IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI


 riunito nella seduta del 19 settembre 2013


premesso:


– che con decreto del Ministero della Giustizia del 5 settembre 2013 è stata disposta, in adempimento del D.Lgs. n.155/2012, la soppressione delle Sezioni distaccate del Tribunale di Trani e il mantenimento delle articolazioni di Andria per cinque anni, con accorpamento della Sezione di Ruvo di Puglia, e di Molfetta per due anni, nonché l’accorpamento a Trani delle soppresse Sezioni di Barletta e Canosa di Puglia;


-che il Presidente ha emesso i decreti nn. 25, 26 e 27 TAB, in data 10-11 settembre 2013, per regolamentare l’esercizio della giurisdizione nel Tribunale di Trani a seguito degli accorpamenti;


– che il trasferimento non ancora completato delle Sezioni di Barletta e Canosa di Puglia alla Sede Centrale del Tribunale, e della Sezione di Ruvo di Puglia a quella di Andria prosegue con prevedibili ed insormontabili difficoltà, determinate principalmente dalle notorie carenze strutturali dell’edilizia giudiziaria degli Uffici accorpanti, la qual cosa non consente il regolare svolgimento delle attività giudiziarie e processuali;


– che, per l’effetto, si è reso necessario disporre il rinvio di ufficio di tutte le udienze già fissate presso le Sezioni soppresse di Ruvo di Puglia, Barletta e Canosa di Puglia;


– che, allo stato è impossibile consultare i fascicoli civili e penali, già di competenza delle soppresse Sezioni di Barletta, Ruvo di Puglia e Canosa di Puglia;


– che, a prescindere da ogni altro problema logistico ed organizzativo pure segnalato, l’accentramento a Trani degli Uffici UNEP sta ritardando il ritiro degli atti già notificati, inibendo lo svolgimento delle attività processuali consequenziali;


– che, inoltre, la sospensione forzata delle udienze non consente e non consentirà ai praticanti Avvocati di partecipare al prescritto numero di udienze ed impedirà agli stessi di acquisire il certificato di compiuta pratica;


– che lo sforzo encomiabile profuso dalle Dirigenze e dal personale tutto non ha potuto evitare i gravi disservizi sopra evidenziati;


ritenuto


che le disfunzioni denunciate impediscono, soprattutto, la consultazione dei fascicoli e lo svolgimento di attività processuali e procedimentali assoggettate a termini perentori (vedi costituzioni in giudizio, memorie 183 c.p.c., memorie e note conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., ecc.), che decorrono ugualmente senza che le parti siano in condizione di utilizzarli nella loro interezza, diritto quest’ultimo saldamente affermato dalla Corte Costituzionale;


delibera


di sollecitare il Signor Presidente del Tribunale a richiedere al Signor Ministro della Giustizia l’emanazione di un provvedimento straordinario di sospensione dei termini processuali nel Circondario di Trani, a partire dal 5 settembre 2013 e fino al 20 ottobre 2013, per assicurare il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo (art. 111 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).


Manda alla Segreteria per la trasmissione del presente deliberato al Presidente del Tribunale di Trani e al Presidente della Corte d’Appello di Bari.