MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2014

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai
sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/4/2014)


Il CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze


Visto l’art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l’adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze»;
Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l’art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;
Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Visto l’importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
Ritenuto che l’adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;
Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall’ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011;
Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto Nazionale di Statistica, e’ stata rilevata una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4%;


Decreta:


Art. 1


L’importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguato con decreto dell’8 gennaio 2009, e’ aggiornato in euro 3,68.
Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi’ come adeguati con decreto dell’8 gennaio 2009, sono aggiornati come di seguito indicato.


( Parte di provvedimento in formato grafico – da scaricare in calce)


Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 10 marzo 2014

Il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Matone
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze
Franco


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N.d.R.


Di seguito si riportano i commi 4 e 5 del D.L. 29/12/2009 n. 193 come modificato ed integrato dalla legge di conversione 22/02/2010 n. 24:




  • 4. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    “1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e’ fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.”.


  • 5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e’ sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e’ possibile calcolare le pagine memorizzate.