Dal Comando Provinciale dei Carabineri di Bari riceviamo e pubblichiamo


COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI BARI
IL COMANDANTE


Bari,27.8.2013


Illustrissimo Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
TRANI


nell’ambito delle modalità di riparazione dell’offesa di cui all’art.341-bis c.p. [l], il Ministero dell’Interno, su proposta dell’Arma, ha indetto apposito tavolo tecnico interforze, per:
– fissare criteri univoci per la quantificazione del danno;
– stabilire le modalità di risarcimento al pubblico e ali’ Ente di appartenenza;
-individuare le procedure per la destinazione delle somme.


All’esito della conferenza, relativamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri offesi, è stato stabilito che il Comando Provinciale Carabinieri competente:
-istruisce le eventuali proposte ex art.341 bis C.p;
-trasmette [‘accordo transattivo, avanzato dai legali degli imputati, alle competenti Avvocature Distrettuali, per la verifica della congruità della somma proposta;
-qualora la somma proposta sia ritenuta congrua dal citato organismo, fornisce indicazioni al legale proponente per il deposito;
-rimette alla valutazione del pubblico ufficiale offeso la definizione di un accordo transattivo che tenga conto deli’ offerta risarcitoria congruita dall ‘Avvocatura per l’Amministrazione.


In tale quadro e considerato che:
-questo Comando Provinciale, tra i mesi di novembre 2012 e luglio 2013, ha istruito quattro proposte di risarcimento ex art.341 bis C.p., avanzate da altrettanti legali per conto dei loro assistiti, imputati per oltraggio a pubblico ufficiale;
-in tre dei quattro casi le proposte sono pervenute a ridosso della data di fissazione dell’udienza dei rispettivi procedimenti penali. A questo proposito, si evidenzia che il parere di congruità richiesto all’Avvocatura Distrettuale è pervenuto oltre la data delle udienze, che, pertanto, sono state aggiornate;
-in due casi gli avvocati di parte hanno allegato alla proposta titoli di credito, il cui importo rappresentava l’offerta di risarcimento all’Arma quale Ente di appartenenza dei militari offesi.
In un caso, al legale è stata illustrata la procedura di cui al para 2 ed ha accettato la restituzione dell’assegno.
Nell’altro, invece, l’avvocato proponente, nonostante gli sia stata chiarita la citata procedura, non ha inteso ritirare gli assegni allegati alla proposta, sostenendo che ciò avrebbe potuto pregiudicare, in sede d’udienza, la volontà risarcitoria dei suoi assistiti nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Nel caso di specie, la competente A.G. è stata informata di non tenere conto della proposta risarcitoria, qualora fosse stata fatta valere in giudizio;
-si ritiene necessario evitare inutili aggravi burocratici e/o lungaggini procedurali,
si chiede di voler esaminare la possibilità di illustrare agli iscritti del Suo Ordine la procedura che l’Arma adotta nell’istruzione delle proposte di risarcimento ex art.341 bis C.p.


La prego di voler accogliere i sensi della mia gratitudine per l’attenzione che la S. V. vorrà porre alla problematica segnalata.


F.to Il Comandante
Colonnello Aldo Iacobelli


[l] da cui si deduce che l’effetto estintivo del reato può realizzarsi solo ove le parti (imputato, pubblico ufficiale e Ente di appartenenza del di quest’ultimo) raggiungano un accordo sulla quantificazione del risarcimento, tale da poter essere considerato idoneo a riparare il danno all’onore e al prestigio.