AUMENTO DIRITTI DI COPIA NELLE IPOTESI DI MANCATA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ALL’INDIRIZZO P.E.C.


La dott.ssa Angela Scagliola, Dirigente della Cancelleria della Sezione Civile del Tribunale, ci ha sollecitato di segnalare a tutti gli iscritti gli effetti della mancata comunicazione e/o errata indicazione della p.e.c. al Consiglio dell’Ordine per la popolazione del registro delle p.e.c. presso il Ministero di Giustizia.


Rammentiamo che già l’art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009 , n. 193 recante Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario, convertito con modifiche nella legge n. 24 del 26/02/2010 prevedeva espressamente che a decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.


Con il  c.d. Decreto Crescita 2.0 il legislatore ha stabilito al comma 4 dell’art. 16 che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo diposta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ed al comma 6 che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ed in tutte le ipotesi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario.


La conseguenza più evidente derivante dall’applicazione di tale disposto normativo è che, salva l’ipotesi di errore imputabile all’Amministrazione, tutte le comunicazioni e notificazioni sono eseguite attraverso la p.e.c. o mediante deposito in Cancelleria e ciò determina quale effetto per il professionista l’esposizione a responsabilità professionale e disciplinare per omesso esercizio corretto della professione, laddove il deposito in cancelleria e la mancata conoscenza del provvedimento da parte del professionista abbia determinato una omissione di difese da parte del professionista.


Tuttavia la mancata corretta comunicazione dell’indirizzo di p.e.c. da parte del professionista determina quale effetto ulteriore l’aumentro del costo della copia dei provvedimenti a carico di tutti coloro nei cui confronti la comunicazione o la notificazione del provvedimenti sia avvenuta con deposito in cancelleria. E’ quanto dipone l’art.  16 comma 14 del predetto decreto che introduce il comma 1 ter all’art. 40 del D.P.R. 30/05/2002 n. 15: L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicato o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.


Pertanto si invitano nuovamente tutti i colleghi che ne fossero sprovvisti o che avessero dimenticato di provvedere alla comunicazione del corretto indirizzo di p.e.c. alla Segreteria del Consiglio perchè provveda a darne comunicazione al Ministero.


Il referente informatico
Avv. Francesco Tedeschi