IL CONSIGLIO


ricorda ai tutti gli iscritti che per effetto dell’art. 16, comma 7, del D.L. 185/2008 – convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – l’Avvocato deve comunicare al Consiglio dell’Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.


Peraltro l’art.125 c.p.c. prevede espressamente l’obbligo, per il difensore, di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine.


Si riepilogano di seguito alcune delle principali sanzioni conseguenti alla mancata comunicazione/indicazione del proprio indirizzo pec:


le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art.16 comma 6 del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012);


– quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè dal Registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della Giustizia (art.16 sexies del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, come introdotto dal D.L. 90/2014);


– l’importo del diritto di copia, aumentato di ben dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 40 comma 1-ter del T.U. in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115);


–  l’assoggettamento al pagamento della metà del contributo unificato dovuto per la controversia nella quale viene riscontrata l’omissione dell’indicazione della pec del difensore (Dl 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148).


Si sollecitano pertanto gli iscritti che ancora non vi hanno provveduto, ad ottemperare  tempestivamente a tale obbligo, la cui inosservanza comporta altresì rilievi di carattere disciplinare.


Trani lì 15 luglio 2014