolazioni per i minimi contributivi di cui al 2° e 3° comma, saranno oggetto di valutazione e verifica da parte del Comitato dei Delegati per la loro eventuale revisione.
    La relativa delibera è sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti

Art. 8
Riscossione contributi minimi


In deroga a quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamento è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi.


Art. 9
Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri




  1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente Regolamento e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme. Ai fini dell’applicazione del presente comma non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.


  2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.


  3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.


  4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, 1° e 2° comma, per l’attribuzione delle intere annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.


  5. l Comitato dei Delegati può adeguare ogni 4 anni e, per la prima volta, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la soglia reddituale e il periodo temporale di cui al primo comma del presente articolo.
    La relativa delibera è sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti


  6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.


  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.


  8. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche.

Art. 10
Esoneri temporanei




  1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.
    La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell’art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari prodotti dall’iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.


  2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.
    Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.

Art. 11
Norma di coordinamento con il Regolamento delle sanzioni


L’applicazione dell’art. 9 del Regolamento delle sanzioni è sospesa fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento.
Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto art. 9 saranno dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria stabilita dal presente Regolamento.


Art. 12
Norme transitorie




  1. A coloro che, nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento.


  2. L’esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione.


  3. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7 si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti.

Art. 13
Area di applicazione


Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente all’entrata in vigore del presente Regolamento e con la stessa decorrenza, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi.


Art. 14
Entrata in vigore




  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.


  2. Per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 247/2012 e del presente Regolamento sono abrogate le seguenti norme regolamentari:
    – Regolamento generale (approvato con decreto interministeriale del 28 settembre 1995 e successive modificazioni):
    Art. 1, comma 1
    Art. 2
    – Regolamento dei contributi (approvato con nota ministeriale del 9 novembre 2012):
    Art. 2, commi 2 e 3
    Art. 5
    Art. 6, comma 8
    Art. 10, comma 8




 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO


Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 20 adottata dal
Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 20 giugno 2014.
(GU n.192 del 20-8-2014)


Con ministeriale n. 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 e’ stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 20 giugno 2014, con la quale e’ stato adottato il nuovo testo del “Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012”, con la seguente modifica: all’art. 7, comma 6 ed all’art. 9, comma 5, e’ aggiunto il seguente periodo: “La relativa delibera e’ sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti”.