Il Consiglio
comunica che con il Decreto 1° aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) il Ministro della Giustizia ha aggiornato l’articolo 76, comma 1, D.P.R. n. 115/02, adeguando l’importo del limite reddituale per poter ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente, accertata dall’ISTAT.
Il nuovo riferimento reddituale è stato così elevato da Euro 10.766,33 ad Euro 11.369,24.
Da oggi, quindi, sarà possibile chiedere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio se si è titolari di un reddito imponibile uguale o inferiore ad Euro 11.369,24.
Trani, lì 28 luglio 2014