Reintroduzione dell’obbligatorietà della Mediazione 


 – Principali novità

Legge n. 98 del 09/08/2013 di conversione del “Decreto del fare” (D.L. n. 21/06/2013 n. 69)
entrata in vigore il 21/09/2013


L’art 84 della legge del 09/08/2013 n. 98 ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione limitatamente alle controversie in materia di:



  • condominio, diritti reali e divisione

  • successioni ereditarie

  • patti di famiglia

  • locazione

  • comodato e affitto di aziende

  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità

  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

(* sono state escluse le controversie relative alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dai natanti).


COMPETENZA TERRITORIALE DELL’OMT:  


la domanda di mediazione deve essere presentata depositando un istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.


DURATA DEL PROCEDIMENTO :   


il procedimento di mediazione deve avere una durata non superiore a 3 mesi.


Il primo incontro tra le parti viene fissato non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.


OBBLIGATORIETA’  DELL’ASSISTENZA LEGALE:  


Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine del procedimento le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato.


CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’:


Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia nelle materie di cui sopra, è tenuto assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.


OBBLIGATORIETA’ DI UN PRIMO INCONTRO INFORMATIVO:  


Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore sempre nello stesso primo incontro invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.


GRATUITA’ DEL PRIMO INCONTRO IN CASO DI MANCATO ACCORDO :  


Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, nessun compenso- ad esclusione delle spese di avvio e notifica – è dovuto per l’organismo di mediazione.


SANZIONE AUTOMATICA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE:


Nei casi previsti dall’Art. 5, (condizione di procedibilità, ordine del giudice e clausola contrattuale) il giudice condanna la parte costituita che, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.


ESECUTIVITA’ IMMEDIATA DELL’ACCORDO IN PRESENZA DEGLI AVVOCATI:


L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.


Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo a norme imperative e all’ordine pubblico.


Nell’ipotesi  mancata sottoscrizione da parte del legale, l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.


TRASCRIZIONE DEGLI ACCORDI CHE ACCERTANO L’USUCAPIONE :


Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale.