CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI


 


Richiesta di “parere tecnico” sui seguenti quesiti:


 


1.     Se per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa disciplinati dagli art. 6 e 7 del D. Lgs. 150/2011 (già disciplinati dall’art. 23 L. 689/1981) il rilascio di copia esecutiva della sentenza di condanna dell’Ente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Avvocato dichiarato distrattario sia subordinata al pagamento dei diritti e imposte di bollo.


 


2. Se per i medesimi procedimenti il rilascio di copie senza attestazione di conformità dei verbali di causa e/o degli atti del procedimento di 1° grado, sia soggetta a diritti e/o imposte di bollo.


 


L’Avv. ……………………………….. ha chiesto a questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani un “parere tecnico” in ordine ai diritti e ai bolli da applicare nei procedimenti ex art. 6 e 7 del D. Lgs. 150/2011.


Anche se non spetta all’Ordine professionale fornire un “parere tecnico” nella materia esposta dall’Avv. ………………., tuttavia poiché la materia incide sull’attività dell’Avvocato e sugli esborsi dei Colleghi, questo Consiglio dell’Ordine ritiene di condividere le argomentazioni svolte dall’Avv. ………………….. nella richiesta di parere del 9.1.2014.


In particolare la Circolare Ministeriale n. 1/13193/U/44/SC, peraltro risalente al 9.12.2004 e di pochissime righe, occupandosi di altra materia speciale –Lavoro- deve considerarsi di stretta applicazione e quindi non suscettibile di interpretazione analogica ad altre fattispecie non contemplate, benché soggette al rito del lavoro.


La fattispecie (opposizione a sanzioni amministrative di importo inferiore ad Euro 1033) è regolata da norme speciali richiamate dall’Avv. …………………….. (Dgs 150/2011 e L. 374/1991) e sembra assimilabile alle controversie già ritenute esenti ai sensi dell’art. 23 della L. 689/1981.


Nessun dubbio comunque può sorgere pertanto sul secondo quesito posto dall’Avv. ………………………


Nessun diritto, né bollo è dovuto per il rilascio di copie senza attestazione di conformità dei verbali di causa e/o degli atti del procedimento di primo grado essendo del tutto irrilevante la circostanza che la richiesta provenga dal legale dichiaratosi antistatario.


Altrettanto dicasi, per le ragioni esposte, per il primo quesito in quanto, in fattispecie esenti, l’Avv. antistatario ha diritto a pari trattamento rispetto all’Avvocato con gratuito patrocinio e all’Avvocato non antistatario.


Tanto premesso, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, ritiene che ad entrambi i quesiti posti dall’Avv. ………………… debba darsi risposta negativa.


Trani, 13 febbraio 2014


Il Consigliere Relatore


 Avv. Sabino Palmieri


 


Il Consigliere Segretario                                       Il Presidente


  Avv. Carlo Barracchia                                Avv. Francesco Logrieco