Il Consiglio


ritenuto che la Legge N°247/2012, all’art. 43, dispone che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno Studio professionale, consiste, altresì, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;


ritenuto che la citata norma non è di immediata applicazione (cfr. art. 48);


considerato che, in vista dell’entrata in vigore del suindicato art. 43, non è preclusa al Consiglio dell’Ordine prevedere la immediata obbligatorietà dei corsi di formazione di indirizzo professionale (scuola forense) come strumento di accrescimento formativo del tirocinante e controllo diretto del profitto e del corretto esercizio del tirocinio forense;


considerato che la Fondazione dell’Ordine Forense di Trani ha una consolidata esperienza nell’organizzazione di corsi di formazione di indirizzo professionale attraverso la Scuola Forense, dotata di mezzi e strumenti finanziari idonei a sopperire ad ogni esigenza organizzativa di corsi in numero sufficiente al fabbisogno;


p.q.m.


delibera l’obbligatorietà per i praticanti che si iscriveranno nel Registro, a decorrere dal primo gennaio 2014, della frequenza di un corso di formazione per l’accesso alla professione forense, che preveda un carico didattico non inferiore a 160 ore per l’intero periodo, e garantisca l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la conoscenza del Codice Deontologico, dell’Ordinamento forense e previdenziale nonché la utilizzazione degli applicativi del processo telematico.


La presente disposizione integra il regolamento per la pratica forense approvato il 27 marzo 2008 con deliberazione N°1570 e modificato con deliberazioni N°1604/2008, N°1632/2009 e N°1805/2013 e, per l’effetto, deve intendersi abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente.


Manda alla Segreteria per darne comunicazione sul sito istituzionale.


Il Consigliere Segretario                                                                                   Il Presidente


  avv. Carlo Barracchia                                                                            avv. Francesco Logrieco