Le Unioni Territoriali ed i Consigli Distrettuali dell’Avvocatura Italiana


in occasione dell’adozione del decreto legge contenente misure per l’efficienza del sistema giudiziario, condividendo integralmente i contenuti della lettera inviata il 17 giugno dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense al Ministro di Giustizia, ritengono doveroso esprimere alcune considerazioni sul metodo seguito dal Governo in tale circostanza.


Pur ricorrendo allo strumento del decreto-legge, nel rinviare l’efficacia di alcune sue norme a “30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione”, il Governo ha implicitamente ammesso l’assenza delle condizioni di urgenza e necessità indispensabili perché sia giustificata l’adozione di un simile provvedimento.


Il decreto, pertanto, risulta evidentemente viziato da illegittimità costituzionale al pari della eventuale legge di conversione e degli eventuali relativi emendamenti, così come chiaramente espresso nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 171/2007, sent. n. 128/2008, sent. n. 355/2010), che definisce il decreto-legge una deroga giustificata dai presupposti dell’urgenza e necessità.


Sarà il Parlamento, quindi, a dover valutare – con lo stesso rigore richiamato nelle motivazioni delle citate Sentenze della Corte Costituzionale e per salvaguardare la legittimità della disciplina delle fonti – l’abnorme ed illegittimo uso che il Governo ha inteso fare di questo suo potere.


Il Governo, peraltro, ben avrebbe potuto, nel caso di specie, far ricorso alla procedura prevista nell’art. 72 secondo comma della Costituzione, che rinvia ai regolamenti parlamentari la definizione dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, certamente più corretta di quella in concreto adottata.


Per questa ragione si chiede lo stralcio dalla legge di conversione quanto meno degli artt. 70 (Intervento PM), 75 (Foro delle società con sede all’estero) e 79 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28).


Il Ministro della Giustizia, Pref. Annamaria Cancellieri, aveva recentemente dichiarato «l’intenzione di procedere con la necessaria consultazione di tutti i soggetti che partecipano alla macchina processuale» sulle norme in materia di giustizia.


Alla disponibilità manifestata dal Ministro, dopo pochi giorni, ha invece fatto riscontro l’adozione di un decreto legge su rilevanti questioni di giustizia in assenza di qualsiasi confronto e persino semplice informazione alle Istituzioni forensi. E’ di tutta evidenza quanto questo episodio pesi sulla credibilità politica del Ministro e come sia testimonianza di un modo di procedere assolutamente irriguardoso verso l’Avvocatura tutta e totalmente inaccettabile.


Tanto premesso, le Unioni e gli Ordini che aderiscono al presente documento auspicano che il Ministro voglia rispondere positivamente all’invito del Prof. Avv. Alpa a “riaprire un dialogo” affinché anche l’Avvocatura abbia la stessa dignità riconosciuta alla Magistratura (che, sino ad oggi, pare inspiegabilmente privilegiata dal Governo nell’interlocuzione su questi temi).


Allo stesso tempo si richiede con urgenza al Parlamento ed alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera un immediato incontro affinché:


– si consideri l’introduzione della negoziazione assistita da un avvocato, come strumento alternativo alla mediazione;


– si preveda l’introduzione di “Camere arbitrali dell’Avvocatura” presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, come efficace e qualificata giurisdizione alternativa di primo grado, capace di assorbire la domanda giudiziale nel rispetto delle regole di diritto ed incidere sull’arretrato.


Con queste proposte si intende ribadire la volontà dell’Avvocatura di assumere un ruolo costruttivo per il raggiungimento dell’efficienza del sistema giudiziario e per la definizione del contenzioso civile pendente e futuro.


Le Unioni e gli Ordini aderenti invitano inoltre l’Organismo Unitario dell’Avvocatura a volere assumere ogni iniziativa a sostegno della negoziazione assistita da un avvocato, come strumento alternativo alla mediazione, e a sostegno dell’introduzione delle “Camere arbitrali dell’Avvocatura”.


Si sottolinea, infine, il disappunto per le modifiche introdotte dal Governo alla legge 247/2012 (approvata appena nello scorso mese di dicembre) in totale assenza di qualsiasi confronto ed interlocuzione con l’istituzione forense.


 


Unione Ordini forensi della Campania, Unione Ordini forensi di Puglia, Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, Unione distrettuale del Lazio, Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell’Emilia Romagna, Unione dei Consigli degli Ordini forensi del distretto di Genova, Unione regionale dei Consigli dell’Ordine del Piemonte e Valle d’Aosta, Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico (Marche-Abruzzo-Molise-Umbria), Unione Ordini Forensi della Sicilia; COA di Napoli, COA di Roma, COA di Catania, COA di Palermo, COA di Caltanissetta, COA di Forlì-Cesena, COA di Campobasso, COA di Perugia.