IL CONSIGLIO


– esaminata la proposta di modifica dell’art.2233 c.c. concordata a Milano (nei giorni 4 e 5 luglio 2014), nell’ambito del coordinamento delle Unioni Regionali e dei COA Distrettuali;


– letto il testo del nuovo art. 2233 c.c., il quale propone l’aggiunta del seguente comma: <<4.  E’ nulla qualsiasi convenzione nella quale il compenso pattuito sia manifestamente sproporzionato all’opera prestata ai sensi del comma II.  Si presume, salvo prova contraria, non manifestamente proporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell’art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E’ altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente. La  nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.>>;


udita la relazione del Presidente dell’Ordine avv. Francesco Logrieco, presente ai lavori di coordinamento e alla fase di elaborazione e discussione della proposta; 


– considerata la grave crisi economica che sta colpendo la classe forense;


– ritenuta la necessità di rafforzare il principio della inderogabilità dei parametri ministeriali per il compenso degli Avvocati;


DELIBERA


di aderire alla proposta di modifica dell’art.2233 c.c. nel senso suindicato e di sostenere l’iniziativa presso ogni sede, invitando tutti i Colleghi a plaudire e sottoscrivere la proposta di legge negli appositi presidi di raccolta delle firme, ove presenti.


Trani, lì 8 luglio 2014


Il Consigliere Segretario                                                        Il Presidente 


  avv. Carlo Barracchia                                                   avv. Francesco Logrieco