IL CONSIGLIO


Esaminata la comunicazione dell’Avv. ………………………. relativamente ad una serie di liquidazioni richieste ed ottenute dal Giudice di Pace di ………………. in qualità di difensore di ufficio, previa infruttuosa richiesta di pagamento ed altrettanto infruttuosa esecuzione nei confronti dell’imputato difeso ed una richiesta negata invece dal GUP di ……………….;


evidenziato che, a dire del Collega esponente, tali liquidazioni sarebbero difformi alla giurisprudenza della Cassazione in materia sia per il mancato riconoscimento dei compensi per le fasi di ingiunzione e successiva esecuzione, sia per la ridotta quantificazione dei compensi per l’attività di difesa di ufficio;


rilevato che non compete a questo COA formulare pareri, o esprimere giudizi o censure, sul merito dei provvedimenti giurisdizionali, anche se pronunciati da Colleghi che esercitano la funzione di Giudice di Pace, e ancor più se i provvedimenti risultano emessi in procedimenti ancora in corso e, in tal senso, il Consiglio dell’Ordine non può esprimere alcuna valutazione sulle questioni specifiche riguardanti le liquidazioni operate dal Giudice di Pace di ………………… all’Avv. …………. o sui motivi di diniego espressi dal GUP di ……………………;


rilevato tuttavia che l’Avv. ……………….. pone all’attenzione del Consiglio un problema di carattere generale riguardante i criteri di liquidazione e la misura dei compensi per la difesa di ufficio che è funzione di rango costituzionale e obbligatoria per legge e, nel caso in cui il cittadino-imputato sia totalmente impossidente, lo Stato è tenuto a retribuire l’Avvocato che esercita tale delicata funzione in misura congrua, commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato e tenendo conto del rilievo sociale della difesa e dei principi di dignità e decoro della professione forense recentemente ribaditi dall’art.3 comma 2 della L. 31.12.2012 n. 247 di riforma forense;


rilevato altresì che gli artt. 82, 115 e 116 del DPR 30.5.2002 n. 115 stabiliscono la liquidazione da parte del Giudice in misura non superiore ai valori medi;


rilevato che, in applicazione delle suddette norme, la giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce oramai da anni costantemente al difensore di ufficio, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, il diritto a vedersi liquidati anche le spese, diritti ed onorari –oggi compensi-, relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass. 20.12.2011 n. 27854, Cass. 17.11.2011 n. 24104);


PER TALI RAGIONI


raccomanda alle Dirigenze degli uffici giudiziari interessati e a tutti i Giudici del Circondario di liquidare i compensi per le difese di ufficio tenendo conto dei principi innanzi richiamati e in misura congrua e giammai lesiva dell’importanza della funzione esercitata dall’Avvocato, quale protagonista coessenziale della giurisdizione.


MANDA


alla segreteria per l’inoltro del presente deliberato agli uffici interessati.


Trani, lì  5.3.2013


Il Consigliere Relatore


Avv. Sabino Palmieri


 


Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente


Avv. Carlo Barracchia                             Avv. Francesco Logrieco