AVVISO IMPORTANTE
INCOMPATIBILITA’ DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
CON QUELLA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Il Consiglio ricorda agli iscritti che l’art.18 della L. n.247/2012 (Legge di Riforma dell’Ordinamento Forense) in vigore dal 2/2/2013, nel fissare i principi e i casi di incompatibilità con la professione di Avvocato, ha escluso che l’Avvocato possa esercitare “… qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente …”.
Questa norma esclude – tra le altre ipotesi – che l’Avvocato possa esercitare le funzioni di amministratore di condominio.
Il Consiglio invita gli Iscritti che ritengano di trovarsi in tale situazione di incompatibilità, a rimuoverla con sollecitudine.
Il Presidente
avv. Francesco Logrieco
In considerazione del parere espresso dalla Commissione Consultiva del CNF in data 20/2/2013, salvo successive determinazioni all’esito della entrata in vigore della legge n. 220/2012 che ha profondamente innovato la figura dell’amministratore, il C.O.A. ha deliberato di sospendere la valutazione della compatibilità dell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio con la professione forense, valutazione peraltro sollecitata da terzi all’indomani dell’entrata in vigore della 247/2012